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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 12005/2026

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o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarilia [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 10.6.2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia haprovveduto sulla opposizione all’espulsione di XXXXXXXXXXXX, disposta, ex art. 16,comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, in data 1.4.2025.L'ordinanza premette che il condannato era stato precedentemente ammesso, dallalibertà, all'affidamento in prova e che la misura alternativa era stata revocata ex tunc conordinanza del 27.11.2024, in quanto XXXXX non era stato reperito ai controlli domiciliari sindall’agosto 2024 ed era emerso che si fosse recato in vacanza nell'ex Jugoslavia, rimanendolatitante fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; risultava, altresì, una iscrizione a suo carico per una violazione deld.P.R. n. 309 del 1990 in data 19.10.2023.L'espulsione veniva disposta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla base delle informazioni trasmesse dallaQuestura di Treviso, da cui emergeva che XXXXX si trovasse nelle condizioni di cui all'art.13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 e che non ricorressero, al contempo, le condizioni di cuiall'art. 19 dello stesso decreto, in quanto la madre, cittadina italiana, non è con luiconvivente.Il condannato ha proposto opposizione, rappresentando che non ha più legami con ilpaese di origine e che la madre e i fratelli, sebbene non conviventi, sono cittadini italiani esono radicati sul territorio.

Inoltre, XXXXX ha contestato la condizione di irregolarità, inquanto all'epoca dell'espulsione la revoca della carta di soggiorno non era ancora definitiva,e ha rappresentato di avere avviato un'attività imprenditoriale in Italia, dove peraltro viveanche sua figlia.Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'opposizione, osservando innanzitutto che l'art.19 d.lgs. n. 286 del 1998 dispone un divieto di espulsione per i soli stranieri conviventi conparenti entro il secondo grado, norma non applicabile a XXXXX in difetto del requisito dellaconvivenza con la madre.Per quanto concerne, poi, la asserita necessità di tutelare i legami affettivi sul territorioitaliano a prescindere dalla convivenza, i giudici hanno ritenuto che fossero prevalenti i profilidi pericolosità sociale del condannato.

Infatti, la Questura ha inquadrato il ricorrente comesoggetto che, alla luce dei precedenti e della sua condotta in genere, appartiene a una dellecategorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011.

Egli è stato ammesso allamisura dell’affidamento e ha vanificato l'opportunità di reinserimento, violando più volte leprescrizioni e addirittura rendendosi latitante per mesi, proprio per recarsi nel paese nelquale afferma di non avere più legami.Dunque, il condannato ha vanificato l'occasione offertagli per il reinserimento sociale esi è dimostrato capace di sottrarsi ai controlli, avendo punti di riferimento anche all'estero ingrado di garantirne la latitanza, il che rafforza ulteriormente il giudizio di pericolosità socialee lo rende prevalente rispetto all'esigenza di tutela dei legami col territorio, che peraltro eglistesso ha deciso di interrompere.2.

Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1., lett. b), cod. proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 19 e 5 d.lgs. n. 286 del 1998Il condannato, con l'atto di opposizione, aveva evidenziato: che risiede in Italia da circatrent'anni; che tutti i componenti della sua famiglia d'origine risiedono nella provincia diVicenza e sono profondamente radicati sul territorio; che la figlia minore è nata e risiede inItalia con la ex madre in provincia di Padova; che tutti i componenti della famiglia di originesono naturalizzati italiani; che il suo nucleo familiare ha un intenso legame affettivo e dimutua collaborazione; che, dopo il processo a suo carico, ha avviato una propria impresaedile e non ha più alcun legame con il paese di origine.Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto di confermare il provvedimento di espulsione,violando i principi stabiliti dall'art. 29 Cost. e dall’art. 8 Cedu, che tutelano la vita privata efamiliare di ogni persona, e disattendendo così il dettato normativo dell'art. 5, comma 6,d.lgs. n. 286 del 1998 che impone di uniformarsi ai principi costituzionali e sovranazionalinella concessione del permesso di soggiorno.Inoltre, i giudici di sorveglianza si sono posti in contrasto con i principi affermati dallaSuprema Corte di cassazione, che ha più volte ritenuto la natura non tassativa dell'art. 19d.lgs. n. 286 del 1998 e la necessità di integrarlo alla luce dei principi della Costituzione edelle fonti sovranazionali.

In particolare, è stato ritenuto in diverse occasioni che l'espulsionedello straniero non può trovare applicazione quando si risolva in una ingerenza nella vitaprivata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 Cedu.Peraltro, il Tribunale, ritenendo socialmente pericoloso XXXXX, ha anche fatto malgoverno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non tenendo conto che il ricorrente è statocondannato in una sola occasione per detenzione di sostanze stupefacenti nel 2020 e che,invece, nel corso della sua trentennale permanenza in Italia si è sempre distinto per la suacondotta rispettosa delle leggi.

Anche la revoca della misura alternativa non è statadeterminata dalla commissione di nuovi illeciti, ma da una mera negligenza dell'istante.In definitiva, l’ordinanza impugnata non ha valorizzato il grado di integrazione delcondannato sul territorio nazionale, comprovato da molteplici circostanze fattuali.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2,lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998.Il condannato si era doluto, nell'atto di opposizione, di non appartenere ad alcuna dellecategorie indicate nel d.lgs. n. 159 del 2011, facendo presente che: non vi fosse prova cheera soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi; non vivesse abitualmente con i proventidi attività delittuose; non fosse dedito alla commissione di reati in danno di minorenni; nonavesse mai fatto parte di associazioni di tipo mafioso.Peraltro, il Tribunale, facendo uno stereotipato riferimento al d.lgs. n. 159 del 2011, nonha individuato la categoria a cui sarebbe riconducibile il condannato.2.2.

Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2, lett. b),d.lgs. n. 286 del 1998.Nell'opposizione era stato fatto presente che XXXXX avesse conferito mandato ad unlegale per ricorrere avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno,formulando istanza di sospensione cautelare del provvedimento.Il procedimento è tuttora in corso e, dunque, il Tribunale di sorveglianza avrebbedovuto attendere la definizione del procedimento civile.3.

Con requisitoria scritta del 5.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto le censure del ricorrente propongonoquestioni di merito già sollevate in sede di opposizione, sulle quali il Tribunale disorveglianza ha dato compiuta e pertinente risposta conforme al chiaro tenore del testonormativo, con cui il ricorrente manca di confrontarsi.4 In data 14.1.2026, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, in cui hafatto presente che, nel frattempo, con ordinanza del 29.7.2025 il Tribunale di Venezia haaccolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di revoca del permessodi soggiorno, fondando la propria decisione (che è stata allegata) sulla sussistenza deivincoli familiari del ricorrente con la famiglia di origine e con la figlia XXXXXXXXXXXX e sulpericolo che il rispetto di tali vincoli venga frustrato dall’espulsione del ricorrente dal territorioitaliano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.1.

Va premesso che le vicende del permesso di soggiorno di XXXXX non rivestonorilevanza decisiva.Intanto, nel momento in cui è stato adottato il decreto di espulsione la revoca delpermesso non era stata sospesa.

Ma in ogni caso, anche a ritenere valido il permesso disoggiorno, opera, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. b), d.lgs n. 286 del 1998, il dispostodell’art. 9, comma 4, stesso decreto, ove è previsto che il permesso non possa essererilasciato ai soggetti appartenenti alle categorie previste dagli artt. 1 l. n. 1423 del 1956, 1 l.n. 575 del 1965 o condannati per i reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. [condizione,questa, richiamata dall’art. 13, comma, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, per l’espulsione]: e, nelcaso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che la Questura di Treviso avessesegnalato XXXXX come soggetto rientrante in una di queste situazioni.Di conseguenza, le doglianze rappresentate nel terzo motivo di ricorso in relazioneall’opportunità di attendere l’esito del ricorso presentato avverso il provvedimento di revocadel permesso di soggiorno (e finanche il suo accoglimento, di cui s’è dato riscontro nellamemoria difensiva) non integrano in alcun modo la violazione di legge ivi dedotta.Va anche precisato, al tempo stesso, che la circostanza che l’espulsione sia stata giàeseguita non priva XXXXX dell’interesse all’impugnazione, in quanto, ai sensi dell’art. 16,commi 13 e 13-bis, d.lgs. n, 286 del 1998, lo straniero destinatario di un provvedimento diespulsione non può rientrare nel territorio dello Stato e la eventuale trasgressione al divietoin questione è punita come reato.2.

Ciò premesso, è certo che, nella vicenda in esame, non ricorra la condizione ostativaall’espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 della convivenza inItalia con parenti entro il secondo grado.Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha proceduto attraverso ungiudizio di bilanciamento tra la ritenuta pericolosità sociale del condannato (l'espulsione dellostraniero dallo Stato è una misura di sicurezza, la cui applicazione effettiva richiede,secondo le regole generali, l'accertamento della pericolosità del soggetto) e i suoi attualilegami familiari.A tal proposito, deve trovare applicazione l’orientamento di legittimità (richiamato anchedall’ordinanza impugnata) successivo all’abrogazione dell'art. 19, comma 1.1, terzo e quartoperiodo, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui l'espulsione dello straniero disposta, comemisura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, non può trovare applicazione – neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1,lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato –quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art.8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1,n. 43082 del 7/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01).È stato osservato che le esigenze espresse dall'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 sonostate sempre considerate come non tassative, ma suscettibili sia d'interpretazioneinternamente estensiva, siad'integrazione analogica alla luce dell'intero tessutoordinamentale, che si è resa talora necessaria, in chiave costituzionalmente econvenzionalmente orientata, onde assicurare il rispetto dei valori supremi su cui si regge lacomunità nazionale.Tra le fonti sovranazionali, è stato richiamato, in particolare, l’art. 8 Cedu, che tutela ildiritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni persona, in virtù del quale lagiurisprudenza convenzionale ha affermato che l'espulsione di un immigrato radicato,costituendo un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto, è giustificata solo se proporzionataall'esitodel bilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suo livello diintegrazione nel consorzio sociale del Paese di accoglienza.In questo contesto, l’abrogazione del comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, chevietava l'espulsione di una persona verso uno Stato quando esistessero fondati motivi diritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto alrispetto della vita privata e familiare, non ha avuto l’effetto di limitare l’osservanza, nel dirittointerno, degli obblighi nascenti dall'art. 8 Cedu.Tale conclusione è avvalorata dal quadro d'insieme che la disciplina legislativa in temad'immigrazione restituisce, tuttora, all'interprete.

Il comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del1998, nella parte superstite dopo l'intervento abrogativo, continua a vietare l'espulsione diuna persona verso altro Stato, «qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6»del medesimo d.lgs., che sono gli obblighi «costituzionali o internazionali dello Statoitaliano», tra cui quelli di conformazione ai precetti della Convenzione EDU.3.

