CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 42224/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/2/1952 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto reso dalla Corte d'Appello di Palermo - Sezione Misure di prevenzione del 14/12/2020 -visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con decreto del 14 dicembre 2020, confermava il decreto del Tribunale di Palermo - Sezione misure di prevenzione, del 4.5.2018 con cui è stata disposta la misura di prevenzione reale della confisca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La confisca ha ad oggetto la quota ideale, facente capo al proposto, di un immobile in Carini (in comproprietà tra il proposto e i fratelli, non interessati dal provvedimento) in misura corrispondente all'aumento di valore determinato dall'investimento di risorse illecite per la ristrutturazione dello stesso. 2. Ricorrono, avverso tale decisione, a mezzo di comuni difensori, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Azzò, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente figlia e genero del proposto, e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo il proprio difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA]Azzò, articolando un unico e comune motivo di ricorso con cui lamentano l'omessa ed insufficiente motivazione nonché l'erronea applicazione e violazione di legge sotto molteplici profili, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. La confisca, allegano i ricorrenti, non ha riguardato la proprietà dell'immobile, costituito da tre piani (p. cantinato; piano terra e primo), pervenuto pro-quota legittimamente per successione al proposto, ma la quota ideale dei predetti beni nella misura pari al maggior valore degli stessi conseguente alla ristrutturazione edilizia, i cui costi (pari a circa 12.000,00 euro per lo scantinato e a circa 96.000,00 euro per l'appartamento sito al primo piano) sono stati ritenuti incompatibili con le entrate lecite del gruppo familiare. Tale decisione, ad avviso dei ricorrenti, è frutto di un'erronea applicazione della normativa che appare incostituzionale, eccessiva e ingiustificabile e non tiene conto né della documentazione prodotta e della CTU che ha dimostrato che non vi è stato alcun investimento o riconducibilità delle spese al proposto e, quindi, ad una sua attività illecita, né della prova raggiunta della riferibilità della spesa per la ristrutturazione a terzi familiari. 2.2. Palese illogicità della motivazione si rinviene, inoltre, ad avviso dei ricorrenti, là dove esclude, da un lato, l'interesse del proposto all'impugnazione poiché essa attiene ad aspetti economici riguardanti terzi, e, dall'altro, afferma che le risorse necessarie per la ristrutturazione sono incompatibili con i redditi di quest'ultimo. Il provvedimento impugnato, inoltre, non avrebbe considerato che i lavori di ristrutturazione del piano cantinato sono stati fatti personalmente dai figli del proposto, mentre quelli del piano primo dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che vi abita unitamente alla figlia del proposto, il quale aveva concesso in comodato gratuito l'immobileilla coppia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. A norma degli artt. 10 e 27 d.lvo n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali e patrimoniali è ammesso solo per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa la contraddittorietà o la manifesta illogicità potendosi denunciare con il ricorso solo la motivazione inesistente o meramente apparente "che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio" (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 7/01/2016, Pandico, Rv. 266365). Sono quindi da ritenersi inammissibili censure che riguardino meri vizi della motivazione potendo farsi valere solo quei vizi che concretizzino una motivazione assente o apparente ossia tale da non rendere comprensibili l'iter logico seguito e le ragioni sottese alla decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246) poiché, in tal caso, il giudice d'appello ha violato l'obbligo di provvedere con decreto motivato. 3. Tanto premesso, i ricorrenti ravvisano la violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 125 cod. proc. pen. e all'art. 2-ter, comma 3, L. n. 575/65 e lamentano che le omissioni e insufficienze della motivazione sono tali da renderla totalmente assente. 3.1. Orbene, con riferimento alla lamentata violazione di legge essa deve senza alcun dubbio escludersi in quanto l'operare dei giudici d merito è stato rispettoso delle esigenze di bilanciamento tra ragioni di "prevenzione e difesa sociale" e garanzie individuali. E' quindi del tutto lecito che "nelle ipotesi in cui il reimpiego del denaro, proveniente da fonte sospetta di illiceità penale, avvenga mediante addizioni, accrescimenti, trasformazioni o miglioramenti di beni già nella disponibilità del soggetto medesimo, in virtù di pregresso acquisto del tutto giustificato da dimostrato titolo lecito, il provvedimento ablativo deve essere rispettoso del generale principio di equità e, per non contrastare il principio costituzionale di cui all'art. 42 Cost., non può coinvolgere il bene nel suo complesso, ma, nell'indispensabile contemperamento delle generali esigenze di prevenzione e difesa sociale con quelle private della garanzia della proprietà tutelabile, deve essere limitato soltanto al valore del bene medesimo, proporzionato all'incremento patrimoniale per il reimpiego in esso effettuato di profitti illeciti" (Sez. 1, n. 33479 del 04/07/2007, Richichi, Rv. 237448). Ne deriva che, correttamente, è stata disposta la confisca con riferimento alla sola quota ideale del bene che corrisponde a detto maggior valore, attesa la presunzione di provenienza illecita del danaro con cui è stata realizzata la ristrutturazione. 3.2. In ordine agli ulteriori motivi di impugnazione deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato non può certo dirsi mancante o apparente posto che essa — conforme, peraltro, a quella di prime cure a cui si salda sì da formare un tutto organico ed inscindibile a cui occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) — è attenta e approfondita e illustra con chiarezza le ragioni della decisione. Più specificatamente, la Corte d'appello ha illustrato in modo completo le ragioni per cui, da un lato, ha ritenuto il difetto di interesse ad impugnare in capo a [OSCURATO:PERSONA] e, dall'altro, ha considerato le risultanze istruttorie idonee a confermare la decisione di prime cure e a disattendere le argomentazioni poste a base dei ricorsi. Quanto al primo aspetto, deve rilevarsi che, correttamente e con motivazione esente da censure, la Corte d'appello di Palermo, richiamando la decisione del Tribunale, ha rilevato la carenza di interesse del proposto con riferimento alle doglianze formulate in ordine all'applicazione della misura patrimoniale della confisca relativamente a beni che egli afferma non essere nella sua disponibilità. Tale decisione coglie nel segno in quanto, avendo il ricorrente affermato la disponibilità esclusiva dei beni confiscati in capo alla figlia e al genero e la sua totale estraneità agli stessi, non avendo neanche partecipato alle spese necessarie per la ristrutturazione, conseguentemente non è ravvisabile alcun interesse, giuridicamente tutelabile, a svolgere delle difese riguardanti un terzo. (Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep.2016, Poli, Rv. 266141; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Vicario, Rv. 265767). Il sindacato di questa Corte di legittimità deve necessariamente fermarsi a tale verifica in quanto le ulterori doglianze, pur se ammantate sotto il lamentato vizio della motivazione apparente, propongono in realtà una lettura alternativa delle emergenze istruttorie al fine di smontare l'ordito argomentativo del provvedimento impugnato che, come si è detto, si sviluppa in modo coerente e lineare dando rilievo, tra l'altro, sia alla mancanza di documentazione idonea a provare "l'asserita perdita di interesse dominicale" del proposto in favore della famiglia della figlia, sia alla modestia e saltuarietà delle risorse economiche dei ricorrenti, inidonee in quanto tali a far fronte oltre che alle spese di mantenimento quotidiano anche a quelle necessarie per gli importànti interventi di ristrutturazione delle porzioni immobiliari in questione.4. Le considerazioni che precedono comportano l'inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00 ciascuno . P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proc