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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025

Cassazione n. 20541/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Amicone; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582,585, 576, 61 n. 2 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione.

La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato di lesioni sottolineando, a carico della ricorrente, che, secondo le dichiarazioni dei verbalizzanti, essa aveva dato manforte alla condotta oppositivo del Cirillo "anche colpendoli", una condotta ritenuta compatibile con le lesioni riscontrate agli agenti e collegata da nesso causale sia con le lesioni che rilevante ai fini della integrazione del reato di resistenza.

E' manifestamente infondato il motivo sulla eccessività della pena, applicata nel minimo edittale con aumento davvero contenuto per effetto della continuazione mentre è indeducibile quello sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 1 cod. pen., non proposto in appello e implicante accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità.

Né rileva, al fine di giudizio di sproporzione della pena applicata in continuazione, la circostanza che tale pena sia eguale a quella inflitta al coimputato essendo, sul piano eziologico, le due condotte simili ed equivalenti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 maggio 2025 DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Amicone; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582,585, 576, 61 n. 2 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione. La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato di lesioni sottolineando, a carico della ricorrente, che, secondo le dichiarazioni dei verbalizzanti, essa aveva dato manforte alla condotta oppositivo del Cirillo "anche colpendoli", una condotta ritenuta compatibile con le lesioni riscontrate agli agenti e collegata da nesso causale sia con le lesioni che rilevante ai fini della integrazione del reato di resistenza. E' manifestamente infondato il motivo sulla eccessività della pena, applicata nel minimo edittale con aumento davvero contenuto per effetto della continuazione mentre è indeducibile quello sulla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62, n. 1 cod. pen., non proposto in appello e implicante accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità. Né rileva, al fine di giudizio di sproporzione della pena applicata in continuazione, la circostanza che tale pena sia eguale a quella inflitta al coimputato essendo, sul piano eziologico, le due condotte simili ed equivalenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20541/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris