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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2022

Cassazione n. 08679/2022

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2019 ORDINANZA sul ricorso 34066/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 34066/2019 Numero sezionale 2405/2021 Numero di raccolta generale 8679/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino d’origine nigeriana, ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma, comunicato il 2 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008).

Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008), poiché non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo “nella presente procedura di ricorso per cassazione nei confronti di Ministero dell’Interno – Comm.

Terr.

Roma ed in qualsiasi sua ulteriore fase”), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito (“anche di riassunzione, precetto, esecuzione forzata, concedendo tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di chiamare terzi in causa, transigere, intervenire in ogni giudizio sia cognitivo, sia F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 34066/2019 Numero sezionale 2405/2021 Numero di raccolta generale 8679/2022 esecutivo, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, incassare somme, Data pubblicazione 17/03/2022 quietanzare” ecc.).

Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato.

Dinanzi a procure di tal specie, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020).

4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2019 ORDINANZA sul ricorso 34066/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - intimato resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 02/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 34066/2019 Numero sezionale 2405/2021 Numero di raccolta generale 8679/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino d’origine nigeriana, ha impugnato il decreto del Tribunale di Roma, comunicato il 2 ottobre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione a udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – In via preliminare ed assorbente - ciò che esime il Collegio dal dover illustrare i motivi di censura -, il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, difetta del carattere di specialità prescritto dall’art. 365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008), poiché non menziona, quanto all’ufficio e alla relativa data di comunicazione, il decreto impugnato (bensì racchiude solo il generico conferimento del mandato difensivo “nella presente procedura di ricorso per cassazione nei confronti di Ministero dell’Interno – Comm. Terr. Roma ed in qualsiasi sua ulteriore fase”), ed anzi contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito (“anche di riassunzione, precetto, esecuzione forzata, concedendo tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di chiamare terzi in causa, transigere, intervenire in ogni giudizio sia cognitivo, sia F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 34066/2019 Numero sezionale 2405/2021 Numero di raccolta generale 8679/2022 esecutivo, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, incassare somme, Data pubblicazione 17/03/2022 quietanzare” ecc.). Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato. Dinanzi a procure di tal specie, l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020). 4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 15 ottobre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N
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