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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 13390/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché, diversamente da quanto affermato nell'atto di impugnazione, la motivazione è presente, non è meramente apparente e sicuramente non presenta profili di illogicità che vizino il percorso argomentativo, dal momento che in termini razionali valorizza il fine del falso posto in essere (avere un consentito colloquio con un detenuto, attestando falsamente l'esistenza di una causa giustificativa insussistente); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così decisb-if 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]<estensore [OSCURATO:PERSONA] Dj1ar o Sten„Palla t ' -•VjAAtà-' [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERiik • R 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto - che il ricorso proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di in epigrafe indicata, nel contestare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché, diversamente da quanto affermato nell'atto di impugnazione, la motivazione è presente, non è meramente apparente e sicuramente non presenta profili di illogicità che vizino il percorso argomentativo, dal momento che in termini razionali valorizza il fine del falso posto in essere (avere un consentito colloquio con un detenuto, attestando falsamente l'esistenza di una causa giustificativa insussistente); - che alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decisb-if 16/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]<estensore [OSCURATO:PERSONA] Dj1ar o Sten„Palla t ' -•VjAAtà-' [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERiik • R 202
Sentenza Cassazione n. 13390/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris