CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 settembre 1990
Cassazione n. 27465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1990 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE di CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, che ha chiesto di non accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., contro la sentenza del 5 maggio 2022, con cui la Corte di cassazione — per quanto I qui di interesse - aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza del 29 dicembre 2020 della Corte di assise di appello di Napoli, che aveva confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli aveva ritenuto il Minichini responsabile dei reati di omicidio e di detenzione e porto di armi. 2. Con un unico motivo, il ricorrente deduce l'errore di fatto, in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Sostiene che la Corte di Cassazione non avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche poiché le ammissioni fatte dall'imputato non sarebbero state dettate da «effettiva resipiscenza ma da intento utilitaristico». La Corte di Cassazione, secondo il ricorrente, sarebbe caduta in errore, poiché non avrebbe considerato che l'imputato, avendo compreso la rilevanza dell'azione criminale compiuta, era stato il primo ad ammettere le proprie responsabilità, rilasciando una dichiarazione confessoria spontanea e genuina, che non poteva esser ritenuta superflua né ispirata da mero opportunismo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente invero non deduce un errore di fatto ma tende a chiedere una rivalutazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocando una diversa considerazione degli elementi già esaminati dalla Corte di Cassazione. Al riguardo, deve essere ricordato che «in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.>> (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. 6, n. 35239 del 21/05/2013, Buonocore, Rv. 256441). 2. Alia declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 5.000,00. Nulla deve essere liquidato in favore delle parti civili, atteso che il ricorso del Minichini aveva a oggetto esclusivamente il riconoscimento delle attenuanti generiche e, dunque, non aveva alcuna attinenza in ordine alle statuizioni civili. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 5.000,00 in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese delle parti civili. Così deciso, il 28 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA]