CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34103/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 detta CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 12379/24 OSSERVA Ritenuto che non rileva la proclamazione dell'astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si deduce l'omessa esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che, risulta logica, esaustiva ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato la recidiva, valorizzando i numerosi gravosi e recenti precedenti penali a carico del ricorrente, che rendono sintomatica della accresciuta pericolosità la commissione del reato per il quale si è proceduto; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1