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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01503/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32375-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 385/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2020 R.G.N. 612/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di mobilità in deroga R.G.N.32375/2020 Cron.

Rep.

Ud.26/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di RagoliaSergio volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di mobilità in deroga con decorrenza dal 24.3.2014.

Riteneva la Corte che spettasse a Ragoliala prova della sussistenza della contribuzione versata dal datore all’Inps a copertura della provvidenza, attesa la contestazione dell’Inps.

Tale prova non era stata fornita da Ragolia, né rilevava il verbale di intesa raggiunto in sede istituzionale presso la Regione, che disponeva in suo favore il diritto all’indennità: il verbale, infatti, subordinava l’efficacia dell’intesa alla sussistenza di idonea copertura finanziaria.

Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un motivo, illustrato da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.33, co.21 ss. l. n.183/11, 2, co.84 l. n.92/12 e del decreto interministeriale n.83473 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sostiene che l’Inps non aveva contestato la sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento di mobilità in deroga, e che comunque il giudice avrebbe erroneamente valutato le prove dedotte ai fini di dimostrare la sussistenza del diritto.

Questo, del resto, era stato affermato anche dal verbale d’intesa.

Il motivo risulta inammissibile.La Corte ha motivato sulla mancanza di prova fornita dalla parte, cui incombeva l’onere dei fatti costitutivi del proprio diritto, in ordine al fatto che il datore di lavoro, qualecooperativa di vigilanza rientrante nel novero di quelle considerate dal d.P.R. n.602/70, avesse versato la contribuzione necessaria per finanziare i trattamenti di mobilità.

L’Inps aveva infatti contestato che il datore avesse mai pagato i relativi contributi.

A fronte di tale motivazione, il ricorso si mostra innanzitutto generico.

Esso afferma che l’Inps non aveva mai contestato la sussistenza dei presupposti del diritto.

Si fa appello all’art.115 c.p.c. ma non si allega specificamente, a confutazione della motivazione della pronuncia, da quali atti processuali risulterebbe la non contestazione dell’Inps.

Il motivo è altresì inammissibile laddove sindaca la valutazione delle prove compiute dalla Corte, e assume che, in base alle prove acquisite al processo, il collegio d’appello avrebbe dovuto affermare raggiunta la prova.

Come noto (Cass.

S.U. n.20867/20), è inammissibile la censura con cui si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, al di fuori dei limiti dell’art.360, co.1, n.5,c.p.c.

Resta da aggiungere che nemmeno il motivo sottopone a specifica censura l’ulteriore affermazione della sentenza secondo cui il verbale d’intesa non sorreggeva la pretesa attorea, essendo il diritto ivi menzionato subordinato alla presenza di idonea copertura finanziaria.

Sul punto, il motivo non adduce alcun argomento contrario.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.

P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32375-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 385/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 16/06/2020 R.G.N. 612/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di mobilità in deroga R.G.N.32375/2020 Cron. Rep. Ud.26/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di RagoliaSergio volta ad ottenere la corresponsione dell’indennità di mobilità in deroga con decorrenza dal 24.3.2014. Riteneva la Corte che spettasse a Ragoliala prova della sussistenza della contribuzione versata dal datore all’Inps a copertura della provvidenza, attesa la contestazione dell’Inps. Tale prova non era stata fornita da Ragolia, né rilevava il verbale di intesa raggiunto in sede istituzionale presso la Regione, che disponeva in suo favore il diritto all’indennità: il verbale, infatti, subordinava l’efficacia dell’intesa alla sussistenza di idonea copertura finanziaria. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con il l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art.33, co.21 ss. l. n.183/11, 2, co.84 l. n.92/12 e del decreto interministeriale n.83473 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sostiene che l’Inps non aveva contestato la sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione del trattamento di mobilità in deroga, e che comunque il giudice avrebbe erroneamente valutato le prove dedotte ai fini di dimostrare la sussistenza del diritto. Questo, del resto, era stato affermato anche dal verbale d’intesa. Il motivo risulta inammissibile.La Corte ha motivato sulla mancanza di prova fornita dalla parte, cui incombeva l’onere dei fatti costitutivi del proprio diritto, in ordine al fatto che il datore di lavoro, qualecooperativa di vigilanza rientrante nel novero di quelle considerate dal d.P.R. n.602/70, avesse versato la contribuzione necessaria per finanziare i trattamenti di mobilità. L’Inps aveva infatti contestato che il datore avesse mai pagato i relativi contributi. A fronte di tale motivazione, il ricorso si mostra innanzitutto generico. Esso afferma che l’Inps non aveva mai contestato la sussistenza dei presupposti del diritto. Si fa appello all’art.115 c.p.c. ma non si allega specificamente, a confutazione della motivazione della pronuncia, da quali atti processuali risulterebbe la non contestazione dell’Inps. Il motivo è altresì inammissibile laddove sindaca la valutazione delle prove compiute dalla Corte, e assume che, in base alle prove acquisite al processo, il collegio d’appello avrebbe dovuto affermare raggiunta la prova. Come noto (Cass. S.U. n.20867/20), è inammissibile la censura con cui si deduca che il giudice abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, al di fuori dei limiti dell’art.360, co.1, n.5,c.p.c. Resta da aggiungere che nemmeno il motivo sottopone a specifica censura l’ulteriore affermazione della sentenza secondo cui il verbale d’intesa non sorreggeva la pretesa attorea, essendo il diritto ivi menzionato subordinato alla presenza di idonea copertura finanziaria. Sul punto, il motivo non adduce alcun argomento contrario.In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza. P.Q.M. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulte
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