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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2026

Cassazione n. 03031/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25359/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 682/2022 depositata il 12/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto, con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2015,impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 10 luglio 1996 che aveva dichiarato il fallimento della società e della socia accomandataria.

Ha dedotto l’attrice che la sentenza di fallimento sarebbe stata pronunciata per dolo del giudice, successivamente accertato con sentenza passata in giudicato.

Nel merito, ha dedotto l’insussistenza del credito del creditore istante ([OSCURATO:PERSONA]). 2.Il Tribunale di Firenze ha rigettato la revocazione, ritenendo formato il giudicato sullo stato di insolvenza, nonché ritenendo non provato il dolo del giudice, in quanto fondato unicamente su notizie di stampa, nonché atteso che il giudice in tesi responsabile del dolo era solo uno dei componenti del collegio e non era il magistrato che aveva seguito l’istruttoria prefallimentare. 3.A seguito di appello proposto dalla Corrado con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2018, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello.

Ha ritenuto il giudice di appello che, non operando la sospensione feriale dei termini processuali per il giudizio di revocazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la proposizione dell’appello in data 16 novembre 2018 avverso la sentenza di primo grado pronunciata in data 16 aprile 2018 dovesse ritenersi tardiva. 4.Propone ricorso per cassazione l’appellante, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'originario creditore istante per il fallimento, il quale deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 403 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che al giudizio di revocazione debba farsi applicazione del termine lungo di impugnazione in vigore all’esito della novella di cui all’art. 46, comma 17, l. n. 69/2009, laddove – trattandosi di fallimento pronunciato nel 1996, la cui sentenza era soggetta illo tempore alla disciplina processuale precedente la novella del 2009 – si sarebbe dovuto tenere conto del termine lungo ad impugnare di un anno di cui all’art. 327 del codice di rito e non di sei mesi; ciò in quanto l’art. 403 cod. proc. civ. prevede che contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione al tempo in cui la stessa fu pronunciata. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 348-bis cod. proc. civ. pro tempore, in combinato disposto con l’art. 350 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l’appello oltre la celebrazione dell’udienza di prima trattazione.

Osserva parte ricorrente che, una volta che la Corte non abbia pronunciato l’inammissibilità dell’appello nella cd.

«udienza filtro», non vi possa più provvedere successivamente. 3.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato la ricorrente alle spese, laddove la declaratoria di inammissibilità della revocazione è stata motivata in base ad argomentazioni diverse da quelle sostenute dalla banca odierna controricorrente, che aveva dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo. 4.Il secondo motivo, pregiudiziale al primo, è infondato.

Come osservato dal controricorrente, la previsione contenuta nell'art. 348-terdel codice di rito, secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata «prima di procedere alla trattazione della causa», attribuisce al giudice di appello il potere-dovere di definire anticipatamente il merito della lite, che non può dirsi precluso dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (Cass., n. 16077/2025).

Nel qual caso, diviene impugnabile la sentenza che abbia definito il giudizio, rimanendo la questione di inammissibilità assorbita dalla sentenza che definisce l'appello.

Tale sentenza è l'unico provvedimento impugnabile, benché per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass., n. 37272/2021). 5.Il primo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mezzo di gravame a proporsi avverso la sentenza che sia stata pronunciata nel giudizio di revocazione è lo strumento di gravame, a norma dell'art. 403, secondo comma, cod. proc. civ., al quale sarebbe stata originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione al momento in cui fu pronunciata, senza che abbiano perciò rilievo le successive modifiche legislative (Cass., n. 74/2013).

È questo il senso attribuito all’avverbio «originariamente», contenuto nell’art. 403, secondo comma, cod. proc. civ., riferibile allo strumento proponibile avverso la sentenza oggetto di revocazione ed esteso anche ai termini illo tempore previsti per la proposizione del relativo mezzo impugnatorio (Cass., n. 37750/2021; Cass., n. 19969/2015; Cass., n. 15741/2013; Cass., n. 6007/2012). 6.Nella specie, la ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza che si era pronunciata sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Lo strumento processuale proponibile avverso la sentenza di fallimento impugnata per revocazione, pronunciata nel 1996 (in epoca precedente l’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006), è l’appello (come nella specie) e il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. illo tempore (precedente la l. n. 69/2009) previsto per la proposizione dell’appello è di un anno. 7.La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine semestrale per la proposizione dell’appello in luogo del termine annuale, laddove la sentenza oggetto di revocazione è precedente l’entrata in vigore della l. n. 69/2009 (10 luglio 1996), non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi.

Il terzo motivo è assorbito.

La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame, demandandosi al giudice del rinvio anche la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25359/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 682/2022 depositata il 12/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto, con atto di citazione notificato in data 17 febbraio 2015,impugnazione per revocazione ex art. 395, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 10 luglio 1996 che aveva dichiarato il fallimento della società e della socia accomandataria. Ha dedotto l’attrice che la sentenza di fallimento sarebbe stata pronunciata per dolo del giudice, successivamente accertato con sentenza passata in giudicato. Nel merito, ha dedotto l’insussistenza del credito del creditore istante ([OSCURATO:PERSONA]). 2.Il Tribunale di Firenze ha rigettato la revocazione, ritenendo formato il giudicato sullo stato di insolvenza, nonché ritenendo non provato il dolo del giudice, in quanto fondato unicamente su notizie di stampa, nonché atteso che il giudice in tesi responsabile del dolo era solo uno dei componenti del collegio e non era il magistrato che aveva seguito l’istruttoria prefallimentare. 3.A seguito di appello proposto dalla Corrado con atto di citazione notificato in data 15 novembre 2018, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato inammissibile l’appello. Ha ritenuto il giudice di appello che, non operando la sospensione feriale dei termini processuali per il giudizio di revocazione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la proposizione dell’appello in data 16 novembre 2018 avverso la sentenza di primo grado pronunciata in data 16 aprile 2018 dovesse ritenersi tardiva. 4.Propone ricorso per cassazione l’appellante, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria, cui resiste con controricorso l'originario creditore istante per il fallimento, il quale deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 403 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che al giudizio di revocazione debba farsi applicazione del termine lungo di impugnazione in vigore all’esito della novella di cui all’art. 46, comma 17, l. n. 69/2009, laddove – trattandosi di fallimento pronunciato nel 1996, la cui sentenza era soggetta illo tempore alla disciplina processuale precedente la novella del 2009 – si sarebbe dovuto tenere conto del termine lungo ad impugnare di un anno di cui all’art. 327 del codice di rito e non di sei mesi; ciò in quanto l’art. 403 cod. proc. civ. prevede che contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione al tempo in cui la stessa fu pronunciata. 2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 348-bis cod. proc. civ. pro tempore, in combinato disposto con l’art. 350 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto inammissibile l’appello oltre la celebrazione dell’udienza di prima trattazione. Osserva parte ricorrente che, una volta che la Corte non abbia pronunciato l’inammissibilità dell’appello nella cd. «udienza filtro», non vi possa più provvedere successivamente. 3.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha condannato la ricorrente alle spese, laddove la declaratoria di inammissibilità della revocazione è stata motivata in base ad argomentazioni diverse da quelle sostenute dalla banca odierna controricorrente, che aveva dedotto l’inammissibilità dell’impugnazione proposta, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto proporre reclamo. 4.Il secondo motivo, pregiudiziale al primo, è infondato. Come osservato dal controricorrente, la previsione contenuta nell'art. 348-terdel codice di rito, secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata «prima di procedere alla trattazione della causa», attribuisce al giudice di appello il potere-dovere di definire anticipatamente il merito della lite, che non può dirsi precluso dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (Cass., n. 16077/2025). Nel qual caso, diviene impugnabile la sentenza che abbia definito il giudizio, rimanendo la questione di inammissibilità assorbita dalla sentenza che definisce l'appello. Tale sentenza è l'unico provvedimento impugnabile, benché per vizi suoi propri, in procedendo o in iudicando, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (Cass., n. 37272/2021). 5.Il primo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mezzo di gravame a proporsi avverso la sentenza che sia stata pronunciata nel giudizio di revocazione è lo strumento di gravame, a norma dell'art. 403, secondo comma, cod. proc. civ., al quale sarebbe stata originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione al momento in cui fu pronunciata, senza che abbiano perciò rilievo le successive modifiche legislative (Cass., n. 74/2013). È questo il senso attribuito all’avverbio «originariamente», contenuto nell’art. 403, secondo comma, cod. proc. civ., riferibile allo strumento proponibile avverso la sentenza oggetto di revocazione ed esteso anche ai termini illo tempore previsti per la proposizione del relativo mezzo impugnatorio (Cass., n. 37750/2021; Cass., n. 19969/2015; Cass., n. 15741/2013; Cass., n. 6007/2012). 6.Nella specie, la ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza che si era pronunciata sulla revocazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Lo strumento processuale proponibile avverso la sentenza di fallimento impugnata per revocazione, pronunciata nel 1996 (in epoca precedente l’entrata in vigore del d. lgs. n. 5/2006), è l’appello (come nella specie) e il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ. illo tempore (precedente la l. n. 69/2009) previsto per la proposizione dell’appello è di un anno. 7.La sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie il termine semestrale per la proposizione dell’appello in luogo del termine annuale, laddove la sentenza oggetto di revocazione è precedente l’entrata in vigore della l. n. 69/2009 (10 luglio 1996), non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi. Il terzo motivo è assorbito. La sentenza va, pertanto, cassata con rinvio per nuovo esame, demandandosi al giudice del rinvio anche la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze, in diversa c
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