CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39347/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 del GIP TRIBUNALE di PESCARA / date-~~-,34e-Preft r--I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Pescara, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della detenzione per uso non esclusivamente personale di 49,5 g di eroina e di 4,2 g di cocaina. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha sostanzialmente dedotto l'omessa motivazione circa la correttezza della richiesta di applicazione di pena e in merito alla congruità della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità, che peraltro non si confronta con la sentenza impugnata circa la ritenuta congruità della pena relativa ad una richiesta correttamente proposta. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto sostanzialmente deducente un vizio di motivazione (circa la correttezza della richiesta e la congruità della pena), atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione). 4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così dec