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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06649/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MUSCO' GIANFRANCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 337, 339 e 582, 585, 576 cod. pen., confermando le pene loro inflitte in primo grado nella misura di quattro mesi e venti giorni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e sei mesi di reclusione (Muscò), condizionalmente sospese quelle inflitte ai primi due imputati.

Rilevato che i motivi disgiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano: improponibili quelli di cui al primo e d al terzo dei ricorsi di Luca e [OSCURATO:PERSONA] nonché quello relativo alla prima censura del ricorso Muscò, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; comunque riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (i predetti nonché le doglianze di cui al secondo motivo dei ricorsi Dardo e parte del primo motivo del ricorso Muscò) in relazione alla ribadita responsabilità in ordine ai reati contestati, alla prova di detta responsabilità ed alla configurabilità del delitto di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen. manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso Muscò in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte territoriale sul punto (v. pag. 10 sent.) Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consigli4e stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] MUSCO' GIANFRANCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito le rispettive responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 337, 339 e 582, 585, 576 cod. pen., confermando le pene loro inflitte in primo grado nella misura di quattro mesi e venti giorni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e sei mesi di reclusione (Muscò), condizionalmente sospese quelle inflitte ai primi due imputati. Rilevato che i motivi disgiuntamente dedotti dai ricorrenti si rivelano: improponibili quelli di cui al primo e d al terzo dei ricorsi di Luca e [OSCURATO:PERSONA] nonché quello relativo alla prima censura del ricorso Muscò, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; comunque riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (i predetti nonché le doglianze di cui al secondo motivo dei ricorsi Dardo e parte del primo motivo del ricorso Muscò) in relazione alla ribadita responsabilità in ordine ai reati contestati, alla prova di detta responsabilità ed alla configurabilità del delitto di resistenza di cui all'art. 337 cod. pen. manifestamente infondato il secondo motivo del ricorso Muscò in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, a fronte della congrua motivazione svolta dalla Corte territoriale sul punto (v. pag. 10 sent.) Rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consigli4e stensore [OSCURATO:PERSONA]
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