CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6722/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, viaPompeo Magno, 3 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in Roma, viaFederico Cesi, 71 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, n. 2769/2017, depositata l’11 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, depositata l’11 dicembre 2017 e notificata il successivo 22 dicembre, che, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., ha respinto le sue domande per Oggetto: intermediazione finanziaria la declaratoria di nullità per difetto di forma scritta o per la risoluzione per inadempimento del contratto di acquisto di titoli [OSCURATO:PERSONA] e per la condanna della banca intermediaria alla restituzione dell’importo investito nell’operazione, pari ad euro 89.826,91, oltre accessori e rivalutazione monetaria, o al risarcimento dei danni quantificati in tale importo; -il giudice di appello ha accolto il gravame interposto evidenziando che: l’ordine di acquisto dei titoli non richiedeva la forma scritta, prevista solo per il contratto quadro; la documentazione prodotta in giudizio offriva dimostrazione dell’avvenuto conferimento dell’ordine e della consapevolezza di esso da parte dell’attrice, nonostante la diversa allegazione di quest’ultima; non era stata la dedotta carenza informativa e l’operazione si presentava adeguata, avuto riguardo al profilo dell’investitore e all’assenza di elementi da cui poter inferire la rischiosità del titolo al momento dell’ordine; inoltre, doveva ritenersi che l’investitrice, laddove informata delle caratteristiche del titolo al momento dell’acquisto, avrebbe dato corso al medesimo; -il ricorso è affidato a due motivi; -resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].; - ciascuna delle parti deposita memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 23, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per aver la sentenza impugnata erroneamente affermato che la banca aveva prodotto il contratto quadro; - con il secondo motivo deduce la violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 21, d.lgs. n. 58 del 1998, e 39, 40, 41, 42 e 44, Reg. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità precontrattuale dell’intermediario, invocata in ragione dell’assenza di un contratto quadro, benché quest’ultimo non avesse assolto ai « doveri informativi e comportamentali»sullo stesso gravanti; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili; - parte ricorrente omette di riprodurre, quanto meno per le parti salienti, il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione in appello, necessario, in assenza di utili indicazioni ricavabili dalla sentenza, al fine di verificare che la questione relativa alla nullità del contratto quadro del difetto del requisito di forma non sia nuova e, eventualmente, che la stessa sia rilevante e fondata, non essendo possibile procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte (cfr. Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781; in tal senso, successivamente, Cass. 20 agosto 2015, n. 17049); - in tal modo, dunque, non ha assolto all’onere imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., e ha, dunque, violato il principio di specificità ivi contemplato; - la resistenza della statuizione della sentenza impugnata avente a oggetto l’esistenza e la validità del rapporto contrattuale fa venir meno il presupposto della domanda di responsabilità precontrattuale, posta a fondamento della censura formulata con il secondo motivo, che si sostiene sull’assunto dell’inesistenza di un siffatto rapporto; - pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali secondo il criterio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se d