CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29750/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è nelle sue articolazioni generico e comunque manifestamente infondato, in assenza di specifiche deduzioni riguardanti la motivazione, nella quale si è posta in luce la natura oppositiva della condotta minacciosa, volta ad ostacolare il compimento dell'atto di ufficio, costituito da un intervento a protezione di [OSCURATO:PERSONA], l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini delle attenuanti generiche e nel contempo la pluralità dei precedenti anche specifici, attestanti l'accresciuta pericolosità del ricorrente, tale da giustificare l'applicazione della recidiva; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.