Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21912/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36178-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1289/2018 del la CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato la società [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. innanzi il Tribunale di Piacenza, invocando la risoluzione, per inadempimento della convenuta, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile e la condanna della stessa al pagamento del doppio della caparra, pari ad € 300.000, oltre accessori e risarcimento del danno.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. evocando a sua volta, in garanzia, la società o [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si costituiva a sua volta, resistendo alla domanda di manleva spiegata nei suoi confronti.

Con sentenza n. 49/2013 il Tribunale, ravvisata la natura essenziale del termine previsto dal contratto preliminare per la stipula del rogito definitivo di compravendita, accoglieva la domanda di parte attrice, dichiarando risolto il contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., dando tuttavia atto che, in corso di causa, l’attrice aveva percepito la minor somma di € 277.000, e condannava dunque la convenuta al saldo della sola differenza, pari ad €

23.000. Rigettava poi la domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] detta decisione spiegava appello [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., con atto di citazione notificato soltanto a [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la decisione di prime cure nella sola parte relativa al rigetto della domanda di manleva.

Si costituiva in appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]. giusta fusione per incorporazione, invocando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’originaria attrice in prime cure.

Con la sentenza impugnata, n. 1289/2018, la Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente la decisione di prima istanza, accogliendo la domanda di manleva.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affidandosi a quattro motivi.

Il ricorso è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., il quale non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Nelle more del giudizio di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato documentazione attestante l’intervenuta fusione per incorporazione con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Con il primomotivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363, 1184 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il contratto di locazione finanziaria intercorso tra le parti, travisandone il significato letterale.

Secondo la parte ricorrente, la clausola di cui all’art. 16 del contratto di leasing, valorizzata dalla Corte distrettuale, prevedrebbe la facoltà dell’utilizzatore del bene di optare per l’acquisto dello stesso, con comunicazione da inviare al concedente con 90 giorni minimi di preavviso rispetto alla scadenza contrattuale, ed il successivo impegno, sempre a carico dell’utilizzatore, di stipulare il rogito di vendita nei successivi 30 giorni; il mancato rispetto di detto ultimo obbligo, quindi, non potrebbe costituire motivo di inadempimento colpevole a carico del concedente, poiché esso graverebbe soltanto a carico dell’utilizzatore del bene.

Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta laviolazione degli artt. 1175, 1337, 1375 e 1457 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., utilizzatore del bene in leasing, aveva diligentemente assolto alle proprie obbligazioni, senza tener conto che la stessa aveva concluso un contratto preliminare di compravendita con [OSCURATO:SOCIETA]. in un momento in cui non era ancora divenuta proprietaria del bene compromesso, né aveva indicato alla società di leasing proprietaria del bene predetto il notaio che avrebbe dovuto rogare l’atto di riscatto e la relativa data.

Inoltre, la Corte di Appello non avrebbe considerato che quando [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. aveva comunicato alla società di leasingla data del 28.1.2008 per la stipula dell’atto di riscatto, la stessa aveva risposto di non poter assicurare il rispetto di detta scadenza, poiché gli immobili non erano ancora stati volturati a favore della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA].

Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole dell’apparenza della motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe fornito adeguata indicazione delle ragioni per cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. avesse adempiuto diligentemente alle obbligazioni su di essa gravanti.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

La Corte di Appello ha interpretato la clausola di cui all’art. 16 del contratto di leasing, ritenendo che l’utilizzatore avesse il duplice onere di comunicare al concedente la sua intenzione di riscattare il bene in leasing con preavviso di 90 giorni sulla scadenza del contratto e di procedere alla stipula del rogito nei successivi 30 giorni, e che ambedue tali prescrizioni fossero state, nella specie, rispettate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conseguenza, il giudice di merito ha ritenuto che l’utilizzatore avesse adempiuto con diligenza ai propri obblighi e potesse fare affidamento sull’adempimento della società di leasing, che aveva ricevuto (circostanza pacifica) il saldo del corrispettivo del bene di cui è causa a metà novembre 2007.

La società ricorrente non disconosce di aver ricevuto tempestiva comunicazione da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. circa la sua intenzione di procedere al riscatto del bene, ma afferma che quest’ultima non avrebbe potuto essere ritenuta pienamente adempiente ai propri obblighi perché: - quando aveva compromesso il bene in vendita, con atto del 1.12.2007, non era ancora proprietaria dello stesso; - solo con email del 10.12.2007 aveva invitato la soc ietà di leasing a prendere contatto con il notaio prescelto per l’atto di riscatto; - solo il 14.12.2007 aveva comunicato alla società di leasing la data del 28.1.2008 prevista per la stipula, senza prima concordare con la predetta società concedente la praticabilità di tale data.

Nessuno degli argomentisuindicati, tuttavia, appare decisivo.

In particolare, non il primo, in quanto l’ordinamento ammette la compravendita di bene altrui, o parzialmente altrui, ponendo in tal caso, a carico della parte alienante, o promittente alienante, non soltanto l’obbligo di trasferire il cespite alla parte acquirente, o promissaria acquirente, ma anche l’onere di conseguire, prima della data pattuita per la vendita, la proprietà del bene oggetto della negoziazione (cfr. art. 1478 c.c.).

Né sono fondati il secondo ed il terzo argomento, in quanto, una volta affermato –come fa anche la società odierna ricorrente: cfr. pag. 12 e s. del ricorso–che l’obbligo di rispettare il termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 del contratto di leasing per la stipula dell’atto di riscatto del bene è posto esclusivamente a carico dell’utilizzatore, è evidente che quest’ultimo ha pieno diritto, nel rispetto di detto termine, di indicare alla società concedente la data prevista per la stipula.L’equilibrio sinallagmatico, d’altro canto, è assicurato dal fatto che la società concedente ha a sua disposizione, per porsi in condizione di poter adempiere all’obbligo di trasferire la proprietà del bene del quale l’utilizzatore ha chiesto ilriscatto, non soltanto il termine di 30 giorni previsto per la stipula del rogito, ma anche il precedente, più ampio, termine di preavviso di 90 giorni rispetto alla scadenza contrattuale, entro il quale l’utilizzatore deve manifestare, appunto, la sua intenzione di procedere al riscatto.

Ne deriva che l’interpretazione della clausola negoziale di cui all’art. 16 del contratto di leasing prescelta dalla Corte distrettuale non è implausibile, onde va ribadito il principio secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersiin sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf.

Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv.610944 e Cass. Sez.

L , Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv.628585).Né è consentito contrapporre, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelto dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, poiché il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790).

Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che la somma di €277.000 corrisposta nel corso del giudizio di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. a [OSCURATO:SOCIETA]. era stata versata, ed accettata, a tacitazione di ogni pretesa della seconda società verso la prima, la quale, a sua volta, non aveva documentato di aver mai eseguito il pagamento dell’ulteriore importo di € 23.000 indicato dal Tribunale come dovuto.

La condanna della società odierna ricorrente, dunque, avrebbe dovuto essere limitata al solo importo di €

277.000. La censura è inammissibile per difetto di specificità.

La società ricorrente, infatti, deduce che Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il fatto, dedotto e discusso in primo grado, secondo cui la sola somma che in concreto [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. aveva dimostrato di aver pagato a [OSCURATO:SOCIETA]. era quella di € 277.000 offerta nel corso del giudizio svoltosi dinanzi il Tribunale (cfr.pag. 20 del ricorso).

Tuttavia, né nella censura in esame, né nella premessa in fatto relativa allo svolgimento del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dimostra di aver riprodotto la questione in appello (cfr. pag. 10 del ricorso).

Di conseguenza, la censura è da considerare nuova, e inammissibile, proprio perché di essa non v’è menzione nella decisione impugnata, né la parte ricorrente indica precisamente con quale strumento processuale essa sarebbe stata introdotta in prime cure, né dà atto di averla riproposta in appello mediante specifico motivo di gravame o nelle forme di cui all’art. 346 c.p.c.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese d el presente giudizio di legittimità , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 36178-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 1289/2018 del la CORTE DI APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/05/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione ritualmente notificato la società [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. innanzi il Tribunale di Piacenza, invocando la risoluzione, per inadempimento della convenuta, di un contratto preliminare di compravendita di un immobile e la condanna della stessa al pagamento del doppio della caparra, pari ad € 300.000, oltre accessori e risarcimento del danno. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. evocando a sua volta, in garanzia, la società o [OSCURATO:SOCIETA]., la quale si costituiva a sua volta, resistendo alla domanda di manleva spiegata nei suoi confronti. Con sentenza n. 49/2013 il Tribunale, ravvisata la natura essenziale del termine previsto dal contratto preliminare per la stipula del rogito definitivo di compravendita, accoglieva la domanda di parte attrice, dichiarando risolto il contratto per grave inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., dando tuttavia atto che, in corso di causa, l’attrice aveva percepito la minor somma di € 277.000, e condannava dunque la convenuta al saldo della sola differenza, pari ad € 23.000. Rigettava poi la domanda di manleva spiegata da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. in danno di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] detta decisione spiegava appello [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., con atto di citazione notificato soltanto a [OSCURATO:SOCIETA]., contestando la decisione di prime cure nella sola parte relativa al rigetto della domanda di manleva. Si costituiva in appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avente causa di [OSCURATO:SOCIETA]. giusta fusione per incorporazione, invocando l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’originaria attrice in prime cure. Con la sentenza impugnata, n. 1289/2018, la Corte di Appello di Bologna riformava parzialmente la decisione di prima istanza, accogliendo la domanda di manleva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., affidandosi a quattro motivi. Il ricorso è stato notificato a [OSCURATO:PERSONA], avente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., il quale non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Nelle more del giudizio di legittimità, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha depositato documentazione attestante l’intervenuta fusione per incorporazione con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Con il primomotivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1362, 1363, 1184 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il contratto di locazione finanziaria intercorso tra le parti, travisandone il significato letterale. Secondo la parte ricorrente, la clausola di cui all’art. 16 del contratto di leasing, valorizzata dalla Corte distrettuale, prevedrebbe la facoltà dell’utilizzatore del bene di optare per l’acquisto dello stesso, con comunicazione da inviare al concedente con 90 giorni minimi di preavviso rispetto alla scadenza contrattuale, ed il successivo impegno, sempre a carico dell’utilizzatore, di stipulare il rogito di vendita nei successivi 30 giorni; il mancato rispetto di detto ultimo obbligo, quindi, non potrebbe costituire motivo di inadempimento colpevole a carico del concedente, poiché esso graverebbe soltanto a carico dell’utilizzatore del bene. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta laviolazione degli artt. 1175, 1337, 1375 e 1457 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato che [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., utilizzatore del bene in leasing, aveva diligentemente assolto alle proprie obbligazioni, senza tener conto che la stessa aveva concluso un contratto preliminare di compravendita con [OSCURATO:SOCIETA]. in un momento in cui non era ancora divenuta proprietaria del bene compromesso, né aveva indicato alla società di leasing proprietaria del bene predetto il notaio che avrebbe dovuto rogare l’atto di riscatto e la relativa data. Inoltre, la Corte di Appello non avrebbe considerato che quando [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. aveva comunicato alla società di leasingla data del 28.1.2008 per la stipula dell’atto di riscatto, la stessa aveva risposto di non poter assicurare il rispetto di detta scadenza, poiché gli immobili non erano ancora stati volturati a favore della neocostituita [OSCURATO:SOCIETA]. Con il terzo motivo, la parte ricorrente si duole dell’apparenza della motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello non avrebbe fornito adeguata indicazione delle ragioni per cui ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. avesse adempiuto diligentemente alle obbligazioni su di essa gravanti. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. La Corte di Appello ha interpretato la clausola di cui all’art. 16 del contratto di leasing, ritenendo che l’utilizzatore avesse il duplice onere di comunicare al concedente la sua intenzione di riscattare il bene in leasing con preavviso di 90 giorni sulla scadenza del contratto e di procedere alla stipula del rogito nei successivi 30 giorni, e che ambedue tali prescrizioni fossero state, nella specie, rispettate da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conseguenza, il giudice di merito ha ritenuto che l’utilizzatore avesse adempiuto con diligenza ai propri obblighi e potesse fare affidamento sull’adempimento della società di leasing, che aveva ricevuto (circostanza pacifica) il saldo del corrispettivo del bene di cui è causa a metà novembre 2007. La società ricorrente non disconosce di aver ricevuto tempestiva comunicazione da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. circa la sua intenzione di procedere al riscatto del bene, ma afferma che quest’ultima non avrebbe potuto essere ritenuta pienamente adempiente ai propri obblighi perché: - quando aveva compromesso il bene in vendita, con atto del 1.12.2007, non era ancora proprietaria dello stesso; - solo con email del 10.12.2007 aveva invitato la soc ietà di leasing a prendere contatto con il notaio prescelto per l’atto di riscatto; - solo il 14.12.2007 aveva comunicato alla società di leasing la data del 28.1.2008 prevista per la stipula, senza prima concordare con la predetta società concedente la praticabilità di tale data. Nessuno degli argomentisuindicati, tuttavia, appare decisivo. In particolare, non il primo, in quanto l’ordinamento ammette la compravendita di bene altrui, o parzialmente altrui, ponendo in tal caso, a carico della parte alienante, o promittente alienante, non soltanto l’obbligo di trasferire il cespite alla parte acquirente, o promissaria acquirente, ma anche l’onere di conseguire, prima della data pattuita per la vendita, la proprietà del bene oggetto della negoziazione (cfr. art. 1478 c.c.). Né sono fondati il secondo ed il terzo argomento, in quanto, una volta affermato –come fa anche la società odierna ricorrente: cfr. pag. 12 e s. del ricorso–che l’obbligo di rispettare il termine di 30 giorni previsto dall’art. 16 del contratto di leasing per la stipula dell’atto di riscatto del bene è posto esclusivamente a carico dell’utilizzatore, è evidente che quest’ultimo ha pieno diritto, nel rispetto di detto termine, di indicare alla società concedente la data prevista per la stipula.L’equilibrio sinallagmatico, d’altro canto, è assicurato dal fatto che la società concedente ha a sua disposizione, per porsi in condizione di poter adempiere all’obbligo di trasferire la proprietà del bene del quale l’utilizzatore ha chiesto ilriscatto, non soltanto il termine di 30 giorni previsto per la stipula del rogito, ma anche il precedente, più ampio, termine di preavviso di 90 giorni rispetto alla scadenza contrattuale, entro il quale l’utilizzatore deve manifestare, appunto, la sua intenzione di procedere al riscatto. Ne deriva che l’interpretazione della clausola negoziale di cui all’art. 16 del contratto di leasing prescelta dalla Corte distrettuale non è implausibile, onde va ribadito il principio secondo cui “La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazionedi una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazionedel ricorrente e quella accoltanella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersiin sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra” (Cass. Sez.3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 , Rv. 646649 ; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018 , Rv. 649677; in precedenza, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24539 del 20/11/2009, Rv.610944 e Cass. Sez. L , Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv.628585).Né è consentito contrapporre, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelto dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, poiché il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148del 25/10/2013 , Rv. 627790). Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830). Con il quarto motivo, la società ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale non avrebbe considerato che la somma di €277.000 corrisposta nel corso del giudizio di primo grado da [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. a [OSCURATO:SOCIETA]. era stata versata, ed accettata, a tacitazione di ogni pretesa della seconda società verso la prima, la quale, a sua volta, non aveva documentato di aver mai eseguito il pagamento dell’ulteriore importo di € 23.000 indicato dal Tribunale come dovuto. La condanna della società odierna ricorrente, dunque, avrebbe dovuto essere limitata al solo importo di € 277.000. La censura è inammissibile per difetto di specificità. La società ricorrente, infatti, deduce che Corte di Appello avrebbe omesso di considerare il fatto, dedotto e discusso in primo grado, secondo cui la sola somma che in concreto [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. aveva dimostrato di aver pagato a [OSCURATO:SOCIETA]. era quella di € 277.000 offerta nel corso del giudizio svoltosi dinanzi il Tribunale (cfr.pag. 20 del ricorso). Tuttavia, né nella censura in esame, né nella premessa in fatto relativa allo svolgimento del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dimostra di aver riprodotto la questione in appello (cfr. pag. 10 del ricorso). Di conseguenza, la censura è da considerare nuova, e inammissibile, proprio perché di essa non v’è menzione nella decisione impugnata, né la parte ricorrente indica precisamente con quale strumento processuale essa sarebbe stata introdotta in prime cure, né dà atto di averla riproposta in appello mediante specifico motivo di gravame o nelle forme di cui all’art. 346 c.p.c. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese d el presente giudizio di legittimità , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionedichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, d
Sentenza Cassazione n. 21912/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris