CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 novembre 2024
Cassazione n. 31212/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso n. 4894/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., p.i. 02027470224, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv.Christoph von Musil, con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] controricorrente avverso la sentenza n.105/2020della Corte d’Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, depositata il23-7-2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 - 11-2024 dal c onsigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: compravendita di cosa mobile -vizi della cosa RG.4894/2021 C.C.13-11-2024 [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza n. 1179/2018 depositata il 7-11-2018 del Tribunale di Bolzano ha rigettato l’opposizione che aveva proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al decreto ingiuntivo con il quale la società era stata condannat a al pagamento di Euro 19.909,32 a favore di [OSCURATO:PERSONA] titolo di prezzo per la compravenditadi una partita di mele a uso industriale ; il Tribunale ha escluso che ricorressero le condizioni per la risoluzione del contratto per vizi ex art. 1490 cod. civ., o per mancanza di qualità o per consegna di aliud pro alio. 2.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza, che la Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano ha rigettato con sentenza n. 105/2020 pubblicata il 23-7-2020, condannando la società appellante alla rifusione delle spese del grado. La sentenza ha dichiarato che nella fattispecie era stata conclusa vendita “franco partenza” e che «quindi il venditore risponde dell’integrità della merce al momento della spedizione non dei danni verificatisi durante il trasporto (Cass. civ. 25423/2013)»; ha aggiunto che nello stesso senso era l’art. 7 della raccolta provinciale degli usi della provincia di Trento, secondo il quale se la merce al momento della consegna era accettata senza riserve il compratore non aveva diritto a fare valere i vizi, salvo quelli occulti o difficilmente riconoscibili . Ha considerato che il vettore incaricato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non aveva rilevato alcun difetto nella merce e le mele erano state rifiutate dal destinatarioe poi esaminate dal perito di parte acquirente solo dopo essere state trasportate prima per due giorni e poi per ulteriori due giorni, sfuse in camion privi di refrigerazionein periodo estivo, e perciò in condizioni che avevano influito sulla natura della merce per sua natura deperibile. Quindi ha rilevato che era improbabile che, al momento della consegna al vettore, le mele si trovassero nello stato dichiarato nella perizia di parte, mentre non era possibile valutare lo stato in cui si trovavano al momento della consegna al cliente finale, in quanto la contestazione del cliente finale si era limitata a dichiararne la mancanza di qualità senza altra specificazione dei difetti. 3.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 13-11-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la società ricorrente deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1476, 1490, 1492, 2697 e 1510 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.” e rileva che nella vendita da piazza a piazza con la consegna della merce al vettore il venditore si libera dell’obbligazione di consegna, ma rimane a suo carico la garanzia per i vizi non imputabili al trasporto. Aggiunge di avere dimostrato la presenza dei vizi della merce, per cui la circostanza che i vizi fossero ascrivibili alle modalità di trasporto costituiva fatto estintivo della garanzia, che era a carico del venditore provare, non potendo essere a carico del compratore la provadel fatto negativo che i vizi non fossero ricollegabili alle modalità di trasporto. 2.Con il secondo motivo la società ricorrente deduce “violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.”; evidenzia che l’affermazione della necessità di utilizzare durante il trasporto sistemi di refrigerazione non rientrava nella comune esperienza ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. e perciò non avrebbe potuto essere pronunciata. A ggiunge che la sentenza impugnata non ha considerato la gravità dei vizi documentati dalla perizia di parte e chiaramente visibili nelle fotografie prodotte, del tutto incompatibili con un deterioramento dovuto al trasporto, in quanto l’ordine di acquisto aveva a oggetto “merce sana senza guasto” e invece i frutti danneggiati erano circa il 40% della fornitura e ciò rendeva inverosimile che un tale deterioramento fosse avvenuto durante il trasporto. Quindi rileva che lo stato reale della merce descritto nella perizia e il fatto che il cliente finale Wiedmann avesse rifiutato di prendere in consegna il carico per mancanza di qualità era la prova inconfutabile dei vizi lamentati, tanto più se si fosse considerato quanto riconosciuto anche dalla controparte, in ordine al fatto che il cliente tedesco Wiedmann era stato destinatario di altre forniture eseguite senza celle frigo, mai contestate. 3.I motivi sono fondati nei termini di seguito esposti, con assorbimento di ogni ulteriore questione. 3.1.In primo luogo, sussiste la violazione degli artt. 1510e 149 0 cod. civ.dedotta nel primo motivo , perché l a sentenza impugnata ha deciso sull’erroneo presupposto che, nella vendita da piazza a piazza, quando il vettore siaincaricato del trasporto da parte dell’acquirente, il venditore si liberi di tutte le sue obbligazioni con la consegna della merce al vettore medesimo, tanto che ha considerato dirimente il fatto che il vettore avesse accettato la consegna del la merce senza contestare alcun difetto. Al contrario, è acquisito il principio che nella vendita da piazza a piazza con clausola “franco partenza”, il venditore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell’acquirente solo dell’obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunciati nei termini descritti (Cass. Sez. 2 12-11- 1996 n. 9883 Rv. 500493-01, Cass. Sez. 2 19-12-2006 n. 27125 Rv.594831-01; nello stesso senso Cass. Sez. 2 12-11-2013 n. 25423 Rv. 628915-01, richiamata dalla sentenza impugnata, secondo la quale il venditore risponde dell’integrità della merce al momento della consegna al vettore e non è tenuto a garantire che la merce giunga integra a destinazione). Del resto la sentenza impugnata, adducendo a confermadella sua erronea interpretazione delle disposizioni del codice civile anche la previsione dell’art. 7 della raccolta provinciale degli usi della Provincia di Trento, non ha accertato l’esistenza di uso di segno diverso. N on risulta che l’uso richiamat o nella sentenza - fac endo riferimento all’accettazione senza riserve della merce al momento della consegna che esclude il diritto di fare valere i vizi, salvo quelli occulti o difficilmente riconoscibili-equipari la consegna al vettore alla consegna all’acquirente; l’equiparazione non è automatica, in quanto è l’acquirenteche ha il diritto alla garanzia e che perciò può disporre di tale diritto, accettando senza riserve la merce alla consegna. 3.2.Sussisteanche la violazione lamentata dell’art. 2697 cod. civ. nel primo motivo di ricorsoperché, laddove ha dichiarato di non potere escludere che i difetti fossero conseguenza del trasporto, la sentenza ha erroneamenteinvertito l’onere della prova . Infattila sentenza ha dichiara to (pag. 7) che mancavano elementi sulla natura dei vizi lamentati all’arrivo in Germania e chenon si pote va escludere che i difetti fossero conseguenza del trasposto, mentre mancava la prova che i vizi fossero presenti al momento della partenza; in questo modo la sentenza in sostanza ha dato per acquisito che i difetti fossero esistenti sia nel momento in cuila merce è stata rifiutata dal cliente finale in Germania sia nel momento in cui sono stati denunciati dall’acquirente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al venditore [OSCURATO:PERSONA], ma ha ritenutodi non poterne ritenere responsabile il venditore . Però, l’onere di allegare e dimostrare che la causa dei difetti non era imputabile al venditore incombeva sul venditore medesimo, al fine di escludere il suo obbligo di garanzia; ciò in quantoil compratore aveva assolto al suoonere di dimostrare l’esistenza dei vizi, per il fatto che la sentenza aveva ritenuto i vizi esistenti al momento in cui sono stati denunciati, e quindi il venditore aveva l’onere di dimostrare che quei vizi non erano a lui riferibili. 3.3.Sussiste infine la violazione dell’art. 115 cod. civ. lamentata con il secondo motivo, laddove la sentenza ha ritenuto di individuare le cause dei vizi nelle modalità di trasporto, avvenuto per quattro giorni in camion privi di refrigerazione in periodo estivo e perciò con modalità che hanno influito sullo stato della merce per sua natura deperibile. In questo modo la sentenza ha fatto ricorso a una nozione di comune esperienza e, a fronte della denunciata violazione dell’art. 115 cod. civ., il controllo deve essere esercitato in questa sede ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva eseguito dal giudice di merito (Cass. Sez. 6-3 31-8-2020 n. 18101 Rv. 659034-01,Cass. Sez. 3 29-11- 2011 n. 25218 Rv. 620525 - 01, Cass. Sez. L 9-9-2008 n. 22880 Rv. 604694-01). Alla luce di tal e criterio, non risulta corretta l’affermazione del giudice di merito secondo la quale le condizioni di trasporto in camion privi di refrigerazione in periodo estivo hanno sicuramente influito sullo stato di conservazione delle mele, perché non rientra nella comune esperienza che le mele abbiano un grado di deperibilità tale da non sopportare di essere trasportate in periodo estivo per quattro giorni senza refrigerazione. 4.L’accoglimento del ricorso nei termini predetti impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, che deciderà la causa facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione anche per la statuizione su