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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03059/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/segtite le conclloni del PG f‘e Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di sue sentenze di condanna, ritenendo la propria competenza a provvedere avendo emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, specificamente il 3 dicembre 2020.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, che ha dedotto vizio di violazione di legge.

La Corte di appello ha errato nel ritenere la propria competenza come giudice dell'esecuzione, atteso che la sentenza emessa il 15 gennaio 2020, irrevocabile il 3 dicembre 2020, ha riformato soltanto in relazione alla pena la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 4 aprile 2019.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, che ha avuto cura di provvedere alle necessarie allegazioni, la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 15 gennaio 2020, e divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2020, che è la pronuncia di condanna divenuta irrevocabile per ultima tra i più titoli a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli il 4 aprile 2019, soltanto in riferimento alla pena.

Si ha allora che il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., si individua nel Tribunale di Napoli - Ufficio G.I.P., a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli - Ufficio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/segtite le conclloni del PG f‘e Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di sue sentenze di condanna, ritenendo la propria competenza a provvedere avendo emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, specificamente il 3 dicembre 2020. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, che ha dedotto vizio di violazione di legge. La Corte di appello ha errato nel ritenere la propria competenza come giudice dell'esecuzione, atteso che la sentenza emessa il 15 gennaio 2020, irrevocabile il 3 dicembre 2020, ha riformato soltanto in relazione alla pena la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli il 4 aprile 2019. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Come rilevato dal pubblico ministero ricorrente, che ha avuto cura di provvedere alle necessarie allegazioni, la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa il 15 gennaio 2020, e divenuta irrevocabile il 3 dicembre 2020, che è la pronuncia di condanna divenuta irrevocabile per ultima tra i più titoli a carico di [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Napoli il 4 aprile 2019, soltanto in riferimento alla pena. Si ha allora che il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., si individua nel Tribunale di Napoli - Ufficio G.I.P., a cui vanno trasmessi gli atti perché proceda. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli - Ufficio
Sentenza Cassazione n. 03059/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris