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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17718/2026

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presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pam [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.2888/2023 depositata il 15/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

A seguito di sopralluogo eseguito in data 22.2.2019 dagli agentiaccertatori presso il punto vendita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 757,[OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti dell’odierna contro ricorrente gliavvisi di accertamento per infedele dichiarazione n. 418930, n. 418932, n.419055, n. 419086 e n. 418933 per la Ta.Ri ed il TEFA per gli anni dal2014 al 2018, relativamente all’utenza di [OSCURATO:PERSONA] n.757, per unimporto complessivo di euro 803,791,00.2. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso i predetti avvisi diaccertamento rappresentando, preliminarmente, che le superficidell’esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 757, dove si svolge attività digrande distribuzione di generi alimentari ed altri generi non alimentari,producono, per loro natura, grandi quantità di rifiuti di imballaggi terziari eper una modesta parte, di imballaggi secondari quali carta, cartone,plastiche miste, pallets in legno o plastica; che l’art. 184 del d.lgs.152/2006 qualifica tali scarti come rifiuti speciali non pericolosi e che, aisensi degli artt. 221 e 226 del d.l.vo. 152/2006, essi non possono essereimmessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, dovendo ilsoggetto interessato provvedere in modo autonomo al loro smaltimento edavvio al recupero.3.

Il giudice di I grado accoglieva parzialmente il ricorso, annullandogli avvisi impugnati ad eccezione dell’avviso per l’anno 2015.4.

La sentenza veniva appellata da [OSCURATO:PERSONA] e con appelloincidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla statuizione relativa all’anno2015; all’esito del gravame, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delLazio - Sez. 15 - in data 10.05.2023 ha pronunciato la sentenza n.2888/2023 con cui ha respinto l’appello principale del Comune ed accoltol’appello incidentale della Società.

L’appello del Comune è stato rigettatoin quanto “la sentenza della CTP indica chiaramente e con motivazioneadeguata la ragione fondamentale della propria decisione, secondo cui laNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026applicabilità delle agevolazioni in esame in materia di TARI deve essereeffettuata sulla base del condivisibile criterio secondo cui debba esserericonosciuta la prevista agevolazione della tassa per i locali in cui siproducono soltanto rifiuti speciali per i quali la contribuente provvede aproprie spese allo smaltimento.

Sul merito di tale valutazione, espressadalla CTP e favorevole alla società, nell’appello non sono espressecontestazioni convincenti.

Al riguardo appare infatti palese: sia la volontàdel legislatore, ex art. 62, comma 3, d. lgs. 507/1993 (“nelladeterminazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella partedi essa ove per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, diregola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sonotenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normevigenti”) di escludere dal calcolo della TARI i locali produttivi di rifiutispeciali per i quali ogni onere di raccolta e smaltimento è posto a cariconon dell’ente locale, ma dello stesso soggetto produttore; sia la situazionedi fatto relativa ai locali utilizzati dalla contribuente, avendo la Societàprodotto idonea documentazione che dimostra come per i rifiuti speciali siprovvedesse allo smaltimento mediante l’intervento, a spese della Societàstessa, di ditte specializzate; sia, infine, che il Comune non aveva attivatoun proprio servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali daimballaggi”.5. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di II grado ha proposto ricorso per cassazioneRoma Capitale, affidato a quattro motivi.6. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso e memoria in vistadell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs.507/1993, in relazioneall’art.360, co.1, n.3, c.p.c.

La sentenza impugnata sarebbe errata nellaNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026parte in cui ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta in giudiziodalla contribuente al fine di escludere dal calcolo della TARI i localiproduttivi i rifiuti speciali, mentre, trattandosi di deroghe alla normativagenerale, la suddetta applicazione non è automatica, ovvero attuabile inbase alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, ma è a caricodel soggetto passivo comunicare i requisiti che consentono di beneficiarne,tramite apposita denuncia originaria o in variazione.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la erroneità dellasentenza impugnata emessa in violazione o falsa applicazione dell’art.1,comma 649, della legge 147/2013 nonché’ dell’art. 8, commi 3, 5 e 6, delregolamento TARI di Roma capitale di cui alla dac 116/2020, in relazioneall’art.360, co.1, n.3, c.p.c.La sentenza della Corte regionale sarebbe altresì erronea in quanto resa inviolazione della normativa di cui alla legge 147/2013 nonché delRegolamento Tari di [OSCURATO:PERSONA] applicabile ratione temporis allafattispecie de qua, e, segnatamente alla disciplina recata dall’art.8, commi3, 5 e 6 della Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n.116/2020, per non avertenuto in considerazione che i regimi di favore e/o agevolativi hannoportata speciale, per cui le norme di riferimento che regolano il rapportotributario sono di stretta interpretazione.

La normativa è molto chiara inmateria, atteso che nessuna detassazione è prevista per i locali adibiti anegozi di vendita o locali di esposizione merci, così come è previstal’assoggettabilità dei magazzini alla tassa rifiuti, per i quali il regolamentocomunale prevede un’apposita categoria tariffaria.

Inoltre, l’applicazione dieventuali agevolazioni o riduzioni del tributo, trattandosi di deroghe allanormativa generale, non è automatica, ovvero attuabile in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, essendo a carico del soggettopassivo comunicare i requisiti che consentono di beneficiarne.

Lafattispecie oggetto del giudizio non rientrava quindi tra quelle escluse dallatassazione, ai sensi del Regolamento vigente e della norma di legge cheNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026disciplina la materia, posto che l’attività svolta dalla ricorrente presupponela necessaria presenza umana.3.

I due motivi sono esaminabili congiuntamente per la loro intrinsecaconnessione e sono fondati.3.1 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper sussistenza di giudicato interno, sollevata dalla controricorrente,derivante dal fatto che il Comune di Roma non avrebbe impugnato il capodi sentenza che ha accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA].

Siosserva che i motivi del ricorso principale recano contestazione in radicedella sentenza sotto ogni suo aspetto, in particolare circa l’erroneaapplicazione delle disposizioni normative, che involge anche il temadell’autonomo servizio di raccolta degli imballaggi da parte del Comune diRoma, sul fondamento della mancanza di ogni specifico accertamento daparte della gravata sentenza circa i presupposti, i limiti e le condizionidelle eventuali esenzioni dell’imposta de quo.

Non vi è dunque alcungiudicato preclusivo formatosi sulle statuizioni della sentenza impugnata.3.2 Va poi premesso che la controversia ha ad oggetto avvisi diaccertamento TARI del 2014, del 2015, del 2016, del 2017 e del 2018.La CGT di II grado ha rigettato l’appello e confermato l’accoglimento delricorso del contribuente sul presupposto che «l’applicabilità delleagevolazioni in esame in materia di TARI deve essere effettuata sulla basedel condivisibile criterio secondo cui debba essere riconosciuta la previstaagevolazione della tassa per i locali in cui si producono soltanto rifiutispeciali per i quali la contribuente provvede a proprie spese allosmaltimento».

La sentenza ha aggiunto che è «palese sia la volontà dellegislatore, ex art. 62, comma 3, d. lgs. 507/1993 (“nella determinazionedella superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove percaratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiutispeciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti aprovvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”)Numero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026di escludere dal calcolo della TARI i locali produttivi di rifiuti speciali per iquali ogni onere di raccolta e smaltimento è posto a carico non dell’entelocale, ma dello stesso soggetto produttore; - sia la situazione di fattorelativa ai locali utilizzati dalla contribuente, avendo la Società prodottoidonea documentazione che dimostra come per i rifiuti speciali siprovvedesse allo smaltimento mediante l’intervento, a spese della Societàstessa, di ditte specializzate; - sia, infine, che il Comune non avevaimballaggi».3.3 A ben vedere, il tema oggetto della presente controversia attiene albeneficio previsto dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, secondo ilquale “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelladeterminazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamentoriduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità dirifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato alriciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.Dunque, innanzitutto, la CGT di II grado ha errato ad individuare ilreferente normativo, poiché ha indicato il d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, art. 62, relativo alla TARSU, mentre l’imposta in esame è la TARI.3.4 Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di esaminare il complessonormativo in discorso - considerato, quindi, sostanzialmente omogeneo aquello che (già) connotava la disciplina della TARSU - ed ha rilevato che ilpresupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato allaoccupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasiuso privato, così che, pur valendo il principio secondo cui èl'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazionetributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza dellecondizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovverodell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale delpagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunaleNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026(Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass.,22 settembre 2017, n. 22130).Così come, dunque, già statuito con riferimento alla TARSU:- il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilitàdell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente peril fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi usoadibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può esseresuperata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016,n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003,n. 19459);- l’esenzione dal tributo, - che, a differenza del previgente regime (d. lgs.n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a «quella parte di essa ove perspecifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, diregola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sonotenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normevigenti» (v.

Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n.16858; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte disuperficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa eprevalente», ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere aproprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità allanormativa vigente».Il presupposto di tale esenzione integra, pur sempre, l’oggetto diun’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendaottenerla.Ciò in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fontedell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il dirittoall’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, ancheparziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da partedi tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorioNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n.17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).

Va quindiaffermato che tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni dellesuperfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra lestesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).3.5.

