Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:797
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
[OSCURATO:PERSONA]
29 settembre 2026 (
*
)
« Procedimento sommario – Articolo 263 TFUE – Ricorso diretto all’annullamento di un atto dell’Unione – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di tale atto – Decisione (UE) 2026/183 – Applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi UE‑Mercosur – Urgenza – Assenza »
Nella causa C‑460/26 R,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 278 TFUE, presentata il 10 maggio 2026,
Repubblica di Polonia,
rappresentata da B. Majczyna, in qualità di agente,
ricorrente,
contro
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato da A. Antoniadis, B. Driessen, L. Hamtcheva e J. Rurarz, in qualità di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Repubblica federale di Germania
, rappresentata da J. Möller, N. Scheffel e R. Wolfe, in qualità di agenti,
Regno dei [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato da P. Huurnink e J. Langer, in qualità di agenti,
Repubblica di Finlandia,
rappresentata da A. Laine e M. Pere, in qualità di agenti,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da L. Baumgart, C. Hermes, M. Kocjan e R. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
intervenienti,
[OSCURATO:PERSONA],
sentito l’avvocato generale D. Spielmann,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la sua domanda di provvedimenti provvisori, la Repubblica di Polonia chiede alla Corte di ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione (UE) 2026/183 del Consiglio, del 9 gennaio 2026, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’altra (GU L, 2026/183; in prosieguo: la «decisione controversa»), fino alla pronuncia della decisione che ponga fine al procedimento nella causa C‑460/26.
2
Tale domanda è stata proposta parallelamente alla presentazione, in data 10 maggio 2026, da parte di tale Stato membro, di un ricorso, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretto all’annullamento della decisione controversa.
Contesto normativo
Decisione controversa
3
Ai sensi dei considerando da 1 a 3 e da 5 a 7 della decisione controversa:
«(1) Il 13 settembre 1999 il Consiglio [dell’Unione europea] ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] europea ad avviare negoziati con il Mercato comune del Sud (“Mercosur”) e i suoi Stati parte in vista della conclusione di un accordo articolato in una parte politica, una parte sulla cooperazione e una parte commerciale. I negoziati si sono conclusi positivamente il 6 dicembre 2024.
(2) I negoziati hanno condotto a due atti giuridici paralleli. Il primo atto è l’accordo di partenariato tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’altra (“accordo di partenariato UE-Mercosur” o “EMPA”), che comprende il pilastro politico e di cooperazione e il pilastro relativo al commercio e agli investimenti. Il secondo atto è l’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’altra (“accordo interinale” o «ITA»), che riguarda la liberalizzazione degli scambi commerciali e degli investimenti. L’ITA cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall’EMPA al momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
(3) Fino all’adozione e all’entrata in vigore nell’Unione di un atto legislativo specifico dell’Unione che attui le clausole di salvaguardia bilaterali dell’EMPA e dell’ITA per i prodotti agricoli, e al fine di consentire all’Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all’EMPA e all’ITA, se del caso, è opportuno conferire alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare, mediante regolamenti di esecuzione, misure di salvaguardia bilaterali dell’agricoltura (“misure di salvaguardia bilaterali”) che siano coerenti con l’EMPA e con l’ITA, se del caso. Per quanto riguarda i prodotti agricoli sensibili, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe adottare misure di salvaguardia bilaterali anche in conformità alle condizioni previste dalla presente decisione.
(…)
(5) Uno o più Stati membri possono chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare tali misure alle condizioni di cui all’ITA e, per quanto riguarda i prodotti agricoli sensibili, di cui alla presente decisione. [OSCURATO:PERSONA], ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.
(6) È pertanto opportuno firmare l’ITA.
(7) L’ITA dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio, in attesa della sua entrata in vigore, tra l’Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur che sono parti dell’ITA (“Stati del Mercosur firmatari”), dall’altra, (…)»..
4
L’articolo 1 di detta decisione così dispone:
«È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo interinale sugli scambi tra l’Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell’[OSCURATO:PERSONA], dall’altra (in prosieguo: “accordo”), con riserva della sua conclusione».
5
L’articolo 2 della medesima decisione recita:
«1. Fino all’adozione e all’entrata in vigore di uno specifico atto legislativo dell’Unione recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell’EMPA e dell’ITA per i prodotti agricoli, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare, mediante regolamenti di esecuzione, misure di salvaguardia bilaterale che sono coerenti con le condizioni stabilite nel capo 9 dell’ITA e nella presente decisione.
2. [OSCURATO:PERSONA] monitora attentamente il mercato dei prodotti agricoli sensibili, vale a dire i prodotti soggetti a contingenti tariffari dell’Unione conformemente alla sezione B dell’allegato 2-A (tabella di soppressione dei dazi) dell’ITA, in particolare per quanto riguarda l’andamento delle importazioni e delle esportazioni in relazione al Mercosur, la produzione e l’evoluzione dei prezzi.
[OSCURATO:PERSONA] valuta tempestivamente la situazione del mercato in base a tale monitoraggio, stabilendo i collegamenti tra il possibile aumento delle importazioni dei prodotti agricoli sensibili in questione e l’evoluzione della produzione e/o del consumo, dei prezzi e delle quote di mercato sul mercato dell’Unione, nonché delle esportazioni dall’Unione.
Ogni sei mesi la [OSCURATO:PERSONA] presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione di monitoraggio in cui valuta l’impatto delle importazioni di prodotti sensibili, ivi compreso su uno o più Stati membri.
3. Qualora esistano sufficienti elementi di prova
prima facie
, ottenuti ad esempio grazie al monitoraggio e alla valutazione della situazione del mercato di cui al paragrafo 2, di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione dei prodotti agricoli sensibili, anche nei casi in cui tale pregiudizio o minaccia può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA] apre, senza ritardo, un’inchiesta su richiesta di uno o più Stati membri o di una persona giuridica o un’associazione che agisca a nome dell’industria dell’Unione nel settore interessato.
4. Ai fini del presente articolo, per “industria dell’Unione” si intendono i produttori dell’Unione dei prodotti in questione simili o direttamente concorrenti.
5. [OSCURATO:PERSONA] valuta in via prioritaria se esistano tali elementi di prova
prima facie
di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l’industria dell’Unione nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo dei prezzi concentrati in uno o più Stati membri, oppure nei casi in cui vi sia un’impennata delle importazioni o un calo del prezzo di un prodotto e l’industria dell’Unione sia prevalentemente stabilita in uno o più Stati membri.
In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto dagli Stati del Mercosur firmatari che sia soggetto a contingente tariffario aumenti di norma di oltre il 5% su base annua, la [OSCURATO:PERSONA] considera tale aumento un elemento di prova
prima facie
di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione purché, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tali importazioni dagli Stati del Mercosur firmatari sia di norma inferiore di almeno il 5% al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo.
6. In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all’importazione di un determinato prodotto originario degli Stati del Mercosur firmatari importato nell’Unione a condizioni preferenziali che sia soggetto a contingente tariffario diminuisca di norma di oltre il 5% su base annua, la [OSCURATO:PERSONA] considera tale calo un elemento di prova
prima facie
di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l’industria dell’Unione purché, al tempo stesso, il prezzo medio all’importazione per tali prodotti degli Stati del Mercosur firmatari sia di norma inferiore di almeno il 5% al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo.
7. [OSCURATO:PERSONA] impone senza ritardo o esitazioni e, nel caso di prodotti agricoli sensibili, entro un massimo di 21 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 3, misure di salvaguardia bilaterali provvisorie per evitare danni difficilmente riparabili all’industria dell’Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.
8. Dato che il monitoraggio dettagliato del mercato è una caratteristica permanente delle attività della [OSCURATO:PERSONA] nel settore agricolo, la [OSCURATO:PERSONA] si adopera per portare a termine quanto prima qualsiasi inchiesta in relazione a prodotti agricoli sensibili per quanto riguarda le misure di salvaguardia bilaterali, al fine di adottare una decisione definitiva entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale periodo può essere prorogato ma non può superare il periodo di un anno di cui all’articolo 9.13 dell’ITA.
9. Una misura di salvaguardia può essere imposta se un prodotto interessato originario di uno Stato del Mercosur firmatario è importato nell’Unione:
a) in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione o al consumo dell’Unione, e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, anche nei casi in cui tale pregiudizio o minaccia può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri;
b) qualora l’aumento delle importazioni sia dovuto agli obblighi assunti nel quadro dell’ITA, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.
10. Una misura di salvaguardia può assumere la forma di una sospensione temporanea del calendario per lo smantellamento dei dazi doganali relativo al prodotto in questione o di una riduzione della preferenza tariffaria fino al livello dell’aliquota applicata alla nazione più favorita o dell’aliquota base, se inferiore.
11. Le misure di salvaguardia si applicano per un periodo di due anni, che può essere prorogato per un ulteriore periodo non superiore a due anni conformemente all’articolo 9.9 dell’ITA, purché siano soddisfatte le condizioni pertinenti che giustificano tale proroga».
6
L’articolo 3 della medesima decisione così recita:
«1. In attesa della sua entrata in vigore, l’ITA è applicato a titolo provvisorio tra l’Unione, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall’altra, conformemente all’articolo 23.3 dell’accordo, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui uno o più Stati del Mercosur firmatari, a seconda dei casi, hanno notificato all’Unione l’espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’applicazione provvisoria dell’ITA e confermano il proprio consenso ad applicare a titolo provvisorio l’ITA.
2. La data a decorrere dalla quale l’ITA deve essere applicato a titolo provvisorio è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
».
L
’
ITA
7
Il capo 6 dell’ITA, intitolato «Misure sanitarie e fitosanitarie», contiene in particolare gli articoli 6.1, 6.4, 6.6 e 6.14 di quest’ultimo.
8
L’articolo 6.1 di tale accordo, intitolato «Obiettivi», prevede quanto segue:
«Il presente capo persegue i seguenti obiettivi:
a) tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante nei territori delle parti agevolando nel contempo gli scambi tra queste ultime per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie (misure “SPS”);
b) instaurare una cooperazione sull’attuazione dell’[accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie contenuto nell’allegato 1 A dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), approvato con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’[OSCURATO:PERSONA] (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 40) (in prosieguo: l’ “accordo SPS”)];
(…)».
9
L’articolo 6.4 di detto accordo, intitolato «Diritti e obblighi», così dispone:
«Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall’accordo SPS. Nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti o sugli obblighi di ciascuna parte derivanti dall’accordo SPS».
10
L’articolo 6.6 di detto accordo, rubricato «Obblighi generali», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«I prodotti esportati da una parte soddisfano le prescrizioni SPS applicabili della parte importatrice».
11
L’articolo 6.14 dell’ITA, intitolato «Misure di emergenza», ai paragrafi 2 e 4 enuncia quanto segue:
«2. La parte importatrice, in caso di gravi rischi per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, può adottare misure di emergenza contro tali rischi.
(…)
4. Le misure di cui al paragrafo 2 possono essere adottate senza notifica preventiva a norma dell’articolo 6.12. La parte che adotta misure di emergenza notifica all’altra parte l’adozione di tali misure quanto prima e in ogni caso entro le 48 (quarantotto) ore successive».
12
Il capo 9 di tale accordo, intitolato «Misure di salvaguardia bilaterali», contiene in particolare gli articoli 9.3, contenuto nella sezione C, e 9.15, contenuto nella sezione F, di quest’ultimo.
13
L’articolo 9.3 di detto accordo, intitolato «Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali», così dispone:
«1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 8, una parte può, in circostanze eccezionali, per le merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704 [del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, istituito con la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 in seno all’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e approvata, unitamente al relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1)], applicare misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni stabilite nella presente sezione se, dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le importazioni dall’altra parte di un prodotto a condizioni preferenziali sono aumentate per quantità, in assoluto o in relazione alla produzione o al consumo interni, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio alla sua industria interna di prodotti simili o direttamente concorrenti.
2. Per le merci di cui al paragrafo 1, le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate solo nella misura necessaria per prevenire l’esistenza o la minaccia di grave pregiudizio o per porvi rimedio.
3. Le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate in seguito ad un’inchiesta svolta dalle autorità competenti della parte importatrice incaricate dell’inchiesta secondo le procedure definite nel presente capo».
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L’articolo 9.15 del medesimo accordo, intitolato «Misure di salvaguardia provvisorie», prevede al paragrafo 1:
«In circostanze critiche nelle quali un ritardo può causare un danno difficilmente riparabile, una parte, previa debita notifica, può adottare una misura di salvaguardia provvisoria successivamente a una determinazione preliminare, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni a condizioni preferenziali sono aumentate e che tali importazioni hanno arrecato o minacciano di arrecare un grave pregiudizio. (…)».
15
L’articolo 23.3 dell’ITA, intitolato «Applicazione prima dell’entrata in vigore», al paragrafo 1 così dispone:
«Il presente accordo può essere applicato a titolo provvisorio. Tale applicazione a titolo provvisorio può avvenire tra l’Unione europea, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall’altra, conformemente alle rispettive procedure interne».
Fatti
16
Dalla domanda di provvedimenti provvisori risulta che i negoziati in vista della conclusione di un accordo UE‑Mercosur sono iniziati nel 1999. Il 13 settembre 1999 il Consiglio ha adottato direttive di negoziato e ha autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare negoziati in vista della conclusione di un «accordo di associazione interregionale» tra l’Unione e il Mercosur, destinato a sostituire l’accordo quadro approvato con la decisione del Consiglio, del 22 marzo 1999, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall’altra (GU 1999, L 112, pag. 65). Tali direttive di negoziato autorizzavano la [OSCURATO:PERSONA] a negoziare un unico accordo di associazione che doveva comprendere sia una parte commerciale sia una sezione dedicata al dialogo politico e alla cooperazione. Sulla base di tale autorizzazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato negoziati.
17
Secondo tale domanda, detti negoziati hanno portato, il 28 giugno 2019, alla conclusione di un accordo commerciale tra l’Unione e il Mercosur. Tale accordo conteneva in particolare disposizioni relative agli scambi di merci. La parte politica dell’accordo di associazione è stata negoziata dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e finalizzata il 18 giugno 2020. I negoziati si sono conclusi il 6 dicembre 2024.
18
Dalla domanda di provvedimenti provvisori risulta altresì che, il 3 settembre 2025, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al Consiglio, da un lato, due proposte relative alla firma e alla conclusione dell’EMPA e, dall’altro, altre due proposte relative alla firma e alla conclusione dell’ITA. Parallelamente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto di includere la decisione relativa all’applicazione provvisoria dell’accordo interinale sugli scambi solo nel progetto di decisione relativa alla conclusione dell’accordo, e non nella decisione relativa alla firma dell’accordo.
19
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe così scisso l’accordo di associazione con il Mercosur in due accordi distinti, vale a dire l’EMPA e l’ITA; quest’ultimo è limitato alle questioni commerciali e contiene in sostanza gli stessi obblighi risultanti dalla parte commerciale dell’EMPA.
20
Tale scissione avrebbe consentito la conclusione dell’ITA da parte del Consiglio, basandosi sulla competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica commerciale comune, previa approvazione del Parlamento. Per contro, l’EMPA sarebbe presentato come un accordo misto e richiederebbe l’approvazione del Parlamento nonché la ratifica da parte di tutti i 27 Stati membri prima che il Consiglio possa adottare la decisione relativa alla sua conclusione.
21
Risulta inoltre dalla domanda di provvedimenti provvisori che, il 9 gennaio 2026, nonostante l’opposizione dell’Irlanda, della Repubblica francese, dell’Ungheria, della Repubblica d’Austria e della Repubblica di Polonia, nonché l’astensione del Regno del Belgio, il Consiglio ha adottato la decisione controversa, con la quale ha autorizzato la firma dell’ITA e ne ha imposto l’applicazione provvisoria. Tale decisione consentirebbe di applicare l’ITA ancor prima della sua entrata in vigore definitiva, fermo restando che anche le disposizioni dell’ITA fanno parte dell’EMPA. Si prevede che, una volta concluso da tutte le parti, l’EMPA sostituirà l’ITA, che cesserà quindi di essere in vigore, per quanto riguarda le disposizioni commerciali.
22
Il 19 gennaio 2026 il Consiglio ha chiesto al Parlamento di approvare la conclusione dell’ITA e dell’EMPA.
23
Il 21 gennaio 2026 il Parlamento ha adottato una risoluzione con cui ha chiesto un parere alla Corte sulla compatibilità dell’ITA e dell’EMPA con i trattati.
24
Secondo la Repubblica di Polonia, il 27 febbraio 2026, la presidente della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe annunciato che, dopo la ratifica dell’«accordo UE‑Mercosur» da parte della Repubblica argentina e della Repubblica orientale dell’[OSCURATO:PERSONA], e tenuto conto della prossima ratifica di tale accordo da parte della Repubblica federativa del Brasile e della Repubblica del Paraguay, «la [OSCURATO:PERSONA] [avrebbe] ora proceduto ad un’applicazione provvisoria [di detto accordo]».
25
L’accordo è applicato a titolo provvisorio dal 1º maggio 2026.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
26
Con decisione del vicepresidente della Corte dell’8, del 17 e del 19 giugno 2026, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Finlandia, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
27
Conformemente all’articolo 160, paragrafo 5, del regolamento di procedura della Corte, il Consiglio ha depositato le proprie osservazioni scritte il 12 giugno 2026.
28
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Finlandia e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato le loro memorie di intervento, rispettivamente, il 1º e il 3 luglio 2026. In una lettera del 26 giugno 2026, il Regno dei [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato alla possibilità di depositare osservazioni scritte.
29
La Repubblica di Polonia chiede alla Corte di ordinare la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa fino alla pronuncia della decisione che definisca il procedimento di merito.
30
Il Consiglio, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Finlandia e dalla [OSCURATO:PERSONA], chiede che la Corte voglia:
– respingere la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, e
– condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Sulla domanda di provvedimenti provvisori
31
Occorre ricordare, in via preliminare, che ai sensi dell’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le domande di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione e di altri provvedimenti provvisori, di cui agli articoli 278 e 279 TFUE, devono precisare l’oggetto della causa, i motivi che provino l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino
prima facie
l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
32
Secondo una costante giurisprudenza, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se risulta che la loro concessione è giustificata
prima facie
in fatto e in diritto (
fumus boni iuris
) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che essi siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione nel merito. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Tali condizioni sono cumulative, così che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una esse non sia soddisfatta [ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 aprile 2024, Vivendi/[OSCURATO:PERSONA], C‑90/24 P(R), EU:C:2024:318, punto 56 e giurisprudenza citata].
33
Nell’ambito dell’esame di dette condizioni, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine secondo il quale condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto dell’Unione gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del vicepresidente della Corte del 13 aprile 2021, Lituania/Parlamento e Consiglio, C‑541/20 R, EU:C:2021:264, punto 13 e giurisprudenza citata].
34
Nel caso di specie, occorre verificare, anzitutto, se la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta.
Argomenti
35
In primo luogo, la Repubblica di Polonia ritiene che le circostanze in cui la decisione controversa è stata adottata, in particolare le palesi violazioni dei trattati allora commesse, giustifichino la sospensione dell’esecuzione di quest’ultima fino all’adozione di una decisione che definisca il procedimento di merito. Le istituzioni dell’Unione, che intendono attuare l’ITA il più rapidamente possibile, avrebbero agito in violazione dei trattati, commettendo uno sviamento di potere, violando il principio di leale cooperazione e privilegiando interessi economici selettivi a scapito del rispetto dei trattati e dei principi fondamentali dell’Unione. Autorizzare l’applicazione dell’ITA potrebbe quindi indurli a intraprendere altre azioni analoghe in futuro.
36
In secondo luogo, la Repubblica di Polonia sostiene che la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa è altresì giustificata dal fatto che quest’ultima autorizza l’applicazione provvisoria dell’ITA, che estende la possibilità di introdurre sul mercato dell’Unione prodotti agricoli provenienti dai paesi del Mercosur. Orbene, tale accordo non conterrebbe cosiddette clausole «specchio» che impongano agli agricoltori dei paesi del Mercosur l’obbligo di rispettare le stesse norme di produzione, in particolare in materia di ambiente, di salute o di benessere degli animali, che si applicano ai produttori dell’Unione.
37
Tale Stato membro sottolinea in particolare l’uso molto intenso di prodotti fitosanitari nell’agricoltura dei paesi del Mercosur, nonché il fatto che un gran numero di tali prodotti contiene sostanze attive ritirate dal mercato dell’Unione a causa del rischio che presentano per la salute e la vita delle persone, degli animali e per l’ambiente. Ad esempio, prodotti agricoli importati contenenti residui di sostanze attive non autorizzate nell’Unione potrebbero essere immessi sul mercato dell’Unione a partire dall’inizio dell’applicazione dell’ITA.
38
Secondo la Repubblica di Polonia, non vi è quindi alcun dubbio che i prodotti agricoli provenienti dai paesi del Mercosur possano presentare un rischio reale per la salute o la vita umana e animale e che la loro produzione comporterebbe una pressione inaccettabile sull’ambiente dell’Unione. Se tali sostanze attive non presentassero una minaccia reale e grave, la [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbe ritirate dal mercato dell’Unione.
39
Inoltre, tale Stato membro sostiene che il danno lamentato è grave e irreparabile. Infatti, una volta immessi sul mercato dell’Unione, i prodotti agricoli contenenti sostanze attive nocive avrebbero effetti negativi sulla salute umana e animale nonché sull’ambiente che non potrebbero essere successivamente invertiti.
40
In terzo luogo, la Repubblica di Polonia asserisce che l’applicazione provvisoria dell’ITA, consentendo la presenza su tale mercato di prodotti meno cari, coltivati o fabbricati con prodotti chimici vietati nell’Unione, comporterà un danno grave e irreversibile che si tradurrà in una diminuzione dei redditi degli agricoltori e in una perturbazione del funzionamento del mercato di diversi prodotti agricoli.
41
Tale Stato membro fa valere che i produttori agricoli dei paesi del Mercosur possono utilizzare prodotti fitosanitari nocivi per le persone, gli animali e l’ambiente, ma meno costosi e più efficaci. Essi otterrebbero quindi rendimenti più elevati a minor costo, il che consentirebbe loro di proporre i loro prodotti ad un prezzo inferiore. Tali prodotti costituirebbero una concorrenza sleale per quelli degli agricoltori dell’Unione, riducendo così i loro redditi e mettendo a repentaglio la stabilizzazione del mercato interno nonché la sicurezza degli approvvigionamenti.
42
Secondo la Repubblica di Polonia, il calo dei redditi degli agricoltori dell’Unione, la perturbazione del funzionamento dei mercati dei diversi prodotti agricoli, l’esclusione di prodotti agricoli più sani e di migliore qualità, ma più costosi, in quanto ottenuti nel rispetto delle norme e dei requisiti rigorosi previsti dal diritto dell’Unione, a vantaggio di prodotti meno cari, ma contenenti residui di prodotti chimici vietati nell’Unione, potrebbero causare un danno grave e irreparabile.
43
In particolare, non sarebbe possibile riparare il danno causato dai fallimenti delle aziende agricole dovuti all’afflusso massiccio di prodotti meno costosi provenienti dai paesi del Mercosur. Il ripristino del buon funzionamento dei mercati agricoli, perturbato dall’afflusso di tali prodotti, potrebbe richiedere molti anni e mettere a repentaglio la sicurezza alimentare dell’Unione.
44
Il Consiglio contesta tale argomentazione. A suo avviso la Repubblica di Polonia non ha dimostrato che l’applicazione della decisione controversa sino alla pronuncia della sentenza che ponga fine al procedimento nella causa C‑460/26 fosse atta a comportare, in maniera prevedibile e con un sufficiente grado di probabilità, un danno grave e irreparabile, e che la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta.
45
Anche la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Finlandia e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono che la condizione relativa all’urgenza non sia soddisfatta.
Giudizio della Corte
46
Secondo costante giurisprudenza, lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza dev’essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Per stabilire la sussistenza di un siffatto danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza. È sufficiente che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (ordinanza del vicepresidente della Corte del 23 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Ortis, C‑54/25 P-R, EU:C:2025:590, punto 28 e giurisprudenza citata).
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Conformemente a tale giurisprudenza, spetta sempre alla parte che chiede l’adozione di un provvedimento provvisorio prospettare e dimostrare il probabile verificarsi di un danno grave e irreparabile. A tal riguardo, il giudice del procedimento sommario deve disporre di indicazioni concrete e precise, suffragate da documenti dettagliati che consentano di esaminare le conseguenze precise che risulterebbero verosimilmente dalla mancanza dei provvedimenti richiesti (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 13 aprile 2021, Lituania/Parlamento e Consiglio, C‑541/20 R, EU:C:2021:264, punti 19 e 20 nonché giurisprudenza citata).
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Ne consegue che compete, nella fattispecie, alla Repubblica di Polonia dimostrare che l’applicazione della decisione controversa durante il periodo compreso tra la firma della presente ordinanza e la pronuncia della sentenza che ponga fine al procedimento nella causa C‑460/26 è atta a comportare, in maniera prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, un danno grave e irreparabile.
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In primo luogo, come risulta dalla domanda di provvedimenti provvisori, tale Stato membro deduce una violazione dei Trattati, un abuso di potere e una violazione del principio di leale cooperazione per affermare che la decisione controversa è viziata da illegittimità e che consentire l’applicazione dell’ITA, anche a titolo provvisorio, potrebbe incoraggiare le istituzioni dell’Unione ad avviare in futuro «altre azioni analoghe».
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A tal riguardo, poiché la Repubblica di Polonia sembra fondare l’urgenza sulla circostanza che la decisione controversa sarebbe illegittima, occorre rilevare che una siffatta circostanza, ammesso che sia dimostrata, non consente, in quanto tale, di dimostrare il rischio di un danno grave e irreparabile.
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Infatti, secondo una giurisprudenza costante, anche se la violazione da parte di un atto dell’Unione di una norma giuridica superiore può rimettere in discussione la validità di tale atto, in linea di principio, l’eventuale illegittimità di tale atto non può essere sufficiente per dimostrare, di per sé, la gravità e l’irreparabilità di un eventuale danno (ordinanza del vicepresidente della Corte del 27 febbraio 2018, Repubblica ceca/Parlamento e Consiglio, C‑482/17 R, EU:C:2018:119, punto 38 e giurisprudenza citata).
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Peraltro, non è sufficiente dedurre, in modo astratto, una violazione delle disposizioni dei Trattati e dei principi fondamentali dell’Unione, nel caso di specie, in particolare, del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, per dimostrare che il danno che potrebbe derivarne ha necessariamente carattere irreparabile (v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte del 13 aprile 2021, Lituania/Parlamento e Consiglio, C‑541/20 R, EU:C:2021:264, punto 25 nonché giurisprudenza citata).
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Orbene, la Repubblica di Polonia si limita a invocare, in modo generale e astratto, il fatto che l’applicazione provvisoria dell’ITA significherebbe che le istituzioni dell’Unione privilegiano interessi economici selettivi a scapito del rispetto dei Trattati e dei principi fondamentali dell’Unione, senza fornire la minima indicazione concreta che consenta di dimostrare il verificarsi e l’imminenza probabili di un danno grave e irreparabile.
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In ogni caso, la questione se l’adozione della decisione controversa sia stata effettivamente viziata da un’illegittimità derivante da una violazione dei Trattati, da un abuso di potere o da una violazione del principio di leale cooperazione può essere risolta dalla Corte solo nell’ambito del procedimento vertente sul ricorso che mira appunto all’annullamento di tale decisione.
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Per quanto riguarda, in particolare, l’affermazione della Repubblica di Polonia secondo cui le istituzioni dell’Unione sarebbero «incoraggiate» a commettere in futuro violazioni dei Trattati dato che esse potrebbero applicare in via provvisoria atti giuridici viziati da illegittimità fino a quando una sentenza li annulli, è sufficiente constatare che essa consiste nell’invocare un danno di natura puramente ipotetica e che, pertanto, quest’ultimo non può, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 47 della presente ordinanza, giustificare la concessione della sospensione dell’esecuzione richiesta.
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In secondo luogo, al fine di giustificare il carattere urgente della sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, la Repubblica di Polonia fa valere i danni derivanti dagli effetti di tale decisione sulla situazione economica e sociale degli agricoltori dell’Unione, sul funzionamento del mercato interno, sulla salute umana e animale nonché sull’ambiente nell’Unione.
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A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, tali diversi danni possono essere invocati dalla Repubblica di Polonia al fine di ottenere la pronuncia di provvedimenti provvisori, dal momento che gli Stati membri sono responsabili degli interessi considerati generali sul piano nazionale e possono assicurarne la difesa nell’ambito di un procedimento sommario (v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 3 giugno 2022, Bulgaria/Parlamento e Consiglio, C‑545/20 R, EU:C:2022:445, punto 35 e giurisprudenza citata, e del 18 settembre 2023, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑445/23 R, EU:C:2023:703, punto 30).
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Occorre pertanto stabilire se le prove presentate dalla Repubblica di Polonia permettano di dimostrare, da un lato, che il verificarsi di uno o più di detti danni è prevedibile con un sufficiente grado di probabilità e, dall’altro lato, che gli stessi danni presentano carattere grave e irreparabile.
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A tal proposito, occorre ricordare che il procedimento sommario non è concepito per dimostrare la realtà di fatti complessi e ampiamente controversi. Il giudice del procedimento sommario non dispone dei mezzi necessari per procedere alle verifiche richieste e, in molti casi, difficilmente è in grado di procedervi in tempo utile (ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 54 e giurisprudenza citata).
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Nel caso di specie, dalla domanda di provvedimenti provvisori risulta che la Repubblica di Polonia ritiene che l’applicazione provvisoria dell’ITA, autorizzata dalla decisione controversa, consentirebbe l’introduzione sul mercato dell’Unione di prodotti agricoli provenienti dai paesi del Mercosur contenenti sostanze nocive che possono avere effetti negativi irreversibili sulla salute o la vita umana e animale nonché sull’ambiente. Tale Stato membro sottolinea in particolare che l’ITA non contiene cosiddette clausole «specchio» che impongano agli agricoltori dei paesi del Mercosur l’obbligo di rispettare le stesse norme di produzione, in particolare in materia di ambiente, di salute o di benessere degli animali, che si applicano ai produttori dell’Unione.
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Tuttavia, la mera possibilità che l’ITA consenta di importare nell’Unione prodotti dai paesi del Mercosur che possono contenere residui di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell’Unione a causa di possibili rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente non è sufficiente a dimostrare il verificarsi di un danno grave e irreparabile.
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Inoltre, e soprattutto, è importante rilevare che l’assenza di «clausole specchio» nell’ITA non significa che le misure sanitarie e fitosanitarie, le normative in materia di sicurezza alimentare e le norme sanitarie e ambientali dell’Unione non si applichino ai prodotti importati dai paesi del Mercosur in virtù dell’ITA.
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Infatti, come sottolineato dal Consiglio nelle sue osservazioni scritte, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], i prodotti agricoli importati sono soggetti a normative fitosanitarie e di sicurezza alimentare analoghe a quelle applicabili ai prodotti fabbricati nell’Unione. A tale riguardo, l’Unione ha adottato una normativa, applicabile in tutto il mercato interno, al fine di garantire elevati standard alimentari e sanitari per i prodotti agricoli, in particolare per quanto riguarda la presenza di sostanze o residui nocivi derivanti dall’uso di fertilizzanti o di prodotti fitosanitari. Tali norme si applicano allo stesso modo ai prodotti agricoli fabbricati nell’Unione e ai prodotti importati.
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Più in particolare, come risulta dalle osservazioni scritte del Consiglio, il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU 2019, L 4, pag. 43), che vieta l’impiego di antimicrobici negli animali per promuovere la loro crescita o aumentare la resa, si applica agli operatori dell’Unione e agli operatori di paesi terzi che esportano nell’Unione. Inoltre, nel caso dei residui di antiparassitari nei prodotti agricoli o alimentari, gli stessi livelli massimi si applicano sia ai prodotti fabbricati nell’Unione che ai prodotti importati e la stessa procedura di valutazione è seguita per le domande di determinazione dei livelli massimi di residui applicabili ai prodotti fabbricati nell’Unione e ai prodotti importati.
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Conformemente all’articolo 6.4 dell’ITA, figurante al capo 6 del medesimo, nessuna disposizione di tale capo pregiudica i diritti e gli obblighi connessi al rispetto delle norme sanitarie e fitosanitarie previste dall’accordo SPS. A tal riguardo, occorre, in particolare, rilevare che l’articolo 6.6, paragrafo 1, dell’ITA prevede esplicitamente che «[i] prodotti esportati da una parte soddisfano le prescrizioni SPS applicabili della parte importatrice». Pertanto, gli accordi internazionali conclusi dall’Unione, in particolare l’accordo SPS, garantiscono all’Unione il diritto di imporre norme ai prodotti alimentari importati e le consentono di imporre misure sanitarie e fitosanitarie nonché misure ambientali adeguate.
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Ne consegue che l’Unione dispone di poteri che consentono di imporre misure che impediscano l’ingresso nel territorio dell’Unione di prodotti agricoli che non rispettino le norme sanitarie, fitosanitarie e ambientali in vigore.
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Occorre inoltre aggiungere che, conformemente all’articolo 6.14, paragrafo 2, dell’ITA, la parte importatrice, in caso di gravi rischi per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, può adottare misure di emergenza contro tali rischi.
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In ogni caso, occorre altresì constatare che, anche prima dell’adozione della decisione controversa, la normativa dell’Unione non vietava le importazioni dei prodotti, compresi i prodotti agricoli, provenienti dai paesi del Mercosur, purché tali prodotti rispettassero le norme dell’Unione applicabili ai prodotti importati. L’ITA prevede solo un aumento limitato dei contingenti tariffari e una riduzione dei dazi doganali e riduce gli ostacoli non tariffari al commercio, in particolare per le piccole e medie imprese. Pertanto, l’ITA potrebbe tutt’al più condurre ad un aumento quantitativo di talune importazioni. Orbene, la Repubblica di Polonia non spiega in che modo un eventuale aumento delle importazioni già autorizzate fino ad oggi sarebbe tale da comportare un rischio di pregiudizio grave e irreversibile.
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Di conseguenza, la Repubblica di Polonia non è riuscita a dimostrare l’esistenza di un rischio, prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, di un danno grave e irreparabile, risultante dagli effetti della decisione controversa sulla salute o la vita umana e animale nonché sull’ambiente dell’Unione, a causa delle importazioni di prodotti provenienti dai paesi del Mercosur che possono contenere residui di sostanze attive il cui uso non è autorizzato nell’Unione.
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In terzo luogo, la Repubblica di Polonia sostiene che l’applicazione provvisoria dell’ITA, consentendo la presenza su tale mercato di prodotti meno cari, coltivati o fabbricati con prodotti chimici vietati nell’Unione, comporterà un danno grave e irreversibile che si tradurrà in una diminuzione dei redditi degli agricoltori e in una perturbazione del funzionamento del mercato di diversi prodotti agricoli, ciò che comporterà il fallimento di operatori economici che esercitano attività agricole.
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A questo riguardo, occorre ricordare che un danno di tipo pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, irreparabile dato che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Un tale danno potrebbe essere riparato, in particolare, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni proposto sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE (ordinanza del vicepresidente della Corte del 13 aprile 2021, Lituania/Parlamento e Consiglio, C‑541/20 R, EU:C:2021:264, punto 29 e giurisprudenza citata).
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Orbene, la mera circostanza che taluni agricoltori dell’Unione possano trovarsi di fronte alla concorrenza di prodotti importati dai paesi del Mercosur, anche se fosse dimostrata, non sarebbe sufficiente a dimostrare, in assenza di elementi più precisi quanto alla situazione finanziaria di tali operatori e di un’analisi dei contingenti tariffari stabiliti dall’ITA, che tali operatori non sarebbero in grado di far fronte a tale concorrenza e che essi sarebbero quindi costretti a cessare la loro attività (v., in tal senso, ordinanze del vicepresidente della Corte del 3 giugno 2022, Bulgaria/Parlamento e Consiglio, C‑545/20 R, EU:C:2022:445, punto 51, e del 18 settembre 2023, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑445/23 R, EU:C:2023:703, punto 39).
73
Parimenti, le affermazioni generiche e astratte della Repubblica di Polonia, secondo le quali l’applicazione provvisoria dell’ITA condurrebbe a una «concorrenza sleale» per i prodotti agricoli ottenuti nell’Unione, riducendo i redditi degli agricoltori dell’Unione e mettendo in pericolo la stabilità del mercato interno nonché la sicurezza degli approvvigionamenti, non sono accompagnate da alcun elemento di prova idoneo a dimostrare l’esistenza di un rischio, prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, di realizzazione imminente di un danno grave e irreparabile.
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A tal riguardo, occorre sottolineare che l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione controversa, letto alla luce del considerando 3 di quest’ultima, prevede che, fino all’adozione e all’entrata in vigore di uno specifico atto legislativo dell’Unione recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell’EMPA e dell’ITA per i prodotti agricoli, la [OSCURATO:PERSONA] può adottare, mediante regolamenti di esecuzione, misure di salvaguardia bilaterale che sono coerenti con le condizioni stabilite nel capo 9 dell’ITA e in tale decisione. A tal fine, detta decisione impone alla [OSCURATO:PERSONA] di garantire un monitoraggio dettagliato del mercato dei prodotti agricoli, il che costituisce una caratteristica permanente delle sue attività nel settore agricolo.
75
In particolare, l’articolo 2, paragrafo 3, della decisione controversa, in combinato disposto con il considerando 5 di quest’ultima, impone alla [OSCURATO:PERSONA] di aprire senza ritardo un’inchiesta su richiesta di uno o più Stati membri, o di una persona giuridica o un’associazione che agisca a nome dell’industria dell’Unione nel settore interessato, qualora esistano sufficienti elementi di prova
prima facie
, ottenuti ad esempio grazie al monitoraggio dettagliato del mercato di cui al punto precedente della presente ordinanza, di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l’industria dell’Unione dei prodotti agricoli sensibili, anche nei casi in cui tale pregiudizio o minaccia si concentri può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri.
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Analogamente, l’articolo 2, paragrafo 7, di tale decisione conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di imporre senza ritardo o esitazioni e, nel caso di prodotti agricoli sensibili, entro un massimo di 21 giorni dal ricevimento di una richiesta di cui al paragrafo 3, di tale articolo 2, misure di salvaguardia bilaterali provvisorie per evitare danni difficilmente riparabili all’industria dell’Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.
77
È infine opportuno precisare che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, di tale decisione, possono essere istituite misure di salvaguardia qualora prodotti originari degli Stati del Mercosur siano importati nell’Unione in quantitativi talmente accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo dell’Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, anche nei casi in cui tale pregiudizio o minaccia può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri. Tali misure possono essere adottate a condizione che l’aumento delle importazioni sia dovuto agli obblighi assunti nel quadro dell’ITA, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tali prodotti. Secondo l’articolo 2, paragrafo 10, della medesima decisione, dette misure possono assumere la forma di una sospensione temporanea del calendario per lo smantellamento dei dazi doganali relativo ai prodotti in questione o di una riduzione della preferenza tariffaria fino al livello dell’aliquota applicata alla nazione più favorita o dell’aliquota base, se inferiore.
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Dalle considerazioni che precedono risulta che la decisione controversa conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] poteri che consentono di impedire il verificarsi di un danno grave e irreparabile derivante dai rischi per la sicurezza alimentare nonché dal deterioramento della situazione economica e sociale degli agricoltori dell’Unione.
79
Del resto, la Repubblica di Polonia non fornisce gli elementi di prova necessari che consentano di dimostrare con sufficiente probabilità che la decisione controversa, in quanto tale, comporterebbe prima della pronuncia della sentenza che ponga fine al procedimento nella causa C‑460/26 una perturbazione significativa della concorrenza leale sul mercato interno dei prodotti agricoli, tale da provocare il fallimento di imprenditori agricoli dell’Unione, né,
a fortiori
, di valutare l’entità di tale danno che sarebbe prevedibile prima della pronuncia di tale sentenza.
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Infatti, la Repubblica di Polonia si limita ad affermare, in maniera astratta, l’esistenza di un nesso tra l’ITA e il deterioramento della situazione economica e sociale degli agricoltori dell’Unione. Orbene, le informazioni fornite da tale Stato membro non consentono di stabilire se i cambiamenti invocati sul mercato dei prodotti agricoli siano dovuti all’applicazione provvisoria dell’ITA o ad altri elementi del mercato, in particolare la fluttuazione dei prezzi dell’energia, i costi elevati dei concimi, la concorrenza di paesi terzi diversi dai paesi del Mercosur o le preferenze dei clienti.
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Di conseguenza, la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 47 della presente ordinanza, non può essere concessa, poiché la Repubblica di Polonia non ha sufficientemente dimostrato che l’applicazione provvisoria dell’ITA fino alla pronuncia della sentenza che ponga fine al procedimento nella causa C‑460/26 possa causare, in modo prevedibile con un sufficiente grado di probabilità, un danno grave e irreparabile.
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Ne consegue che tale Stato membro non ha dimostrato l’urgenza che giustifichi la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa.
83
Tenuto conto del carattere cumulativo delle condizioni richieste per la concessione di provvedimenti provvisori, occorre, pertanto, respingere la domanda di provvedimenti provvisori, senza che sia necessario esaminare le condizioni relative al
fumus boni iuris
e alla ponderazione degli interessi.
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Conformemente all’articolo 137 del regolamento di procedura, si provvederà sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definirà la causa.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1)
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: il polacco.