CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2021
Cassazione n. 04721/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PERUGIA, con sentenza in data 09/10/2020, pronunciata in sede rescissoria, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE dì PESARO, in data 17/04/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riduceva la pena nella misura di due anni e otto mesi di reclusione e 12.000,00 euro di multa e confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del 1990 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riduzione della pena pecuniaria nel minimo edittale. Il motivo è inammissibile per le ragioni comunicate al ricorrente ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Osserva il Collegio: - la Corte di appello ha rideterminato la (sola) pena detentiva in ossequio alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione anziché di sei; • la rimodulazione della pena, applicata dal giudice rescisso in base ad una norma successivamente dichiarata incostituzionale con evidenti ripercussioni negative sulla legalità della pena stessa, riguardava la sola "porzione" detentiva del trattamento sanzionatorio, visto che la pena pecuniaria era rimasta "indenne" al vaglio di costituzionalità della pena; - la Corte dì appello, dunque, sì è attenuta al "mandato" di questa Corte provvedendo a rideterminare la sola pena detentiva adeguandola ai nuovi limiti edittali. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 22/10/2021 [OSCURATO:PERSONA]