Quanto alla riduzione tariffaria che è in contestazione tra le parti siosserva che la l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, applicabile al caso dispecie, ha, in effetti, una struttura tripartita in quanto contempla:(I) superfici che vengono detassate perché ivi «si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali» (sempreché oggetto di«trattamento in conformità alla normativa vigente» da parte del relativoproduttore);(II) superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, cheusufruiscono di una riduzione della quota variabile del tributo inproporzione «alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttoredimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggettiautorizzati»;(III) (ancora una volta) superfici oggetto di detassazione perchécostituite da «magazzini di materie prime e di merci funzionalmente edesclusivamente collegati all'esercizio di (…) attività produttive» di rifiutispeciali non assimilabili (magazzini, questi, cui «si estende il divieto diassimilazione»).Numero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026Allora, occorre precisare che se la formazione «continuativa e prevalente»di rifiuti speciali (non riconducibili al potere di assimilazione il cui legittimoesercizio ascriverebbe la superfice di produzione dei relativi rifiutiassimilati alla categoria della riduzione tariffaria) dà senz’altro titolo alladetassazione, il collegamento di magazzini di materie prime e di merci allearee di produzione di rifiuti speciali non assimilabili deve risultarestrettamente funzionale, ed esclusivo, di modo che non possa concepirsiuna loro utilizzazione (e la loro stessa esistenza) in assenza di quelle areedi produzione dei rifiuti speciali.

Ne discende che l’autonoma (ed ulteriore)produzione di rifiuti, per lo svolgimento di specifiche attività nei magazzinicosì considerati, ne ascriverebbe il regime a quello previsto nelleprecedenti disposizioni (di detassazione o di riduzione tariffaria), secondola rispettiva connotazione qualitativa (di assimilabilità o meno) equantitativa (in termini di continuità prevalente o meno) dei rifiuti (così)ulteriormente prodotti (v.

Cass., 14 maggio 2025, n. 12902).3.6.

In questo quadro, la sentenza impugnata è del tutto carente inordine a molteplici profili.Come sopra precisato, la attuale disciplina TARI contiene una significativaderoga al portato normativo dell’art. 62, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,in quanto mentre ai sensi dell’art. 62 la detassazione di superficiproduttive di rifiuti speciali presupponeva la produzione esclusiva di dettirifiuti, ora, l’art. 1, comma 649, cit., ritiene sufficiente la produzione in viacontinuativa e prevalente.

Quindi, innanzitutto, perché la motivazionefosse munita di logicità, il giudice del merito avrebbe dovuto accertare diquali rifiuti si trattasse nella specie: se speciali o urbani, speciali assimilatio meno o non assimilabili.

Avrebbe dovuto verificare, nel caso di rifiutispeciali, la relativa produzione, accertando se si trattasse, o meno, diproduzione in via continuativa e prevalente.

Infine, solo nel caso diproduzione di rifiuti speciali assimilati avrebbe potuto porsi la questionedella riduzione tariffaria e, unicamente, per la sola quota variabile.

EdNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026invece, dalla lettura della sentenza impugnata non è possibile ricavare unaserie di dati essenziali indispensabili per comprendere la vicenda, tra iquali appunto cosa si producesse in termini di rifiuti, in quali ambienti dellocale commerciale della contribuente, con quali modalità, se continuativee prevalenti e infine, per quali esatte superfici.

Nella specie, la CGT di IIgrado, infatti si limita a affermare che la contribuente avrebbe «prodottoidonea documentazione che dimostra come per i rifiuti speciali siprovvedesse allo smaltimento mediante l’intervento, a spese della Societàstessa, di ditte specializzate» e che deve «essere concessa la agevolazionequando il servizio (di smaltimento dei rifiuti speciali) non sia attivo, epertanto l’utente non abbia la possibilità di avvalersene».

Tuttavia, restadel tutto oscuro, quanto alla dedotta documentazione prodotta dallacontribuente, di che natura essa fosse, se si trattasse di una dichiarazionedi variazione o di un mero invio di documenti.3.6.

E proprio a questo riguardo si evidenzia l’ulteriore grave profilo diillogicità della sentenza, in relazione all’obbligo di dichiarazione.La l. n. 147 del 2013, cit., nell’istituire la TARI - che, quale componentedella IUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, c. 639), - hariproposto infatti una articolata disciplina degli obblighi di denuncia edinformazione posti a carico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi646, 684, 685 e 686) - disciplina già presente nel d.lgs. n. 507 del 1993,art. 70 (in tema di TARSU) - con ciò ribadendo la cd. ultrattività delladichiarazione - alla cui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per glianni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei datidichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso,la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo aquello in cui sono intervenute le predette modificazioni.» (art. 1, comma685, cit.) - e, da ultimo, disponendo che «Per tutto quanto non previstodalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano leNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27dicembre 2006, n. 296.».3.9.

