CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12521/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente -2026 contro69 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoGIANMARCO CENCI;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2608/2021 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 24/06/2021 R.G.N. 2015/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22183/2021Numero sezionale 69/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diRoma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto ladomanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l. per l'accertamento del diritto all'inquadramento nelsuperiore II livello di cui al CCNL settore Commercio con13.5.2004 e la condanna al pagamento delle differenzeretributive (rispetto alla retribuzione percepita con riguardo alIII livello), oltre accessori di legge.2. La Corte ha, da una parte, rilevato che il lavoratore è statoassunto dalla società proprio in qualità di “accettatore officina”di veicoli (da riparare), profilo professionale specificamenteelencato dal CCNL nell’ambito del II livello; ha, dall’altra,sottolineato che il quadro probatorio acquisito (di fontetestimoniale e documentale) ha dimostrato lo svolgimentodell’attività in piena autonomia (salvo un intervento di supportodei superiori in caso di particolare difficoltà o specialistica incaso di diagnosi particolarmente complesse) con riguardo siaalla prova e diagnosi degli autoveicoli (che la stessa societàdefiniva come “prediagnosi”, collocando il momento della verae propria diagnosi nella fase della riparazione) sia allapredisposizione del piano di lavoro, sia alla valutazione delcosto, sia ai rapporti con la clientela, così integrandosi i requisitidi autonomia richiesti dalla declaratoria contrattuale.3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la societàcon due motivi. Resiste il lavoratore con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.4. Al termine della camera di consiglio il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 22183/2021Numero sezionale 69/20261. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia vioNluamzeiroo ndi era ccolta generale 12521/2026Data pubblicazione 04/05/2026e falsa applicazione degli art. 1362, 2697 c.c., 100 del CCNLsettore Terziario, 112, 115, 414, 416 c.p.c. (in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.), avendo la Corte territorialetrascurato che il contratto di settore prevede, per ilriconoscimento del II livello, profilo professionale di“accettatore” la piena autonomia delle mansioni e losvolgimento congiunto delle attività di prova e diagnosidell’autoveicolo, mentre nessun testimone ha riferito (né lostesso Laloni ha dedotto) che il lavoratore effettuasse la fase diprova dei veicoli in fase di accettazione; inoltre, i giudici diappello hanno erroneamente interpretato le risultanzeistruttorie, posto che nessun testimone ha riferito che illavoratore effettuasse una “diagnosi completa” dei veicoli su cuiintervenire, da intendersi – a mente del CCNL di settore – qualevalutazione esaustiva delle problematiche del veicolo(limitandosi ad una “prediagnosi”); né è emerso alcun marginedi autonomia nello svolgimento dell’attività, in quanto tutte levolte che si verificava una deviazione rispetto alle procedurestandard (tramite utilizzo della strumentazione all’uopoutilizzata) veniva interpellato il [OSCURATO:PERSONA].2. Il motivo è inammissibile in quanto - nonostante il formalerichiamo alla violazione e falsa applicazione di norme di leggecontenuto nella intestazione del motivo di ricorso - tutte lecensure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione dellasentenza impugnata per errata valutazione del materialeprobatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.2.1. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso percassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnatanon conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare ilmerito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà diNumero registro generale 22183/2021Numero sezionale 69/2026controllo della correttezza giuridica e della coerenza logicNuam edroe dlli era ccolta generale 12521/2026Data pubblicazione 04/05/2026argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendoconsentito alla Corte di cassazione di procedere ad unaautonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché lecensure concernenti il vizio di motivazione non possonorisolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processualidiversa da quella accolta dal Giudice del merito; la sentenza inesame (pubblicata dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ricade, poi, sotto lavigenza della novella legislativa concernente l’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito conmodificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) che ha comportatouna ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, insede di legittimità, sulla motivazione di fatto (S.U. n.8053/2014), che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossiaal controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assolutaomissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto ilprofilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicitàmanifesta).Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazionenon è assente o meramente apparente, né gli argomenti addottia giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultanomanifestamente illogici o contraddittori.3. Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsaapplicazione degli artt. 2934, 2935, 2948 c.c., 112, 115, 414,416 c.p.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)avendo la Corte territoriale (ove ha dichiarato inammissibilel’eccezione di prescrizione dei crediti sollevata dalla società inquanto costituita tardivamente nel giudizio di primo grado)trascurato che già il lavoratore, con il ricorso introduttivo delgiudizio, aveva ampiamente dissertato sulla mancataprescrizione dei crediti pretesi, ditalché l’eccezione sollevataNumero registro generale 22183/2021Numero sezionale 69/2026dalla società nella memoria di costituzione doveva riteneNrusmie ruo ndi ara ccolta generale 12521/2026Data pubblicazione 04/05/2026mera deduzione difensiva.4. Il secondo motivo di ricorso è infondato.4.1. L’eccezione di prescrizione costituisce una eccezione insenso proprio, e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa,impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico presuppone lamanifestazione di volontà della parte, che nel caso di specie èstata palesata tardivamente, ossia quando aveva già operato ilsistema di preclusioni e decadenze tipico del processo del lavoro(con riguardo alla eccezione di prescrizione quale eccezione insenso stretto e alla decadenza in caso di proposizione tardiva,cfr. Cass. 17643/2020; da ultimo, con riguardo alla diversanatura della eccezione di prescrizione, eccezione in senso strettoche richiede la manifestazione della parte, ed eccezione diinterruzione della prescrizione, eccezione in senso lato che puòanche essere sollevata dal giudice ex actis, cfr. Cass. n.9810/2023).5. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguonoil criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ.6. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ovedovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad euro 200,00Numero registro generale 22183/2021Numero sezionale 69/2026per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura dNeulm e1ro5 d%i ra ccolta generale 12521/2026Data pubblicazione 04/05/2026ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, dellalegge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]