In questa prospettiva, occorre valutare, pertanto, in quali termini l’ordinanzaimpugnata ha operato il necessario bilanciamento tra la pericolosità del soggetto e il suolivello di integrazione nel nostro Paese, così da giungere alla conclusione che i profiliQuanto alla pericolosità, il Tribunale di sorveglianza l’afferma essenzialmente sullabase delle informazioni della Questura secondo cui XXXXX «appartiene ad una dellecategorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.l.vo 159/2011».Tuttavia, l’ordinanza, salvo un generico riferimento a non meglio individuati “precedenti”e alla “condotta in genere” del condannato, non indica in quale delle categorie del d.lgs. n.159 del 2011 rientri XXXXX e sulla base di quali elementi concreti.Si tratta di una motivazione che – a fronte di uno specifico motivo d’opposizione – nonconsente il controllo delle condizioni giustificative del provvedimento limitativo del soggiornoin Italia, che dovrebbe trovare applicazione, nel peculiare contesto della espulsione dalterritorio dello Stato, nella misura in cui il comportamento del soggetto costituisca unaminaccia effettiva per un interesse fondamentale dello Stato ospitante in termini di attualepregiudizio per i valori dell'ordine e della sicurezza pubblici.È vero che il Tribunale di sorveglianza cita anche la nient’affatto marginale violazionedelle prescrizioni dell’affidamento in prova al servizio sociale, la quale tuttavia ha già trovatol’adeguata sanzione nella sua sede propria con la revoca della misura alternativa.Di contro, la situazione familiare del condannato, pur enunciata in esordio delprovvedimento nella parte dedicata all’esposizione della prospettazione dell’opponente, nonha poi costituito oggetto di effettiva comparazione con i profili di pericolosità di XXXXX.Il Tribunale di sorveglianza non ha espressamente preso in considerazione lacircostanza che i genitori e i fratelli del condannato sono cittadini italiani e che in Italia viveanche sua figlia minorenne.La carenza risalta vieppiù se si considera che il giudizio di pericolosità sociale, già privodi riferimenti concreti alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c),d.lgs. n. 286 del 1998, doveva essere necessariamente condotto anche alla luce dei legamiaffettivi che XXXXX ha oggettivamente con persone regolarmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il giudizio di prevalenza delle esigenze relative alla pericolosità delcondannato su quelle inerenti al rispetto della vita familiare non ha tenuto conto di tutti glielementi che erano stati indicati come eventualmente dimostrativi di un determinato livello diintegrazione del condannato e di un suo radicamento nel nostro Paese.La pretermissione, da un lato, del preciso riferimento ai criteri in base a cui è stataritenuta la pericolosità del condannato e, dall’altro, della valutazione effettiva della suasituazione familiare non consente di verificare, in definitiva, se l’ingerenza nella vita familiaredi XXXXX sia proporzionata rispetto al suo reale coefficiente di pericolosità sociale e,dunque, alla finalità di protezione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.4.

In ragione di quanto fin qui osservato, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essereannullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo esamedell’opposizione alla luce dei principi sopra indicati.Deve disporsi, altresì, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quantoimposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diVenezia.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleMarilia [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 10.6.2025, il Tribunale di sorveglianza di Venezia haprovveduto sulla opposizione all’espulsione di XXXXXXXXXXXX, disposta, ex art. 16,comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, in data 1.4.2025.L'ordinanza premette che il condannato era stato precedentemente ammesso, dallalibertà, all'affidamento in prova e che la misura alternativa era stata revocata ex tunc conordinanza del 27.11.2024, in quanto XXXXX non era stato reperito ai controlli domiciliari sindall’agosto 2024 ed era emerso che si fosse recato in vacanza nell'ex Jugoslavia, rimanendolatitante fino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; risultava, altresì, una iscrizione a suo carico per una violazione deld.P.R. n. 309 del 1990 in data 19.10.2023.L'espulsione veniva disposta l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla base delle informazioni trasmesse dallaQuestura di Treviso, da cui emergeva che XXXXX si trovasse nelle condizioni di cui all'art.13, comma 2, d.lgs. n. 286 del 1998 e che non ricorressero, al contempo, le condizioni di cuiall'art. 19 dello stesso decreto, in quanto la madre, cittadina italiana, non è con luiconvivente.Il condannato ha proposto opposizione, rappresentando che non ha più legami con ilpaese di origine e che la madre e i fratelli, sebbene non conviventi, sono cittadini italiani esono radicati sul territorio. Inoltre, XXXXX ha contestato la condizione di irregolarità, inquanto all'epoca dell'espulsione la revoca della carta di soggiorno non era ancora definitiva,e ha rappresentato di avere avviato un'attività imprenditoriale in Italia, dove peraltro viveanche sua figlia.Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'opposizione, osservando innanzitutto che l'art.19 d.lgs. n. 286 del 1998 dispone un divieto di espulsione per i soli stranieri conviventi conparenti entro il secondo grado, norma non applicabile a XXXXX in difetto del requisito dellaconvivenza con la madre.Per quanto concerne, poi, la asserita necessità di tutelare i legami affettivi sul territorioitaliano a prescindere dalla convivenza, i giudici hanno ritenuto che fossero prevalenti i profilidi pericolosità sociale del condannato. Infatti, la Questura ha inquadrato il ricorrente comesoggetto che, alla luce dei precedenti e della sua condotta in genere, appartiene a una dellecategorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. n. 159 del 2011. Egli è stato ammesso allamisura dell’affidamento e ha vanificato l'opportunità di reinserimento, violando più volte leprescrizioni e addirittura rendendosi latitante per mesi, proprio per recarsi nel paese nelquale afferma di non avere più legami.Dunque, il condannato ha vanificato l'occasione offertagli per il reinserimento sociale esi è dimostrato capace di sottrarsi ai controlli, avendo punti di riferimento anche all'estero ingrado di garantirne la latitanza, il che rafforza ulteriormente il giudizio di pericolosità socialee lo rende prevalente rispetto all'esigenza di tutela dei legami col territorio, che peraltro eglistesso ha deciso di interrompere.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1., lett. b), cod. proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 19 e 5 d.lgs. n. 286 del 1998Il condannato, con l'atto di opposizione, aveva evidenziato: che risiede in Italia da circatrent'anni; che tutti i componenti della sua famiglia d'origine risiedono nella provincia diVicenza e sono profondamente radicati sul territorio; che la figlia minore è nata e risiede inItalia con la ex madre in provincia di Padova; che tutti i componenti della famiglia di originesono naturalizzati italiani; che il suo nucleo familiare ha un intenso legame affettivo e dimutua collaborazione; che, dopo il processo a suo carico, ha avviato una propria impresaedile e non ha più alcun legame con il paese di origine.Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto di confermare il provvedimento di espulsione,violando i principi stabiliti dall'art. 29 Cost. e dall’art. 8 Cedu, che tutelano la vita privata efamiliare di ogni persona, e disattendendo così il dettato normativo dell'art. 5, comma 6,d.lgs. n. 286 del 1998 che impone di uniformarsi ai principi costituzionali e sovranazionalinella concessione del permesso di soggiorno.Inoltre, i giudici di sorveglianza si sono posti in contrasto con i principi affermati dallaSuprema Corte di cassazione, che ha più volte ritenuto la natura non tassativa dell'art. 19d.lgs. n. 286 del 1998 e la necessità di integrarlo alla luce dei principi della Costituzione edelle fonti sovranazionali. In particolare, è stato ritenuto in diverse occasioni che l'espulsionedello straniero non può trovare applicazione quando si risolva in una ingerenza nella vitaprivata e familiare dell'interessato, vietata dall'art. 8 Cedu.Peraltro, il Tribunale, ritenendo socialmente pericoloso XXXXX, ha anche fatto malgoverno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., non tenendo conto che il ricorrente è statocondannato in una sola occasione per detenzione di sostanze stupefacenti nel 2020 e che,invece, nel corso della sua trentennale permanenza in Italia si è sempre distinto per la suacondotta rispettosa delle leggi. Anche la revoca della misura alternativa non è statadeterminata dalla commissione di nuovi illeciti, ma da una mera negligenza dell'istante.In definitiva, l’ordinanza impugnata non ha valorizzato il grado di integrazione delcondannato sul territorio nazionale, comprovato da molteplici circostanze fattuali.2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) e c), cod.proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2,lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998.Il condannato si era doluto, nell'atto di opposizione, di non appartenere ad alcuna dellecategorie indicate nel d.lgs. n. 159 del 2011, facendo presente che: non vi fosse prova cheera soggetto abitualmente dedito a traffici delittuosi; non vivesse abitualmente con i proventidi attività delittuose; non fosse dedito alla commissione di reati in danno di minorenni; nonavesse mai fatto parte di associazioni di tipo mafioso.Peraltro, il Tribunale, facendo uno stereotipato riferimento al d.lgs. n. 159 del 2011, nonha individuato la categoria a cui sarebbe riconducibile il condannato.2.2. Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 16, comma 5, e 13, comma 2, lett. b),d.lgs. n. 286 del 1998.Nell'opposizione era stato fatto presente che XXXXX avesse conferito mandato ad unlegale per ricorrere avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno,formulando istanza di sospensione cautelare del provvedimento.Il procedimento è tuttora in corso e, dunque, il Tribunale di sorveglianza avrebbedovuto attendere la definizione del procedimento civile.3. Con requisitoria scritta del 5.11.2025, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiestodichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto le censure del ricorrente propongonoquestioni di merito già sollevate in sede di opposizione, sulle quali il Tribunale disorveglianza ha dato compiuta e pertinente risposta conforme al chiaro tenore del testonormativo, con cui il ricorrente manca di confrontarsi.4 In data 14.1.2026, il difensore del ricorrente ha depositato una memoria, in cui hafatto presente che, nel frattempo, con ordinanza del 29.7.2025 il Tribunale di Venezia haaccolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di revoca del permessodi soggiorno, fondando la propria decisione (che è stata allegata) sulla sussistenza deivincoli familiari del ricorrente con la famiglia di origine e con la figlia XXXXXXXXXXXX e sulpericolo che il rispetto di tali vincoli venga frustrato dall’espulsione del ricorrente dal territorioitaliano.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.1. Va premesso che le vicende del permesso di soggiorno di XXXXX non rivestonorilevanza decisiva.Intanto, nel momento in cui è stato adottato il decreto di espulsione la revoca delpermesso non era stata sospesa. Ma in ogni caso, anche a ritenere valido il permesso disoggiorno, opera, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. b), d.lgs n. 286 del 1998, il dispostodell’art. 9, comma 4, stesso decreto, ove è previsto che il permesso non possa essererilasciato ai soggetti appartenenti alle categorie previste dagli artt. 1 l. n. 1423 del 1956, 1 l.n. 575 del 1965 o condannati per i reati previsti dall’art. 380 cod. proc. pen. [condizione,questa, richiamata dall’art. 13, comma, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, per l’espulsione]: e, nelcaso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto che la Questura di Treviso avessesegnalato XXXXX come soggetto rientrante in una di queste situazioni.Di conseguenza, le doglianze rappresentate nel terzo motivo di ricorso in relazioneall’opportunità di attendere l’esito del ricorso presentato avverso il provvedimento di revocadel permesso di soggiorno (e finanche il suo accoglimento, di cui s’è dato riscontro nellamemoria difensiva) non integrano in alcun modo la violazione di legge ivi dedotta.Va anche precisato, al tempo stesso, che la circostanza che l’espulsione sia stata giàeseguita non priva XXXXX dell’interesse all’impugnazione, in quanto, ai sensi dell’art. 16,commi 13 e 13-bis, d.lgs. n, 286 del 1998, lo straniero destinatario di un provvedimento diespulsione non può rientrare nel territorio dello Stato e la eventuale trasgressione al divietoin questione è punita come reato.2. Ciò premesso, è certo che, nella vicenda in esame, non ricorra la condizione ostativaall’espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 della convivenza inItalia con parenti entro il secondo grado.Correttamente, pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha proceduto attraverso ungiudizio di bilanciamento tra la ritenuta pericolosità sociale del condannato (l'espulsione dellostraniero dallo Stato è una misura di sicurezza, la cui applicazione effettiva richiede,secondo le regole generali, l'accertamento della pericolosità del soggetto) e i suoi attualilegami familiari.A tal proposito, deve trovare applicazione l’orientamento di legittimità (richiamato anchedall’ordinanza impugnata) successivo all’abrogazione dell'art. 19, comma 1.1, terzo e quartoperiodo, d.lgs. n. 286 del 1998, secondo cui l'espulsione dello straniero disposta, comemisura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n.286, non può trovare applicazione – neppure dopo l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 1,lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio2023, n. 50, che ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, d.lgs. citato –quando si risolva in un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato, vietata dall'art.8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte EDU (Sez. 1,n. 43082 del 7/11/2024, Grami, Rv. 287150 - 01).È stato osservato che le esigenze espresse dall'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 sonostate sempre considerate come non tassative, ma suscettibili sia d'interpretazioneinternamente estensiva, siad'integrazione analogica alla luce dell'intero tessutoordinamentale, che si è resa talora necessaria, in chiave costituzionalmente econvenzionalmente orientata, onde assicurare il rispetto dei valori supremi su cui si regge lacomunità nazionale.Tra le fonti sovranazionali, è stato richiamato, in particolare, l’art. 8 Cedu, che tutela ildiritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni persona, in virtù del quale lagiurisprudenza convenzionale ha affermato che l'espulsione di un immigrato radicato,costituendo un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto, è giustificata solo se proporzionataall'esitodel bilanciamento tra il coefficiente di pericolosità del soggetto e il suo livello diintegrazione nel consorzio sociale del Paese di accoglienza.In questo contesto, l’abrogazione del comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998, chevietava l'espulsione di una persona verso uno Stato quando esistessero fondati motivi diritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comportava una violazione del diritto alrispetto della vita privata e familiare, non ha avuto l’effetto di limitare l’osservanza, nel dirittointerno, degli obblighi nascenti dall'art. 8 Cedu.Tale conclusione è avvalorata dal quadro d'insieme che la disciplina legislativa in temad'immigrazione restituisce, tuttora, all'interprete. Il comma 1.1 dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del1998, nella parte superstite dopo l'intervento abrogativo, continua a vietare l'espulsione diuna persona verso altro Stato, «qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6»del medesimo d.lgs., che sono gli obblighi «costituzionali o internazionali dello Statoitaliano», tra cui quelli di conformazione ai precetti della Convenzione EDU.3. In questa prospettiva, occorre valutare, pertanto, in quali termini l’ordinanzaimpugnata ha operato il necessario bilanciamento tra la pericolosità del soggetto e il suolivello di integrazione nel nostro Paese, così da giungere alla conclusione che i profiliQuanto alla pericolosità, il Tribunale di sorveglianza l’afferma essenzialmente sullabase delle informazioni della Questura secondo cui XXXXX «appartiene ad una dellecategorie indicate negli artt. 1, 4 e 16 del d.l.vo 159/2011».Tuttavia, l’ordinanza, salvo un generico riferimento a non meglio individuati “precedenti”e alla “condotta in genere” del condannato, non indica in quale delle categorie del d.lgs. n.159 del 2011 rientri XXXXX e sulla base di quali elementi concreti.Si tratta di una motivazione che – a fronte di uno specifico motivo d’opposizione – nonconsente il controllo delle condizioni giustificative del provvedimento limitativo del soggiornoin Italia, che dovrebbe trovare applicazione, nel peculiare contesto della espulsione dalterritorio dello Stato, nella misura in cui il comportamento del soggetto costituisca unaminaccia effettiva per un interesse fondamentale dello Stato ospitante in termini di attualepregiudizio per i valori dell'ordine e della sicurezza pubblici.È vero che il Tribunale di sorveglianza cita anche la nient’affatto marginale violazionedelle prescrizioni dell’affidamento in prova al servizio sociale, la quale tuttavia ha già trovatol’adeguata sanzione nella sua sede propria con la revoca della misura alternativa.Di contro, la situazione familiare del condannato, pur enunciata in esordio delprovvedimento nella parte dedicata all’esposizione della prospettazione dell’opponente, nonha poi costituito oggetto di effettiva comparazione con i profili di pericolosità di XXXXX.Il Tribunale di sorveglianza non ha espressamente preso in considerazione lacircostanza che i genitori e i fratelli del condannato sono cittadini italiani e che in Italia viveanche sua figlia minorenne.La carenza risalta vieppiù se si considera che il giudizio di pericolosità sociale, già privodi riferimenti concreti alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c),d.lgs. n. 286 del 1998, doveva essere necessariamente condotto anche alla luce dei legamiaffettivi che XXXXX ha oggettivamente con persone regolarmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il giudizio di prevalenza delle esigenze relative alla pericolosità delcondannato su quelle inerenti al rispetto della vita familiare non ha tenuto conto di tutti glielementi che erano stati indicati come eventualmente dimostrativi di un determinato livello diintegrazione del condannato e di un suo radicamento nel nostro Paese.La pretermissione, da un lato, del preciso riferimento ai criteri in base a cui è stataritenuta la pericolosità del condannato e, dall’altro, della valutazione effettiva della suasituazione familiare non consente di verificare, in definitiva, se l’ingerenza nella vita familiaredi XXXXX sia proporzionata rispetto al suo reale coefficiente di pericolosità sociale e,dunque, alla finalità di protezione dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.4. In ragione di quanto fin qui osservato, pertanto, l’ordinanza impugnata deve essereannullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo esamedell’opposizione alla luce dei principi sopra indicati.Deve disporsi, altresì, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quantoimposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza diVenezia.Così è deciso, 30/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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