CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 29857/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto emesso in data 16/11/2022, ha rigettato l'appello avverso il decreto con il quale il Tribunale di Catanzaro, in data 9/5/2022 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di anni uno con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 2. Nel provvedimento la Corte territoriale ha condiviso il giudizio di pericolosità espresso dal Tribunale evidenziando che sono emersi elementi fattuali concreti in ordine al pericolo per la pubblica incolumità di cui all'art. 1, lett. c) D.Lgs 159/2011.Nello specifico il giudice dell'impugnazione ha indicato alcuni precedenti penali sui quali, considerato il tempo in cui questi risultano commessi, ha anche fondato il giudizio in ordine all'attualità del pericolo. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il proposto che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attualità del requisito della pericolosità sociale. Nel primo motivo la difesa rileva che tra il provvedimento del Tribunale e quello della Corte di appello vi sarebbe una discrasia. Il primo giudice, infatti, avrebbe ritenuto che il prevenuto vivesse grazie ai proventi delittuosi, così facendo riferimento all'ipotesi di cui all'art. 1 lett b), laddove, invece, il secondo giudice ha fatto riferimento alla diversa ipotesi di cui alla lettera c) dello stesso articolo 1 D.Lgs 159/2011. Errore questo che si riverbererebbe anche sul giudizio in ordine all'attualità del pericolo, ciò soprattutto considerando che l'unico riferimento a condotte concrete e specifiche è a fatti avvenuti il 17/1/2014, il 25/10/2016 e, da ultimo, 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. In data 23 febbraio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. 5. In data 16 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 1. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e, facendo riferimento all'art. 606, lett e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale e quanto al giudizio di attualità della stessa. La doglianza, formulata anche impropriamente nei termini del vizio di motivazione, è comunque fondata nei termini che seguono. 2. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 10 D.Lvo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613: , Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277; la limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole con sent. n. 321 del 2004). 3. La motivazione del provvedimento impugnato, nella quale vi è comunque un riferimento agli elementi di fatto posti a fondamento della ritenuta pericolosità sociale, seppure formulata in parzialmente difformi da quelli contenuti nel provvedimento di primo grado, non è apparente. Ragione questa per la quale la censura relativa al giudizio di sussistenza della citata pericolosità, afferendo la logicità e coerenza della motivazione, non è consentita. 4. A diverse conclusioni si deve pervenire in ordine alla censura relativa alla ritenuta sussistenza dell'attualità della individuata pericolosità. Quanto a tale conclusione, infatti, la motivazione è apparente. A fronte degli elementi emersi, che si riferiscono, anche l'ultimo, a fatti risalenti nel tempo la motivazione, contenuta nella mera affermazione che "la condotta dell'appellante appare ancora irregolare, essendovi plurime segnalazioni di minaccia a pubblico ufficiale fino al 2020", risulta apodittica. 5. Per tale ragione il decreto impugnato deve essere annullato e deve essere disposto il rinvio alla corte di Appello di Catanzaro per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizi