CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19656/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (01439050517),in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –[OSCURATO:SOCIETA], in fallimento;- intimata -Numero registro generale 8507/2022Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 19656/2026Data pubblicazione 13/06/2026avverso la sentenza n. 3411/2021, depositata il 24 settembre 2021,della Commissione tributaria regionale della Lombardia;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data11 febbraio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. – Con sentenza n. 3411/2021, depositata il 24 settembre 2021,la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione diprime cure che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un avvisodi rettifica e liquidazione col quale l’Agenzia delle Entrate avevarettificato, ai fini dell’imposta di registro, il valore imponibile dell’attodi cessione di azienda intercorso tra la [OSCURATO:SOCIETA] infallimento e la parte odierna controricorrente.1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- siccome si trattava «di una vendita giudiziaria, in quanto l'atto divendita risulta sottoscritto da un magistrato», l'Ufficio non avrebbepotuto «presumere che la vendita sia stata eseguita ad un prezzodiverso da quello stabilito dall'autorità giudiziaria. Ogni altra provafornita dall'Ufficio, in particolare la perizia depositata, non risultaessere in grado di superare ciò che è stato deciso dal Giudice delegatoal fallimento.»;- la pronuncia di prime cure aveva «giustamente evidenziato chenel caso di specie non trova applicazione l'art.44 D.P.R.n.131/1986»,e rilevato che «trattandosi di una procedura attuata con una venditafallimentare, autorizzata da un giudice delegato, una diversa e oppostavalutazione del bene debba essere fatta in modo rigoroso e con metodoaccreditato e di assoluta trasparenza che non si evince dalla periziaallegata, contraddittoria, e, inattendibile»;- difatti, da detta perizia poteva desumersi che la stessa era stataresa «in seguito a sopralluoghi, mentre, nelle pagine successive siNumero registro generale 8507/2022Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 19656/2026Data pubblicazione 13/06/2026descrive uno stato dei luoghi "dalle foto visibili dal sito internet si rilevauno stato di manutenzione ordinario degli spazi interni ........ "».2. - L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base di un solo articolato motivo.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] resiste concontroricorso.[OSCURATO:SOCIETA], in fallimento, non ha svolto attivitàdifensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,l’Agenzia denuncia nullità della gravata sentenza per violazione dell’art.132 cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., e del d.lgs.31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, assumendo, in sintesi, che –pur ritenuta l’inapplicabilità, nella fattispecie, della disposizione di cuial d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 44, comma 1, - il giudice delgravame aveva pronunciato sulla base di una motivazionecontraddittoria e apparente che non dava alcun conto delle ragioniposte a fondamento della perizia di stima utilizzata ai fini della rettificadel valore imponibile, perizia il cui esame doveva con ciò ritenersiomesso.2. – Il motivo è destituito di fondamento e va senz’altro disatteso.3. – Innanzitutto, la gravata sentenza, nel richiamare il contenutodecisorio della pronuncia (allora) impugnata, ha rilevato che veniva inconsiderazione «una procedura attuata con una vendita fallimentare,autorizzata da un giudice delegato», così che «una diversa e oppostavalutazione del bene [doveva] essere fatta in modo rigoroso e conmetodo accreditato e di assoluta trasparenza che non si evince dallaperizia allegata, contraddittoria, e, inattendibile».Il rilievo in discorso si coniuga, poi, con quanto dedotto dallacontroricorrente, secondo la quale la cessione di azienda inNumero registro generale 8507/2022Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 19656/2026Data pubblicazione 13/06/2026contestazione era stata disposta, ai sensi dell’art. 107 L.Fall., sulla basedi una procedura competitiva in quanto l’offerta di acquisto, per ilprezzo di complessivi € 350.000,00, era stato posto a base dellaprocedura – autorizzata dal giudice delegato su parere favorevole delComitato dei creditori – con pubblicazione di annunci recanti l’invito apresentare offerte di acquisto per prezzo (almeno) pari al citatoimporto; così che il Giudice delegato autorizzava la vendita del ramo diazienda in questione, per l’importo posto a base della procedura, sulrilievo che, nel termine assegnato, non erano state presentate ulterioriofferte.E, in relazione a tanto, la Corte ha enunciato il principio di dirittosecondo il quale, in tema di imposta di registro, al contratto chedispone il trasferimento della proprietà di un bene del fallimento (nellaspecie, azienda) all'esito di una procedura competitiva deformalizzataex art. 107, comma 1, l.fall. - avendo sempre natura di venditacoattiva, atteso che persegue finalità liquidatorie ed è subordinata aicontrolli e all'autorizzazione del giudice delegato - si applica la normaspeciale di cui all'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, chepredetermina la base imponibile, in deroga ai normali criteri dideterminazione del valore a fini impositivi, nel prezzo diaggiudicazione, con conseguente impossibilità per l'Amministrazionefinanziaria di procedere a rettifica (così Cass., 31 maggio 2025, n.14664).Laddove, allora, va rimarcato, l’erronea motivazione in diritto dellasentenza impugnata non può ex se integrare la denunciata nullità inquanto un siffatto errore rimane pur sempre suscettibile di meracorrezione laddove il dispositivo risulti conforme, così come nellafattispecie, a diritto.3.1 – Seppur nel contesto del rilevato errore di diritto, nemmenosussiste la denunciata nullità a riguardo dei rilievi svolti dal giudice delNumero registro generale 8507/2022Numero sezionale 1330/2026Numero di raccolta generale 19656/2026Data pubblicazione 13/06/2026gravame in punto di valutazione estimativa in quanto, nella sostanza,il giudice del gravame, nel confermare sul punto il ridetto accertamentodel primo giudice, ha rimarcato il rilievo dell’attività estimativa svoltain sede fallimentare e la conseguente necessità di una prova rigorosadel (preteso) maggior valore imponibile, laddove risultava unacontraddittoria allegazione di dati emergenti dal sopralluogo con lostato del bene desumibile dalle foto tratte dal WEB.4. – Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cuiconfronti non sussistono i presupposti processuali per il versamento diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione delloStato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, èesentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo(cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14marzo 2014, n. 5955). P.Q.MLa Corte- rigetta il ricorso;- condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese processuali che liquida in € 4.500,00 percompensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessoridi legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]