CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 38096/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle pajj udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /3 Visti gli atti e il decreto impugnato, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 13