Se, dunque, una dichiarazione ex art. 1, commi 646, 684, 685 e 686fosse stata in ipotesi resa dalla contribuente, con riferimento alle superficie alla tipologia di rifiuti speciali prodotti, l’avvenuta presentazione neavrebbe legittimato l’integrazione, in caso di contestazione, in viastragiudiziale ovvero anche in giudizio (Cass., 1 febbraio 2024, n. 2993;Cass., 13 aprile 2023, n. 9913; Cass., 23 maggio 2022, n. 16641).Altrimenti vigendo la regola generale secondo la quale il difetto delladichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro, a riguardo,dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti, dovendosi escludereche la dichiarazione possa esplicare efficacia retroattiva (Cass., 30 marzo2023, n. 9051; Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 23 febbraio2018, n. 4602; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n.7915; Cass., 13 agosto 2004, n. 15867).

Nel caso di specie, lamotivazione della sentenza impugnata ha reso impossibile verificarel’esatto adempimento dell’onere dichiarativo in capo alla contribuente, afronte di un verbale di accertamento di superfici non dichiarate posto afondamento delle contestazioni dell’ente impositore.3.9.

In definitiva, entrambi i motivi in esame vanno accolti in quanto lasentenza non solo non tratta e non motiva circa il tema dell’obbligo didichiarazione da parte del contribuente, ma - come già rilevato - difetta diuno specifico accertamento tanto sulla tipologia dei rifiuti speciali prodotti,quanto sulla connotazione (continuativa e prevalente) della produzione dirifiuti nei magazzini.

Inoltre, dalla motivazione sembra potersi ricavareche il giudice abbia desunto il diritto del contribuente all’esenzione daltributo dalla prova dello smaltimento in proprio («in quanto per dette areela Società contribuente ha provato che anche per tali rifiuti si era avvalsadi ditte specializzate ai fini del relativo smaltimento, con l'evidentecorollario della necessaria esclusione della tassazione erroneamenteNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026applicata dal Comune»), il che non è evidentemente ammissibile, allastregua della ricostruzione normativa sopra riportata.4.

Con il terzo motivo di ricorso, è dedotta l’erroneità della sentenzaimpugnata in quanto violativa dei principi in materia di oneri probatori dicui all’art.2697 cod. civ., in relazione all’art.360, co.1, n.3, c.p.c.

L’oneredella prova della ricorrenza dei benefici è a carico del contribuente ed èimprescindibile ai fini di una corretta valutazione della richiesta.5.

Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l’erroneità della sentenzaimpugnata emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 16, comma8, del regolamento TARI di Roma capitale, in relazione all’art.360, co.1,n.3, c.p.c.

Come stabilito dall’art. 16 del Regolamento TARI, vigenteratione temporis, al comma 8 è sancito che: “Nell’applicazione delleagevolazioni di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto dellecondizioni e degli adempimenti ivi prescritti, si procede allacompensazione qualora non risultino, a carico del richiedente, debiticoncernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quellodi applicazione”.

Nel caso de quo il requisito richiesto dal citato art. 16 delRegolamento Ta.Ri. e dal Modello 606/08 non è stato soddisfatto inquanto la Ta.Ri. per le utenze in contestazione risulta totalmente insolutanon avendo la Società mai provveduto al pagamento degli avvisi dipagamento per le utenze iscritte in Ta.Ri.

Inoltre, trattandosi di unaagevolazione, la sua concessione è necessariamente legata solo adadempimenti regolari del pagamento del tributo: non avrebbe senso lariduzione di un importo mai corrisposto.6.

Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva l’assorbimento delterzo e del quarto motivo, in ragione della già evidenziata illogicità dellasentenza in punto di “documentazione” prodotta dalla contribuente, comesopra precisato, assente ogni accertamento sull’assolvimento dell’obbligodichiarativo da parte di [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/20267.

L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, procederà al riesame della controversia attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti i residuimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio che, indiversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pam [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.2888/2023 depositata il 15/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/20261. A seguito di sopralluogo eseguito in data 22.2.2019 dagli agentiaccertatori presso il punto vendita [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] n. 757,[OSCURATO:PERSONA] emetteva nei confronti dell’odierna contro ricorrente gliavvisi di accertamento per infedele dichiarazione n. 418930, n. 418932, n.419055, n. 419086 e n. 418933 per la Ta.Ri ed il TEFA per gli anni dal2014 al 2018, relativamente all’utenza di [OSCURATO:PERSONA] n.757, per unimporto complessivo di euro 803,791,00.2. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso avverso i predetti avvisi diaccertamento rappresentando, preliminarmente, che le superficidell’esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA] n. 757, dove si svolge attività digrande distribuzione di generi alimentari ed altri generi non alimentari,producono, per loro natura, grandi quantità di rifiuti di imballaggi terziari eper una modesta parte, di imballaggi secondari quali carta, cartone,plastiche miste, pallets in legno o plastica; che l’art. 184 del d.lgs.152/2006 qualifica tali scarti come rifiuti speciali non pericolosi e che, aisensi degli artt. 221 e 226 del d.l.vo. 152/2006, essi non possono essereimmessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, dovendo ilsoggetto interessato provvedere in modo autonomo al loro smaltimento edavvio al recupero.3. Il giudice di I grado accoglieva parzialmente il ricorso, annullandogli avvisi impugnati ad eccezione dell’avviso per l’anno 2015.4. La sentenza veniva appellata da [OSCURATO:PERSONA] e con appelloincidentale dalla [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla statuizione relativa all’anno2015; all’esito del gravame, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado delLazio - Sez. 15 - in data 10.05.2023 ha pronunciato la sentenza n.2888/2023 con cui ha respinto l’appello principale del Comune ed accoltol’appello incidentale della Società. L’appello del Comune è stato rigettatoin quanto “la sentenza della CTP indica chiaramente e con motivazioneadeguata la ragione fondamentale della propria decisione, secondo cui laNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026applicabilità delle agevolazioni in esame in materia di TARI deve essereeffettuata sulla base del condivisibile criterio secondo cui debba esserericonosciuta la prevista agevolazione della tassa per i locali in cui siproducono soltanto rifiuti speciali per i quali la contribuente provvede aproprie spese allo smaltimento. Sul merito di tale valutazione, espressadalla CTP e favorevole alla società, nell’appello non sono espressecontestazioni convincenti. Al riguardo appare infatti palese: sia la volontàdel legislatore, ex art. 62, comma 3, d. lgs. 507/1993 (“nelladeterminazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella partedi essa ove per caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, diregola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sonotenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normevigenti”) di escludere dal calcolo della TARI i locali produttivi di rifiutispeciali per i quali ogni onere di raccolta e smaltimento è posto a cariconon dell’ente locale, ma dello stesso soggetto produttore; sia la situazionedi fatto relativa ai locali utilizzati dalla contribuente, avendo la Societàprodotto idonea documentazione che dimostra come per i rifiuti speciali siprovvedesse allo smaltimento mediante l’intervento, a spese della Societàstessa, di ditte specializzate; sia, infine, che il Comune non aveva attivatoun proprio servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali daimballaggi”.5. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di II grado ha proposto ricorso per cassazioneRoma Capitale, affidato a quattro motivi.6. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato controricorso e memoria in vistadell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 62, commi 2 e 3, del d.lgs.507/1993, in relazioneall’art.360, co.1, n.3, c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe errata nellaNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026parte in cui ha ritenuto sufficiente la documentazione prodotta in giudiziodalla contribuente al fine di escludere dal calcolo della TARI i localiproduttivi i rifiuti speciali, mentre, trattandosi di deroghe alla normativagenerale, la suddetta applicazione non è automatica, ovvero attuabile inbase alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, ma è a caricodel soggetto passivo comunicare i requisiti che consentono di beneficiarne,tramite apposita denuncia originaria o in variazione.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la erroneità dellasentenza impugnata emessa in violazione o falsa applicazione dell’art.1,comma 649, della legge 147/2013 nonché’ dell’art. 8, commi 3, 5 e 6, delregolamento TARI di Roma capitale di cui alla dac 116/2020, in relazioneall’art.360, co.1, n.3, c.p.c.La sentenza della Corte regionale sarebbe altresì erronea in quanto resa inviolazione della normativa di cui alla legge 147/2013 nonché delRegolamento Tari di [OSCURATO:PERSONA] applicabile ratione temporis allafattispecie de qua, e, segnatamente alla disciplina recata dall’art.8, commi3, 5 e 6 della Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n.116/2020, per non avertenuto in considerazione che i regimi di favore e/o agevolativi hannoportata speciale, per cui le norme di riferimento che regolano il rapportotributario sono di stretta interpretazione. La normativa è molto chiara inmateria, atteso che nessuna detassazione è prevista per i locali adibiti anegozi di vendita o locali di esposizione merci, così come è previstal’assoggettabilità dei magazzini alla tassa rifiuti, per i quali il regolamentocomunale prevede un’apposita categoria tariffaria. Inoltre, l’applicazione dieventuali agevolazioni o riduzioni del tributo, trattandosi di deroghe allanormativa generale, non è automatica, ovvero attuabile in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, essendo a carico del soggettopassivo comunicare i requisiti che consentono di beneficiarne. Lafattispecie oggetto del giudizio non rientrava quindi tra quelle escluse dallatassazione, ai sensi del Regolamento vigente e della norma di legge cheNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026disciplina la materia, posto che l’attività svolta dalla ricorrente presupponela necessaria presenza umana.3. I due motivi sono esaminabili congiuntamente per la loro intrinsecaconnessione e sono fondati.3.1 Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsoper sussistenza di giudicato interno, sollevata dalla controricorrente,derivante dal fatto che il Comune di Roma non avrebbe impugnato il capodi sentenza che ha accolto l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Siosserva che i motivi del ricorso principale recano contestazione in radicedella sentenza sotto ogni suo aspetto, in particolare circa l’erroneaapplicazione delle disposizioni normative, che involge anche il temadell’autonomo servizio di raccolta degli imballaggi da parte del Comune diRoma, sul fondamento della mancanza di ogni specifico accertamento daparte della gravata sentenza circa i presupposti, i limiti e le condizionidelle eventuali esenzioni dell’imposta de quo. Non vi è dunque alcungiudicato preclusivo formatosi sulle statuizioni della sentenza impugnata.3.2 Va poi premesso che la controversia ha ad oggetto avvisi diaccertamento TARI del 2014, del 2015, del 2016, del 2017 e del 2018.La CGT di II grado ha rigettato l’appello e confermato l’accoglimento delricorso del contribuente sul presupposto che «l’applicabilità delleagevolazioni in esame in materia di TARI deve essere effettuata sulla basedel condivisibile criterio secondo cui debba essere riconosciuta la previstaagevolazione della tassa per i locali in cui si producono soltanto rifiutispeciali per i quali la contribuente provvede a proprie spese allosmaltimento». La sentenza ha aggiunto che è «palese sia la volontà dellegislatore, ex art. 62, comma 3, d. lgs. 507/1993 (“nella determinazionedella superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove percaratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiutispeciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti aprovvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti”)Numero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026di escludere dal calcolo della TARI i locali produttivi di rifiuti speciali per iquali ogni onere di raccolta e smaltimento è posto a carico non dell’entelocale, ma dello stesso soggetto produttore; - sia la situazione di fattorelativa ai locali utilizzati dalla contribuente, avendo la Società prodottoidonea documentazione che dimostra come per i rifiuti speciali siprovvedesse allo smaltimento mediante l’intervento, a spese della Societàstessa, di ditte specializzate; - sia, infine, che il Comune non avevaimballaggi».3.3 A ben vedere, il tema oggetto della presente controversia attiene albeneficio previsto dalla l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, secondo ilquale “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nelladeterminazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamentoriduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità dirifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato alriciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.Dunque, innanzitutto, la CGT di II grado ha errato ad individuare ilreferente normativo, poiché ha indicato il d.lgs. 15 novembre 1993, n.507, art. 62, relativo alla TARSU, mentre l’imposta in esame è la TARI.3.4 Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di esaminare il complessonormativo in discorso - considerato, quindi, sostanzialmente omogeneo aquello che (già) connotava la disciplina della TARSU - ed ha rilevato che ilpresupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato allaoccupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasiuso privato, così che, pur valendo il principio secondo cui èl'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazionetributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza dellecondizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovverodell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale delpagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunaleNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026(Cass., 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass.,22 settembre 2017, n. 22130).Così come, dunque, già statuito con riferimento alla TARSU:- il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla disponibilitàdell'area produttrice di rifiuti e, dunque, la tassa è dovuta unicamente peril fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi usoadibiti, con una presunzione iuris tantum di produttività che può esseresuperata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (Cass., 9 marzo2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016,n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003,n. 19459);- l’esenzione dal tributo, - che, a differenza del previgente regime (d. lgs.n. 507/1993, art. 62, c. 3) che lo correlava a «quella parte di essa ove perspecifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, diregola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sonotenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normevigenti» (v. Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 24 luglio 2014, n.16858; Cass., 4 aprile 2012, n. 5377), è ora prevista per quella parte disuperficie ove i rifiuti speciali si formino «in via continuativa eprevalente», ed a condizione che i produttori (tenuti a provvedere aproprie spese) «ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità allanormativa vigente».Il presupposto di tale esenzione integra, pur sempre, l’oggetto diun’allegazione il cui onere della prova grava sul contribuente che intendaottenerla.Ciò in quanto, se è vero che l’onere della prova dei fatti costituenti fontedell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, il dirittoall’esenzione va provato dal contribuente, costituendo le esenzioni, ancheparziali, eccezione alla regola generale di pagamento del tributo da partedi tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorioNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026comunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n.17622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775). Va quindiaffermato che tanto le deroghe alla tassazione quanto le riduzioni dellesuperfici e tariffarie non operano in via automatica, in base alla merasussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativipresupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o inquella di variazione (Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile2005, n. 7915; v., altresì, Cass., 23 febbraio 2018, n. 4602; Cass., 13settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235; nonché, tra lestesse parti, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741, cit.).3.5. Quanto alla riduzione tariffaria che è in contestazione tra le parti siosserva che la l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649, applicabile al caso dispecie, ha, in effetti, una struttura tripartita in quanto contempla:(I) superfici che vengono detassate perché ivi «si formano, in viacontinuativa e prevalente, rifiuti speciali» (sempreché oggetto di«trattamento in conformità alla normativa vigente» da parte del relativoproduttore);(II) superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani, cheusufruiscono di una riduzione della quota variabile del tributo inproporzione «alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttoredimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggettiautorizzati»;(III) (ancora una volta) superfici oggetto di detassazione perchécostituite da «magazzini di materie prime e di merci funzionalmente edesclusivamente collegati all'esercizio di (…) attività produttive» di rifiutispeciali non assimilabili (magazzini, questi, cui «si estende il divieto diassimilazione»).Numero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026Allora, occorre precisare che se la formazione «continuativa e prevalente»di rifiuti speciali (non riconducibili al potere di assimilazione il cui legittimoesercizio ascriverebbe la superfice di produzione dei relativi rifiutiassimilati alla categoria della riduzione tariffaria) dà senz’altro titolo alladetassazione, il collegamento di magazzini di materie prime e di merci allearee di produzione di rifiuti speciali non assimilabili deve risultarestrettamente funzionale, ed esclusivo, di modo che non possa concepirsiuna loro utilizzazione (e la loro stessa esistenza) in assenza di quelle areedi produzione dei rifiuti speciali. Ne discende che l’autonoma (ed ulteriore)produzione di rifiuti, per lo svolgimento di specifiche attività nei magazzinicosì considerati, ne ascriverebbe il regime a quello previsto nelleprecedenti disposizioni (di detassazione o di riduzione tariffaria), secondola rispettiva connotazione qualitativa (di assimilabilità o meno) equantitativa (in termini di continuità prevalente o meno) dei rifiuti (così)ulteriormente prodotti (v. Cass., 14 maggio 2025, n. 12902).3.6. In questo quadro, la sentenza impugnata è del tutto carente inordine a molteplici profili.Come sopra precisato, la attuale disciplina TARI contiene una significativaderoga al portato normativo dell’art. 62, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507,in quanto mentre ai sensi dell’art. 62 la detassazione di superficiproduttive di rifiuti speciali presupponeva la produzione esclusiva di dettirifiuti, ora, l’art. 1, comma 649, cit., ritiene sufficiente la produzione in viacontinuativa e prevalente. Quindi, innanzitutto, perché la motivazionefosse munita di logicità, il giudice del merito avrebbe dovuto accertare diquali rifiuti si trattasse nella specie: se speciali o urbani, speciali assimilatio meno o non assimilabili. Avrebbe dovuto verificare, nel caso di rifiutispeciali, la relativa produzione, accertando se si trattasse, o meno, diproduzione in via continuativa e prevalente. Infine, solo nel caso diproduzione di rifiuti speciali assimilati avrebbe potuto porsi la questionedella riduzione tariffaria e, unicamente, per la sola quota variabile. EdNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026invece, dalla lettura della sentenza impugnata non è possibile ricavare unaserie di dati essenziali indispensabili per comprendere la vicenda, tra iquali appunto cosa si producesse in termini di rifiuti, in quali ambienti dellocale commerciale della contribuente, con quali modalità, se continuativee prevalenti e infine, per quali esatte superfici. Nella specie, la CGT di IIgrado, infatti si limita a affermare che la contribuente avrebbe «prodottoidonea documentazione che dimostra come per i rifiuti speciali siprovvedesse allo smaltimento mediante l’intervento, a spese della Societàstessa, di ditte specializzate» e che deve «essere concessa la agevolazionequando il servizio (di smaltimento dei rifiuti speciali) non sia attivo, epertanto l’utente non abbia la possibilità di avvalersene». Tuttavia, restadel tutto oscuro, quanto alla dedotta documentazione prodotta dallacontribuente, di che natura essa fosse, se si trattasse di una dichiarazionedi variazione o di un mero invio di documenti.3.6. E proprio a questo riguardo si evidenzia l’ulteriore grave profilo diillogicità della sentenza, in relazione all’obbligo di dichiarazione.La l. n. 147 del 2013, cit., nell’istituire la TARI - che, quale componentedella IUC, è «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta esmaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore» (art. 1, c. 639), - hariproposto infatti una articolata disciplina degli obblighi di denuncia edinformazione posti a carico dei soggetti passivi del tributo (art. 1, commi646, 684, 685 e 686) - disciplina già presente nel d.lgs. n. 507 del 1993,art. 70 (in tema di TARSU) - con ciò ribadendo la cd. ultrattività delladichiarazione - alla cui stregua la dichiarazione «ha effetto anche per glianni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei datidichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso,la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo aquello in cui sono intervenute le predette modificazioni.» (art. 1, comma685, cit.) - e, da ultimo, disponendo che «Per tutto quanto non previstodalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano leNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27dicembre 2006, n. 296.».3.9. Se, dunque, una dichiarazione ex art. 1, commi 646, 684, 685 e 686fosse stata in ipotesi resa dalla contribuente, con riferimento alle superficie alla tipologia di rifiuti speciali prodotti, l’avvenuta presentazione neavrebbe legittimato l’integrazione, in caso di contestazione, in viastragiudiziale ovvero anche in giudizio (Cass., 1 febbraio 2024, n. 2993;Cass., 13 aprile 2023, n. 9913; Cass., 23 maggio 2022, n. 16641).Altrimenti vigendo la regola generale secondo la quale il difetto delladichiarazione non può che essere sanato (solo) per il futuro, a riguardo,dunque, degli anni di imposta non ancora scaduti, dovendosi escludereche la dichiarazione possa esplicare efficacia retroattiva (Cass., 30 marzo2023, n. 9051; Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 23 febbraio2018, n. 4602; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n.7915; Cass., 13 agosto 2004, n. 15867). Nel caso di specie, lamotivazione della sentenza impugnata ha reso impossibile verificarel’esatto adempimento dell’onere dichiarativo in capo alla contribuente, afronte di un verbale di accertamento di superfici non dichiarate posto afondamento delle contestazioni dell’ente impositore.3.9. In definitiva, entrambi i motivi in esame vanno accolti in quanto lasentenza non solo non tratta e non motiva circa il tema dell’obbligo didichiarazione da parte del contribuente, ma - come già rilevato - difetta diuno specifico accertamento tanto sulla tipologia dei rifiuti speciali prodotti,quanto sulla connotazione (continuativa e prevalente) della produzione dirifiuti nei magazzini. Inoltre, dalla motivazione sembra potersi ricavareche il giudice abbia desunto il diritto del contribuente all’esenzione daltributo dalla prova dello smaltimento in proprio («in quanto per dette areela Società contribuente ha provato che anche per tali rifiuti si era avvalsadi ditte specializzate ai fini del relativo smaltimento, con l'evidentecorollario della necessaria esclusione della tassazione erroneamenteNumero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/2026applicata dal Comune»), il che non è evidentemente ammissibile, allastregua della ricostruzione normativa sopra riportata.4. Con il terzo motivo di ricorso, è dedotta l’erroneità della sentenzaimpugnata in quanto violativa dei principi in materia di oneri probatori dicui all’art.2697 cod. civ., in relazione all’art.360, co.1, n.3, c.p.c. L’oneredella prova della ricorrenza dei benefici è a carico del contribuente ed èimprescindibile ai fini di una corretta valutazione della richiesta.5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta l’erroneità della sentenzaimpugnata emessa in violazione o falsa applicazione dell’art. 16, comma8, del regolamento TARI di Roma capitale, in relazione all’art.360, co.1,n.3, c.p.c. Come stabilito dall’art. 16 del Regolamento TARI, vigenteratione temporis, al comma 8 è sancito che: “Nell’applicazione delleagevolazioni di cui al presente articolo, fermo restando il rispetto dellecondizioni e degli adempimenti ivi prescritti, si procede allacompensazione qualora non risultino, a carico del richiedente, debiticoncernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell’anno precedente a quellodi applicazione”. Nel caso de quo il requisito richiesto dal citato art. 16 delRegolamento Ta.Ri. e dal Modello 606/08 non è stato soddisfatto inquanto la Ta.Ri. per le utenze in contestazione risulta totalmente insolutanon avendo la Società mai provveduto al pagamento degli avvisi dipagamento per le utenze iscritte in Ta.Ri. Inoltre, trattandosi di unaagevolazione, la sua concessione è necessariamente legata solo adadempimenti regolari del pagamento del tributo: non avrebbe senso lariduzione di un importo mai corrisposto.6. Dall’accoglimento dei primi due motivi deriva l’assorbimento delterzo e del quarto motivo, in ragione della già evidenziata illogicità dellasentenza in punto di “documentazione” prodotta dalla contribuente, comesopra precisato, assente ogni accertamento sull’assolvimento dell’obbligodichiarativo da parte di [OSCURATO:SOCIETA].Numero registro generale 620/2024Numero sezionale 4094/2026Numero di raccolta generale 17718/2026Data pubblicazione 03/06/20267. L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio della causa,anche per la disciplina delle spese di questo giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversacomposizione, procederà al riesame della controversia attenendosi aiprincipi di diritto sopra esposti. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti i residuimotivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviala causa alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio che, indiversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 17718/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris