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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05003/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di articolata motivazione in merito alle ragioni in fatto e diritto alla base dell'impugnazione, avendo la Corte territoriale dato conto della pena base determinata nel minimo, dopo aver evidenziato quali fossero le ragioni che non consentivano di concedere le attenuanti generiche, parte della decisione non oggetto di censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19/01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura il trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di articolata motivazione in merito alle ragioni in fatto e diritto alla base dell'impugnazione, avendo la Corte territoriale dato conto della pena base determinata nel minimo, dopo aver evidenziato quali fossero le ragioni che non consentivano di concedere le attenuanti generiche, parte della decisione non oggetto di censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/
Sentenza Cassazione n. 05003/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris