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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32592/2026

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si inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Napoli, in funzionedi giudice del riesame cautelare, ha confermato il provvedimento con cui ilGiudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare dellacustodia in carcere a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto gravemente indiziato delreato di associazione di stampo mafioso di cui al capo 1), quale partecipe delclan [OSCURATO:PERSONA], nonché dei reati di tentata estorsione contestati ai capi 12) e 13),commessi rispettivamente ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA] e della dittaEdil [OSCURATO:PERSONA].Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito cautelare, le risultanzeinvestigative - costituite principalmente da conversazioni telefoniche edambientali captate presso il covo della consorteria camorristica Ranucci -costituiscono una piattaforma gravemente indiziaria con riferimento non solo allaconsumazione degli ipotizzati reati scopo ma anche al reato associativo, dandomodo di comprendere l’assetto, organizzativo ed operativo, assunto, a partiredall’agosto del 2022 e fino all’attualità dai clan camorristici, che, secondo quantoaccertato in numerose sentenze di condanna irrevocabili, ormai da annicontrollano il territorio dei comuni di Sant’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:oltre al clan [OSCURATO:PERSONA], il clan Ranucci ed il clan Puca.Dalle citate conversazioni, in particolare, è emersa l’esistenza di una cassacomune, dove confluivano i proventi delle attività illecite dei tre clan, ladisponibilità di armi, il compimento di molteplici condotte estorsive ai danni dicommercianti ed imprenditori, l’approntamento di mezzi ed attività idonee adeludere le investigazioni e l'utilizzo di apparati telefonici dedicati alla vitaassociativa.Sono stati inoltre acquisiti elementi di prova dimostrativi del contributofornito alle tre compagini associative dai singoli indagati.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], detto “[OSCURATO:PERSONA]”, gli atti diindagine disvelano che lo stesso, nel periodo contestato, ha agito come partecipedel clan [OSCURATO:PERSONA], assumendo all’interno del sodalizio un ruolo di primo piano, tantoda generare la convinzione negli appartenenti agli altri clan, specie in quello deiRanucci, che fosse subentrato al vertice quale reggente, al posto [OSCURATO:PERSONA],detto Mariolino, all’epoca sospettato di avere sottratto denaro dalla cassacomune e di avere tenuto condotte scorrette nel settore dell’estorsioni.Pur dubitando che sia effettivamente avvenuto l'avvicendamento al verticedel clan tra [OSCURATO:PERSONA] e l’odierno ricorrente, categoricamente escluso daldiretto interessato, i sodali intercettati non dubitano né del carisma criminale diXXXXXXXXX, legato alla sua storia criminale e al suo trentennale protagonismonella criminalità organizzata di Sant’[OSCURATO:PERSONA], di cui hanno riferito i collaboratori digiustizia Tixon, Marrazzo, Puca, Lamino e Iorio con dovizia di particolari in piùinterrogatori resi dal 2011 al 2022 , né del suo attuale inserimento nel clanVerde.D’altra parte, solo la partecipazione attiva alla vita del clan spiega perché ilfiglio XXXXXXX - interpellato in luogo del padre ricoverato in ospedale perspiegare alcune decisioni prese da quest’ultimo nella gestione delle estorsioni enel mantenimento degli affiliati detenuti, aspramente contestate dal clan Ranucciperché non rispettose dello spazio riservato dagli accordi ad ogni gruppo -scarica ogni responsabilità sul genitore.In ordine ai reati scopo, risulta dal contenuto autoevidente di piùconversazioni intercettate che [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente partecipato siaall’estorsione ordita ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA] per costringerla aversare una somma di denaro, nell’ambito di un piano piano più ampio volto acostringere la vittima, dopo la consumazione di un furto a stipulare un contrattocon l’istituto di vigilanza riconducibile all’organizzazione, sia all’estorsione orditaai danni della ditta [OSCURATO:PERSONA], occupandosi in rappresentanza del clan diappartenenza della fase di “chiusura”.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite deldifensore di fiducia, articolando tre motivi.2.1.

Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazioneall'associazione mafiosa.Lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo espressamente che nel periodooggetto di contestazione, da febbraio ad aprile 2023, il ruolo di reggente del clanVerde è stato ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], ha contraddittoriamente affermato cheun ruolo di primo piano, seppure ancora non consolidato, era ricoperto anche daXXXXXXXXX sol perché l’interessato lo aveva rivendicato con forza, parlando conpiù affiliati, alimentando, anche grazie alla sua caratura criminale, la voce cheera subentrato nella reggenza a “Mariolino”, il quale, aveva prontamentesmentito la notizia convincendo i capi degli altri clan.

In tale contesto non puòritenersi che sussista con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] la stabile ed organicacompenetrazione del tessuto organizzativo del sodalizio richiesto, ai finidell'integrazione del reato di partecipazione associazione mafiosa, dallaconsolidata giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata.A tutto concedere nelle conversazioni intercettate si fa riferimento ad unaun'aspirazione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] a partecipare, con un ruolo di vertice,alla vita del gruppo, del tutto priva, però, di riscontro fattuale.

Non risultanoindicati nell'ordinanza impugnata atti di esercizio effettivo di funzioni di reggenzadi direttive o attraverso la partecipazione alla spartizione dei proventi illeciti oPrive di riscontri oggettivi sono pure le conversazioni relative allapartecipazione ai reati scopo.La partecipazione alla vita del clan nel periodo contestato non può esseredesunta né dalle conversazioni relative al figlio XXXXXXX, che confermano come icontatti di [OSCURATO:PERSONA] con il clan fossero occasionali legate a questionispecifiche, né dal suo passato criminale, né dalla condanna irrevocabile per reatoassociativo commesso negli anni ’90, né dalle dichiarazioni accusatorie deicollaboratori di giustizia.In ogni caso, le conversazioni valorizzate a fini accusatori contengonodichiarazioni de relato che per costituire gravi indizi di colpevolezza necessitanodi riscontri, oggettivi ed individualizzanti, nella specie non individuati dalTribunale del riesame.2.2.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento ai gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentataestorsione aggravata.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il reato ditentata estorsione ai danni dell'azienda bufalina [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una solaconversazione, la numero 757 del 24 marzo 2023, nel corso della quale Ranucciafferma che “[OSCURATO:PERSONA] ha fatto l'estorsione”.La ricostruzione è erronea dal punto di vista giuridico ed è sorretta da unamotivazione illogica sulla valutazione degli elementi di fatto.Discostandosi dai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità in tema di tentativo punibile, l’ordinanza impugnata ha ritenutosufficiente la mera ideazione progettuale dell’estorsione accompagnato da unaccordo criminoso rimasto inattuato, avrebbe dovuto invece verificare sel’indagato aveva posto in essere, a prescindere dall’avvenuto pagamento dellatangente, atti idonei diretti in modo non equivoco alla consumazione, nella specieassenti se si considera che non risultano individuati le modalità dellaformulazione della richiesta, il suo contenuto e la data in cui è stata esternata.Costituisce una mera congettura il collegamento tra il furto commesso aidanni del caseificio e la richiesta estorsiva nonché la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] ditale richiesta.Anche con riferimento alla tentata estorsione ai danni della ditta [OSCURATO:PERSONA] èstata ritenuta decisiva una singola conversazione, la n. 733 del 23 marzo 2023,che tuttavia non consente di verificare se la condotta ascritta all’indagatocostituisca o meno un tentativo punibile.

Il terzo interlocutore si è limitato adaffermare che “l’abboccamento” è stato fatto da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] e cheXXXXXXXXX voleva partecipare alla “chiusura”.2.3.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alleesigenze cautelari.Lamenta che il Tribunale non ha esaminato adeguatamente le condizioni disalute del ricorrente.

Ha affermato che non risultano documentate patologiedell'indagato gravi e invalidanti tali da comportare l’incompatibilità dellecondizioni di salute con il regime carcerario, trascurando che lo stesso è statoricoverato a lungo.

Avrebbe dovuto, invece, disporre i necessari accertamentimedico legali in applicazione dell'art 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. cheimpone la nomina di un perito.Il Tribunale ha ritenuto operante la doppia presunzione prevista dall'art 275comma 3, cod. proc. pen. nonostante l’acquisizione di elementi specificidimostrativi dell'assenza nel caso di specie di esigenze cautelari o comunquedell’adeguatezza di una misura meno afflittiva quali: assenza di partecipazioneeffettiva alle attività del clan nel periodo contestato, il recente ricoveroospedaliero, l’età avanzata, l’assenza di condotte criminose recenti, l’amissionenell'interrogatorio di garanzia di essere intervenuto nelle dinamiche criminalisantantimese ma solo in veste di paciere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è passibile di rigetto.1.

Il primo motivo, relativo al reato di partecipazione all'associazionemafiosa, laddove non sollecita apprezzamenti riservati al Giudice del meritocautelare, denuncia, comunque, criticità dell’apparato giustificativo in realtà nonravvisabili.Il Tribunale, adeguatamente valutando il compendio intercettivo, lungi dalritenere decisiva ai fini dell’integrazione della condotta partecipativa la mera“aspirazione soggettiva” di [OSCURATO:PERSONA] a ricoprire il ruolo di reggente protempore del clan [OSCURATO:PERSONA] al posto di [OSCURATO:PERSONA] alias Mariolino, ha valorizzatoquali elementi sintomatici del suo perdurante inserimento operativo nel clan,accertato nei periodi precedenti a quello contestato con sentenza irrevocabileoltre che oggetto di convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, edella sua ancora attuale messa a disposizione del gruppo per il raggiungimentodei fini perseguiti dal sodalizio:- la consumazione di più reati scopo;- la partecipazione, anche per il tramite del figlio, a riunioni operative conesponenti degli altri clan, in particolare del clan Ranucci, con rilevanti poterirappresentativi e decisionali, concretamente esercitati, anche grazie al suoconsolidato carisma personale e all’esperienza maturata quale militante storicodelle organizzazioni camorristiche, persino scampato ad un tentato omicidio, percomporre le controversie tra gli affiliati, spesso originate dall’atteggiamentodisinvolto del capo [OSCURATO:PERSONA];- il diretto coinvolgimento in gran parte delle attività illecite svolte dalgruppo desunto principalmente da quanto rivelato da suo figlio, XXXXXXX, aipartecipanti alla riunione del 22 aprile 2023, i quali, ne avevano fornito un ampioresoconto interamente intercettato.XXXXXXXXXXXXXXXX, richiamato al rispetto degli accordi, dopo avererivendicato la sua estraneità alla criminalità organizzata, aveva riferito che erastato il padre, evidentemente inserito a pieno titolo nel clan [OSCURATO:PERSONA], acommissionargli le estorsioni in violazione degli accordi con i clan Ranucci e Pucasulla spartizione del territorio e che era stata una iniziativa del padre quella dimodificare le modalità di sostentamento degli affilati detenuti, previlegiandoXXXXXXX [OSCURATO:PERSONA].In questo particolare contesto, la rivendicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delruolo di capo clan e, soprattutto, il credito che tale affermazione avevainizialmente riscosso tra gli affiliati di altri clan sono stati plausibilmenteconsiderati, sul piano logico, elementi rafforzativi della tesi accusatoria,trattandosi di circostanze spiegabili solo ammettendo che l’odierno ricorrentefosse nel periodo oggetto di contestazione un affiliato di tale rilevanza da poteraspirare, con possibilità di successo, al principale ruolo verticistico.La valutazione delle conversazioni intercettate si è attenuta al consolidatoprincipio giurisprudenziale in forza del quale le dichiarazioni compiute da personeche conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazioneregolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dalgiudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quandopresentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso inreati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazionela regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 5, n48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv 268414 – 01).2.

Il secondo motivo, relativo ai reati di tentata estorsione contestati ai capi12) e 13), commessi rispettivamente ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA] edella ditta [OSCURATO:PERSONA], è interamente versato in fatto, risolvendosi nella letturaalternativa delle conversazioni intercettate, il cui significato non è sindacabile inquesta sede, non essendo stato denunciato una forma di travisamento per averel’ordinanza impugnata indicato il contenuto in modo difforme da quello reale (dultimo Sez.

1. n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823 – 01), e nellaprospettazione di questioni giuridiche strettamente correlate alla diversaricostruzione fattuale prospettata sulla base di tale diversa lettura.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, i gravi indizidi colpevolezza di entrambi i reati di tentata estorsione sono stati desunti daconversazioni intercettate il cui contenuto è stato plausibilmente ritenuto autoevidente e, quindi, di per sé dimostrativo del personale contributo allaconsumazione dei contestati reati di tentata estorsione in forma concorsuale.Con riferimento alla tentata estorsione ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA] atto rilevante ai sensi dell’art. 56 cod. pen., quale è senz’altro l’esternazionealla vittima della richiesta estorsiva, valorizzando la conversazione in cui unodegli affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA] rivela, per essere stato informato direttamentedall’interessato, che l’odierno ricorrente si era recato per conto del clan presso ilcaseificio [OSCURATO:PERSONA] per formulare la richiesta di tangente e che non riusciva acapire perché ciononostante il clan avesse deciso di compiere ai danni dellastessa vittima un furto appena due giorni dopo la sua visita.Con riferimento alla tentata estorsione ai danni della ditta [OSCURATO:PERSONA], lacondotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata, sempre sulla base diuna conversazione intercettata, nella partecipazione alla fase di “chiusura”dell’attività illecita, seguita a quella iniziale dell’”abboccamento” alla qualeavevano partecipato altri correi.3.

I terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è infondato nella parte incui contesta l’omessa esecuzione degli accertamenti medico legali sulle condizionidi salute dell'indagato ed inammissibile nella parte in cui censura le valutazionisulle condizioni di salute e l’operatività della doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti degli indagati del delitto dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso, di natura relativa per ciò checoncerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardoall'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultimasuperabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.,ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i proprifigli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con ladetenzione intramuraria.Correttamente non è stata applicata la disciplina prevista dall’art. 299,commi 4-ter e 4-quater cod. proc. pen.Costituisce ius receptum il principio per cui quando le condizioni di salutesono dedotte per la loro incompatibilità con il regime carcerario, esse devonoessere rappresentate al giudice che ha applicato la misura, competente ex art.279 cod. proc. pen., mediante richiesta di revoca o modifica ex 299 cod. proc.pen. (Sez. 4, n. 22286 del 26/05/2021, Battaglia, non mass.; Sez. 5, n. 27975del 01/07/2020, Raimondi, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 48093dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castorina, Rv. 245530 – 01; Sez. 4, n. 1613 del 30/09/2002,dep. 2003, Capogna, Rv. 223231 – 01), essendo, peraltro, precluso al giudicedel riesame procedere agli accertamenti eventualmente necessari, come previstodall'art. 299, comma 4-quater, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 13624 del18/02/2021, Sconti, Rv. 281032 – 01; Sez. 2, n. 16370 del 03/04/2014,Salvucci, Rv. 259430 – 01; Sez. 5, n. 48093 del 08/10/2009, Castorina, Rv.245530 – 01; Sez. 6, n. 1613 del 30/09/2002, dep. 2003, Abbate, Rv. 223231 –01).In ogni caso è esaustiva è la motivazione che ha escluso l’incompatibilità conlo stato detentivo delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando l’assenzadi documentazione medica attestante patologie rilevanti e comunque la loro nonincidenza sulla sua pericolosità stante l’accertata prosecuzione della condottapartecipativa anche in concomitanza con il temporaneo ricovero ospedaliero eanche grazie alla collaborazione del figlio.Nulla di concreto il ricorrente ha opposto alla plausibile argomentazione delTribunale secondo cui è rimasta operativa la presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza della misura carcerari in assenzadell’allegazione o comunque dell’acquisizione di elementi utili a dimostrare lacessazione dei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con il clan di apapretneneza, tali nonpotendo essere considerati nemmeno quelli dedotti in questa sede o perché nonhanno impedito all’indagato di continuare a partecipare alla vita associativa perun prolungato periodo di tempo e fino ad epoca recente (il recente ricoveroospedaliero e l’età avanzata) o perché smetite dalla ricostruzione recepita dalTribunale (l’assenza di condotte criminose recenti e l’assenza di partecipazioneeffettiva alle attività del clan nel periodo contestato) o perché considerate noncredibili (l’amissione nell'interrogatorio di garanzia di essere intervenuto nelledinamiche criminali santantimese ma solo in veste di paciere).4.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Ai sensi dell'art. 94, comma 1 - ter, delle norme di attuazione del codice diprocedura penale, non conseguendo dalla presente statuizione la liberazione delBattaglia, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimentoal direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
si inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Napoli, in funzionedi giudice del riesame cautelare, ha confermato il provvedimento con cui ilGiudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare dellacustodia in carcere a XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ritenuto gravemente indiziato delreato di associazione di stampo mafioso di cui al capo 1), quale partecipe delclan [OSCURATO:PERSONA], nonché dei reati di tentata estorsione contestati ai capi 12) e 13),commessi rispettivamente ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA] e della dittaEdil [OSCURATO:PERSONA].Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito cautelare, le risultanzeinvestigative - costituite principalmente da conversazioni telefoniche edambientali captate presso il covo della consorteria camorristica Ranucci -costituiscono una piattaforma gravemente indiziaria con riferimento non solo allaconsumazione degli ipotizzati reati scopo ma anche al reato associativo, dandomodo di comprendere l’assetto, organizzativo ed operativo, assunto, a partiredall’agosto del 2022 e fino all’attualità dai clan camorristici, che, secondo quantoaccertato in numerose sentenze di condanna irrevocabili, ormai da annicontrollano il territorio dei comuni di Sant’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:oltre al clan [OSCURATO:PERSONA], il clan Ranucci ed il clan Puca.Dalle citate conversazioni, in particolare, è emersa l’esistenza di una cassacomune, dove confluivano i proventi delle attività illecite dei tre clan, ladisponibilità di armi, il compimento di molteplici condotte estorsive ai danni dicommercianti ed imprenditori, l’approntamento di mezzi ed attività idonee adeludere le investigazioni e l'utilizzo di apparati telefonici dedicati alla vitaassociativa.Sono stati inoltre acquisiti elementi di prova dimostrativi del contributofornito alle tre compagini associative dai singoli indagati.Con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], detto “[OSCURATO:PERSONA]”, gli atti diindagine disvelano che lo stesso, nel periodo contestato, ha agito come partecipedel clan [OSCURATO:PERSONA], assumendo all’interno del sodalizio un ruolo di primo piano, tantoda generare la convinzione negli appartenenti agli altri clan, specie in quello deiRanucci, che fosse subentrato al vertice quale reggente, al posto [OSCURATO:PERSONA],detto Mariolino, all’epoca sospettato di avere sottratto denaro dalla cassacomune e di avere tenuto condotte scorrette nel settore dell’estorsioni.Pur dubitando che sia effettivamente avvenuto l'avvicendamento al verticedel clan tra [OSCURATO:PERSONA] e l’odierno ricorrente, categoricamente escluso daldiretto interessato, i sodali intercettati non dubitano né del carisma criminale diXXXXXXXXX, legato alla sua storia criminale e al suo trentennale protagonismonella criminalità organizzata di Sant’[OSCURATO:PERSONA], di cui hanno riferito i collaboratori digiustizia Tixon, Marrazzo, Puca, Lamino e Iorio con dovizia di particolari in piùinterrogatori resi dal 2011 al 2022 , né del suo attuale inserimento nel clanVerde.D’altra parte, solo la partecipazione attiva alla vita del clan spiega perché ilfiglio XXXXXXX - interpellato in luogo del padre ricoverato in ospedale perspiegare alcune decisioni prese da quest’ultimo nella gestione delle estorsioni enel mantenimento degli affiliati detenuti, aspramente contestate dal clan Ranucciperché non rispettose dello spazio riservato dagli accordi ad ogni gruppo -scarica ogni responsabilità sul genitore.In ordine ai reati scopo, risulta dal contenuto autoevidente di piùconversazioni intercettate che [OSCURATO:PERSONA] aveva personalmente partecipato siaall’estorsione ordita ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA] per costringerla aversare una somma di denaro, nell’ambito di un piano piano più ampio volto acostringere la vittima, dopo la consumazione di un furto a stipulare un contrattocon l’istituto di vigilanza riconducibile all’organizzazione, sia all’estorsione orditaai danni della ditta [OSCURATO:PERSONA], occupandosi in rappresentanza del clan diappartenenza della fase di “chiusura”.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite deldifensore di fiducia, articolando tre motivi.2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazioneall'associazione mafiosa.Lamenta che il Tribunale, pur riconoscendo espressamente che nel periodooggetto di contestazione, da febbraio ad aprile 2023, il ruolo di reggente del clanVerde è stato ricoperto da [OSCURATO:PERSONA], ha contraddittoriamente affermato cheun ruolo di primo piano, seppure ancora non consolidato, era ricoperto anche daXXXXXXXXX sol perché l’interessato lo aveva rivendicato con forza, parlando conpiù affiliati, alimentando, anche grazie alla sua caratura criminale, la voce cheera subentrato nella reggenza a “Mariolino”, il quale, aveva prontamentesmentito la notizia convincendo i capi degli altri clan. In tale contesto non puòritenersi che sussista con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] la stabile ed organicacompenetrazione del tessuto organizzativo del sodalizio richiesto, ai finidell'integrazione del reato di partecipazione associazione mafiosa, dallaconsolidata giurisprudenza di legittimità, espressamente richiamata.A tutto concedere nelle conversazioni intercettate si fa riferimento ad unaun'aspirazione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] a partecipare, con un ruolo di vertice,alla vita del gruppo, del tutto priva, però, di riscontro fattuale. Non risultanoindicati nell'ordinanza impugnata atti di esercizio effettivo di funzioni di reggenzadi direttive o attraverso la partecipazione alla spartizione dei proventi illeciti oPrive di riscontri oggettivi sono pure le conversazioni relative allapartecipazione ai reati scopo.La partecipazione alla vita del clan nel periodo contestato non può esseredesunta né dalle conversazioni relative al figlio XXXXXXX, che confermano come icontatti di [OSCURATO:PERSONA] con il clan fossero occasionali legate a questionispecifiche, né dal suo passato criminale, né dalla condanna irrevocabile per reatoassociativo commesso negli anni ’90, né dalle dichiarazioni accusatorie deicollaboratori di giustizia.In ogni caso, le conversazioni valorizzate a fini accusatori contengonodichiarazioni de relato che per costituire gravi indizi di colpevolezza necessitanodi riscontri, oggettivi ed individualizzanti, nella specie non individuati dalTribunale del riesame.2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionecon riferimento ai gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di tentataestorsione aggravata.Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per il reato ditentata estorsione ai danni dell'azienda bufalina [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una solaconversazione, la numero 757 del 24 marzo 2023, nel corso della quale Ranucciafferma che “[OSCURATO:PERSONA] ha fatto l'estorsione”.La ricostruzione è erronea dal punto di vista giuridico ed è sorretta da unamotivazione illogica sulla valutazione degli elementi di fatto.Discostandosi dai principi affermati dalla consolidata giurisprudenza dilegittimità in tema di tentativo punibile, l’ordinanza impugnata ha ritenutosufficiente la mera ideazione progettuale dell’estorsione accompagnato da unaccordo criminoso rimasto inattuato, avrebbe dovuto invece verificare sel’indagato aveva posto in essere, a prescindere dall’avvenuto pagamento dellatangente, atti idonei diretti in modo non equivoco alla consumazione, nella specieassenti se si considera che non risultano individuati le modalità dellaformulazione della richiesta, il suo contenuto e la data in cui è stata esternata.Costituisce una mera congettura il collegamento tra il furto commesso aidanni del caseificio e la richiesta estorsiva nonché la riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] ditale richiesta.Anche con riferimento alla tentata estorsione ai danni della ditta [OSCURATO:PERSONA] èstata ritenuta decisiva una singola conversazione, la n. 733 del 23 marzo 2023,che tuttavia non consente di verificare se la condotta ascritta all’indagatocostituisca o meno un tentativo punibile. Il terzo interlocutore si è limitato adaffermare che “l’abboccamento” è stato fatto da esponenti del clan [OSCURATO:PERSONA] e cheXXXXXXXXX voleva partecipare alla “chiusura”.2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alleesigenze cautelari.Lamenta che il Tribunale non ha esaminato adeguatamente le condizioni disalute del ricorrente. Ha affermato che non risultano documentate patologiedell'indagato gravi e invalidanti tali da comportare l’incompatibilità dellecondizioni di salute con il regime carcerario, trascurando che lo stesso è statoricoverato a lungo. Avrebbe dovuto, invece, disporre i necessari accertamentimedico legali in applicazione dell'art 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. cheimpone la nomina di un perito.Il Tribunale ha ritenuto operante la doppia presunzione prevista dall'art 275comma 3, cod. proc. pen. nonostante l’acquisizione di elementi specificidimostrativi dell'assenza nel caso di specie di esigenze cautelari o comunquedell’adeguatezza di una misura meno afflittiva quali: assenza di partecipazioneeffettiva alle attività del clan nel periodo contestato, il recente ricoveroospedaliero, l’età avanzata, l’assenza di condotte criminose recenti, l’amissionenell'interrogatorio di garanzia di essere intervenuto nelle dinamiche criminalisantantimese ma solo in veste di paciere.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è passibile di rigetto.1. Il primo motivo, relativo al reato di partecipazione all'associazionemafiosa, laddove non sollecita apprezzamenti riservati al Giudice del meritocautelare, denuncia, comunque, criticità dell’apparato giustificativo in realtà nonravvisabili.Il Tribunale, adeguatamente valutando il compendio intercettivo, lungi dalritenere decisiva ai fini dell’integrazione della condotta partecipativa la mera“aspirazione soggettiva” di [OSCURATO:PERSONA] a ricoprire il ruolo di reggente protempore del clan [OSCURATO:PERSONA] al posto di [OSCURATO:PERSONA] alias Mariolino, ha valorizzatoquali elementi sintomatici del suo perdurante inserimento operativo nel clan,accertato nei periodi precedenti a quello contestato con sentenza irrevocabileoltre che oggetto di convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, edella sua ancora attuale messa a disposizione del gruppo per il raggiungimentodei fini perseguiti dal sodalizio:- la consumazione di più reati scopo;- la partecipazione, anche per il tramite del figlio, a riunioni operative conesponenti degli altri clan, in particolare del clan Ranucci, con rilevanti poterirappresentativi e decisionali, concretamente esercitati, anche grazie al suoconsolidato carisma personale e all’esperienza maturata quale militante storicodelle organizzazioni camorristiche, persino scampato ad un tentato omicidio, percomporre le controversie tra gli affiliati, spesso originate dall’atteggiamentodisinvolto del capo [OSCURATO:PERSONA];- il diretto coinvolgimento in gran parte delle attività illecite svolte dalgruppo desunto principalmente da quanto rivelato da suo figlio, XXXXXXX, aipartecipanti alla riunione del 22 aprile 2023, i quali, ne avevano fornito un ampioresoconto interamente intercettato.XXXXXXXXXXXXXXXX, richiamato al rispetto degli accordi, dopo avererivendicato la sua estraneità alla criminalità organizzata, aveva riferito che erastato il padre, evidentemente inserito a pieno titolo nel clan [OSCURATO:PERSONA], acommissionargli le estorsioni in violazione degli accordi con i clan Ranucci e Pucasulla spartizione del territorio e che era stata una iniziativa del padre quella dimodificare le modalità di sostentamento degli affilati detenuti, previlegiandoXXXXXXX [OSCURATO:PERSONA].In questo particolare contesto, la rivendicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delruolo di capo clan e, soprattutto, il credito che tale affermazione avevainizialmente riscosso tra gli affiliati di altri clan sono stati plausibilmenteconsiderati, sul piano logico, elementi rafforzativi della tesi accusatoria,trattandosi di circostanze spiegabili solo ammettendo che l’odierno ricorrentefosse nel periodo oggetto di contestazione un affiliato di tale rilevanza da poteraspirare, con possibilità di successo, al principale ruolo verticistico.La valutazione delle conversazioni intercettate si è attenuta al consolidatoprincipio giurisprudenziale in forza del quale le dichiarazioni compiute da personeche conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazioneregolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente valutate dalgiudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quandopresentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso inreati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazionela regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. (ex multis Sez. 5, n48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv 268414 – 01).2. Il secondo motivo, relativo ai reati di tentata estorsione contestati ai capi12) e 13), commessi rispettivamente ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA] edella ditta [OSCURATO:PERSONA], è interamente versato in fatto, risolvendosi nella letturaalternativa delle conversazioni intercettate, il cui significato non è sindacabile inquesta sede, non essendo stato denunciato una forma di travisamento per averel’ordinanza impugnata indicato il contenuto in modo difforme da quello reale (dultimo Sez. 1. n. 15038 del 19/02/2026, Morabito, Rv. 289823 – 01), e nellaprospettazione di questioni giuridiche strettamente correlate alla diversaricostruzione fattuale prospettata sulla base di tale diversa lettura.Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, i gravi indizidi colpevolezza di entrambi i reati di tentata estorsione sono stati desunti daconversazioni intercettate il cui contenuto è stato plausibilmente ritenuto autoevidente e, quindi, di per sé dimostrativo del personale contributo allaconsumazione dei contestati reati di tentata estorsione in forma concorsuale.Con riferimento alla tentata estorsione ai danni dell’[OSCURATO:PERSONA] atto rilevante ai sensi dell’art. 56 cod. pen., quale è senz’altro l’esternazionealla vittima della richiesta estorsiva, valorizzando la conversazione in cui unodegli affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA] rivela, per essere stato informato direttamentedall’interessato, che l’odierno ricorrente si era recato per conto del clan presso ilcaseificio [OSCURATO:PERSONA] per formulare la richiesta di tangente e che non riusciva acapire perché ciononostante il clan avesse deciso di compiere ai danni dellastessa vittima un furto appena due giorni dopo la sua visita.Con riferimento alla tentata estorsione ai danni della ditta [OSCURATO:PERSONA], lacondotta concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata, sempre sulla base diuna conversazione intercettata, nella partecipazione alla fase di “chiusura”dell’attività illecita, seguita a quella iniziale dell’”abboccamento” alla qualeavevano partecipato altri correi.3. I terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari, è infondato nella parte incui contesta l’omessa esecuzione degli accertamenti medico legali sulle condizionidi salute dell'indagato ed inammissibile nella parte in cui censura le valutazionisulle condizioni di salute e l’operatività della doppia presunzione prevista dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti degli indagati del delitto dipartecipazione ad associazione di tipo mafioso, di natura relativa per ciò checoncerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardoall'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultimasuperabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen.,ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i proprifigli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con ladetenzione intramuraria.Correttamente non è stata applicata la disciplina prevista dall’art. 299,commi 4-ter e 4-quater cod. proc. pen.Costituisce ius receptum il principio per cui quando le condizioni di salutesono dedotte per la loro incompatibilità con il regime carcerario, esse devonoessere rappresentate al giudice che ha applicato la misura, competente ex art.279 cod. proc. pen., mediante richiesta di revoca o modifica ex 299 cod. proc.pen. (Sez. 4, n. 22286 del 26/05/2021, Battaglia, non mass.; Sez. 5, n. 27975del 01/07/2020, Raimondi, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 48093dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Castorina, Rv. 245530 – 01; Sez. 4, n. 1613 del 30/09/2002,dep. 2003, Capogna, Rv. 223231 – 01), essendo, peraltro, precluso al giudicedel riesame procedere agli accertamenti eventualmente necessari, come previstodall'art. 299, comma 4-quater, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 2, n. 13624 del18/02/2021, Sconti, Rv. 281032 – 01; Sez. 2, n. 16370 del 03/04/2014,Salvucci, Rv. 259430 – 01; Sez. 5, n. 48093 del 08/10/2009, Castorina, Rv.245530 – 01; Sez. 6, n. 1613 del 30/09/2002, dep. 2003, Abbate, Rv. 223231 –01).In ogni caso è esaustiva è la motivazione che ha escluso l’incompatibilità conlo stato detentivo delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] valorizzando l’assenzadi documentazione medica attestante patologie rilevanti e comunque la loro nonincidenza sulla sua pericolosità stante l’accertata prosecuzione della condottapartecipativa anche in concomitanza con il temporaneo ricovero ospedaliero eanche grazie alla collaborazione del figlio.Nulla di concreto il ricorrente ha opposto alla plausibile argomentazione delTribunale secondo cui è rimasta operativa la presunzione di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza della misura carcerari in assenzadell’allegazione o comunque dell’acquisizione di elementi utili a dimostrare lacessazione dei rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con il clan di apapretneneza, tali nonpotendo essere considerati nemmeno quelli dedotti in questa sede o perché nonhanno impedito all’indagato di continuare a partecipare alla vita associativa perun prolungato periodo di tempo e fino ad epoca recente (il recente ricoveroospedaliero e l’età avanzata) o perché smetite dalla ricostruzione recepita dalTribunale (l’assenza di condotte criminose recenti e l’assenza di partecipazioneeffettiva alle attività del clan nel periodo contestato) o perché considerate noncredibili (l’amissione nell'interrogatorio di garanzia di essere intervenuto nelledinamiche criminali santantimese ma solo in veste di paciere).4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Ai sensi dell'art. 94, comma 1 - ter, delle norme di attuazione del codice diprocedura penale, non conseguendo dalla presente statuizione la liberazione delBattaglia, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimentoal direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 32592/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris