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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30479/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 05/12/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Torino in data 22/12/2020 che, nel riqualificare la condotta originariamente contestata come furto in abitazione aggravato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta del tutto genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., è inammissibile poiché articolato senza alcun riferimento al contenuto della sentenza impugnata; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente, infatti, ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (cfr., per tutte, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ancora, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza del 05/12/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Torino in data 22/12/2020 che, nel riqualificare la condotta originariamente contestata come furto in abitazione aggravato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648 comma secondo cod. pen. e la aveva di conseguenza condannata alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta del tutto genericamente il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., è inammissibile poiché articolato senza alcun riferimento al contenuto della sentenza impugnata; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente, infatti, ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (cfr., per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr., ancora, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30479/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris