CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31553/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza de1111/05/2022 della Corte di assise di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catania confermava integralmente - rispetto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - la sentenza dibattimentale di primo grado, con cui i medesimi: - erano stati dichiarati tutti colpevoli del delitto di associazione per delinquere, finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, contestata al capo A) della rubrica, e di una serie di condotte-fine (aggravate dal numero dei correi, da quello dei migranti trasportati, dall'uso di documenti contraffatti, dall'impiego di servizi internazionali di trasporto, dal fine di profitto), contestate al capo B), con il riconoscimento della continuazione tra i reati; - erano stati condannati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla pena principale di sei anni di reclusione ciascuno, i rimanenti imputati a quella di sette anni di reclusione ciascuno. 2. Secondo quanto giudizialmente accertato, il gruppo criminale operava, prelevando anzitutto immigrati somali dai centri di accoglienza in cui essi erano stati collocati dopo il loro sbarco clandestino in Italia. Costoro venivano quindi rinchiusi, in sovrannumero e in precarie condizioni igieniche, all'interno di immobili siti nella città di Catania e in provincia. L'organizzazione estorceva anche loro, o dai loro familiari, somme di denaro, in vista del loro successivo trasferimento verso ulteriori luoghi del territorio nazionale o estero. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] svolgevano, all'interno del gruppo, il ruolo di autisti, mettendo a disposizione le proprie autovetture per il trasporto dei correi e dei migranti. [OSCURATO:PERSONA] era parte del gruppo essendo pienamente coinvolto nella relativa attività criminosa, abitando tra l'altro in uno degli immobili di transito dei migranti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aderivano al sodalizio, occupandosi direttamente della conduzione e sistemazione dei clandestini somali presso i citati immobili. Le investigazioni erano state avviate a seguito della denuncia del familiare di un migrante, minore di età, e si erano giovate di intercettazioni, servizi di osservazione e pedinamento, perquisizioni locali e relativi sequestri, che costituivano la piattaforma probatoria del processo. 3. Ricorrono per cassazione i primi quattro imputati, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, fuori termine, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente chiede, in via pregiudiziale, la restituzione nel termine anzidetto, adducendo ragioni di salute che avrebbero impedito al difensore dei gradi di merito (avvocato [OSCURATO:PERSONA]) di proporre tempestiva impugnazione. Produce certificazione medica, datata 13 ottobre 2022. Come unico motivo, deduce violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] e i pretesi correi, osserva il ricorrente, mancherebbe qualunque affectio societatis. L'imputato avrebbe fatto solo da tassista abusivo, sconoscendo le ragioni del trasporto. Non sarebbe inoltre configurabile il reato di cui all'art. 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. imm.), in quanto i migranti somali avrebbero avuto tutti diritto all'asilo politico. 5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tre i motivi formulati. 5.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al capo A). Il ricorrente ricorda che il G.i.p. aveva escluso i gravi indizi di partecipazione associativa, negando la misura cautelare, in quanto il ruolo di accompagnatore era inidoneo a disvelare l'affectio societatis. La Corte distrettuale sarebbe andata in diverso avviso, recependo supinamente le irragionevoli conclusioni del giudice dibattimentale di primo grado e senza adeguatamente confrontarsi con i motivi di appello. Il ricorrente ribadisce di essersi limitato a trasportare, per un breve periodo, soggetti di nazionalità straniera da un posto all'altro della città di Catania, per il soddisfacimento di loro necessità quotidiane, ricevendo in cambio modiche somme di denaro (a ripianamento soprattutto del costo della benzina), in maniera del tutto autonoma ed indipendente. Non vi sarebbe traccia di attività realmente funzionali al raggiungimento degli scopi propri della supposta associazione. A sostegno dell'accusa starebbero solo alcune ravvicinate intercettazioni telefoniche, il cui contenuto il motivo ripercorre, che nulla dimostrerebbero, se non appunto l'attività di tassista abusivo. Anche i testimoni, autori dei servizi di osservazione, avevano potuto riferire solo di essa. La partecipazione associativa non sarebbe avvalorata da elementi esterni e oggettivi di riscontro. 5.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al capo B). Anche rispetto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la sentenza impugnata avrebbe supinamente ripiegato sulle argomentazioni del giudice di primo grado, senza adeguatamente confrontarsi con i motivi di appello. L'imputato sarebbe stato ignaro della condizione di irregolare soggiorno dei soggetti trasportati, avendo curato il loro accompagnamento per breve periodo e senza scopo di lucro. Le intercettazioni telefoniche, rettamente intese, convaliderebbero l'assunto. 5.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al rilievo delle aggravanti riferite al reato sub B), e in particolare quanto al numero dei correi, a quello dei migranti trasportati e al fine di profitto. 6. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Unico il motivo formulato. In esso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Si evidenzia che II Tribunale del riesame aveva escluso la gravità indiziaria rispetto al ricorrente. I passaggi salienti di detta decisione sono in ricorso riprodotti, per stigmatizzare l'opposta conclusione attinta in fase di giudizio, ove la piattaforma probatoria sarebbe stata sovrapponibile e il metro di valutazione avrebbe dovuto essere, semmai, più rigoroso. 7. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Tre i motivi formulati. 7.1. Primo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al capo B) e alla qualificazione giuridica delle relative condotte. Le condotte in questione sarebbero state poste in essere allorché i migranti erano già entrati in Italia. Al più, dunque, sarebbe configurabile il reato di favoreggiamento della permanenza illegale, ex art. 12, comma 5, T.U. imm. Il reato di favoreggiamento dell'ingresso richiederebbe, invece, il riscontro di attività realizzate prima dello sbarco. La contiguità temporale, rispetto a queste ultime, dell'operato dell'imputato non sarebbe sufficiente ad integrare il reato più grave, in assenza di dimostrati collegamenti, diretti o indiretti, con gli organizzatori del viaggio. Peraltro, neppure detta contiguità temporale sarebbe dimostrata. 7.2. Secondo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento del rapporto di specialità tra i reati di cui al capo A) e al capo B). Sostiene il ricorrente che il reato di cui all'art. 12, comma 1, T.U. imm. avrebbe natura «ontologicamente cooperativa». L'incriminazione riprodurrebbe i connotati dell'associazione per delinquere, avente ad oggetto il traffico di migranti. Le due fattispecie sarebbero in concorso solo apparente tra loro (come quella di associazione mafiosa, operante nel solo settore del narcotraffico, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 74 T.U. stup.), e il reato associativo sarebbe recessivo. 7.3. Terzo motivo. Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine ai rilievo del reato associativo. Non vi sarebbero prove dell'adesione dell'imputato al preteso sodalizio criminale. Le intercettazioni telefoniche non la rifletterebbero. L'intervento dell'imputato nelle vicende di causa avrebbe rivestito carattere sporadico. Non sarebbe oltrepassata la soglia del ragionevole dubbio. Mancherebbe l'affectio societatis, ossia il dolo di partecipazione associativa. 8. Il Procuratore generale requirente ha presentato rituale memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato, nei termini, memoria di replica. Il medesimo avvocato ha fatto altresì pervenire istanza scritta di rinvio della discussione odierna, respinta come da separato provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza di restituzione nel termine per impugnare, avanzata nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolta. Integra, infatti, una causa di forza maggiore, che giustifica la restituzione ai sensi dell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen., il solo stato di malattia che sia di tale gravità da incidere sulla capacità di intendere e volere dell'interessato, impedendogli per tutta la sua durata, coincidente con la scadenza del termine, qualsiasi attività (Sez. 6, n. 51912 del 03/12/2019, Costantino, Rv. 278063-01; Sez. 6, n. 2252 del 16/12/2010, dep. 2011, Russo, Rv. 249197-01). Nella specie, non soltanto la certificazione medica prodotta non attesta alcuna patologia dell'ordine e dell'entità descritti, in capo al difensore che, in tesi, avrebbe dovuto curare la proposizione dell'impugnazione, ma trattasi di certificazione formata oltre un mese dopo la scadenza del relativo termine (avutasi il 10 settembre 2022), inidonea a riflettere lo stato di salute a quella scadenza realmente prossimo. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto dichiarato inammissibile per tardività, con salvezza dell'effetto estensivo, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., dell'annullamento a beneficio dì [OSCURATO:PERSONA], di cui si darà conto nei successivi §§ 3 e 4; trattandosi di annullamento, conseguente all'accoglimento di questione non esclusivamente personale.2. I primi due motivi del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], connessi e congiuntamente esaminabili, sono infondati. La Corte di assise di appello ha basato il proprio convincimento sulle risultanze obiettive dei servizi di osservazione e pedinamento, realizzati dalla polizia giudiziaria, culminati nel sequestro degli immobili ove i migranti erano rinchiusi, e sul chiaro significato delle intercettazioni, in grado di riflettere compiutamente, all'esito del giudizio a cognizione piena, le modalità dei traffici illegali di esseri umani. Si è di fronte ad un apparato argomentativo connotato da linearità, coerenza e logicità, che il ricorrente censura, a ben vedere, sollecitando il Collegio ad operare una non consentita rivisitazione dei contenuti dei dialoghi intercettati; essendo noto che l'interpretazione di questi ultimi costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), qui di certo non emergente. L'obbligo giudiziale di motivazione non richiede, peraltro, che sia fornita specifica ed espressa risposta a ciascuna dei singoli rilievi od osservazioni di matrice difensiva, una volta che il discorso giustificativo indichi le ragioni poste a fondamento della decisione e dimostri di aver tenuto presenti i fatti a tal fine determinanti (ricorrendo tale condizione, le argomentazioni addotte dalla difesa, incompatibili con il ragionamento giudiziale, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese, con conseguente esclusione di ogni vizio: Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01). Le modalità di estrinsecazione delle condotte dell'imputato, la loro sistematicità, il fine di profitto perseguito ben emergente dai menzionati dialoghi, l'evidente condizione di soggezione e sfruttamento dei migranti non lasciano dubbio sul necessario coefficiente psichico sottostante le condotte stesse, poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in piena consapevolezza, espressiva di dolo criminoso. Le condotte in esame si inquadrano perfettamente nell'ascritta dimensione associativa e l'inserimento dell'imputato nell'organizzazione, come soggetto a disposizione per le più disparate esigenze (dal trasporto dei migranti e correi, alla funzione di interprete), è ineccepibilmente illustrato. Né può rimanere dubbio sul fatto che tali condotte abbiano svolto una funzione agevolatrice del fenomeno di immigrazione illegale, restando così integrati anche í reati-fine di cui al capo B). 3. Il terzo motivo è infondato nei termini prospettati, giacché il quadro probatorio è coerente, rispetto al medesimo capo B), con il rilievo delle aggravanti concernenti il numero dei correi (superiore a due), quello dei migranti trasportati (superiore a quattro) e il già menzionato fine di profitto. Piuttosto, sulle aggravanti ulteriori, concernenti i fatti commessi utilizzando servizi internazionali di trasporto e documenti contraffatti, incide la declaratoria di illegittimità costituzionale adottata dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 63 del 2022, ignorata dalla sentenza impugnata. Con tale pronuncia, l'art. 12, comma 3, lett. d), T.U. imm. è stato dichiarato incostituzionale in parte qua. Il giudice delle leggi non ha ravvisato alcun surplus di disvalore dei fatti commessi mediante tali modalità, rispetto alla generalità dei fatti riconducibili alla fattispecie base descritta nel comma 1 della disposizione incriminatrice; le indicate modalità di commissione non offendono alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello tutelato dal comma 1, ossia l'ordinata gestione dei flussi migratori, né rappresentano manifestazioni di condotta particolarmente insidiosa o tali da creare speciali difficoltà di accertamento alla Polizia di frontiera. Le aggravanti, incentrate sull'utilizzazione di servizi internazionali di trasporto o di documenti contraffatti, caducate dall'ordinamento, devono essere pertanto escluse - a seguito di rilievo officioso - in questa sede di legittimità. 4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alle aggravanti dell'uso di documenti contraffatti e dell'impiego di servizi internazionali di trasporto, che devono essere escluse. Il processo deve essere rinviato ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania per la sola, conseguente, rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve essere respinto nel resto. 5. Il ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, per assoluto difetto di specificità. Le censure sono formulate esclusivamente per relationem ad atto (la decisione intervenuta in sede di riesame cautelare) anteriore alla sentenza impugnata e non si confrontano direttamente con quest'ultima. Per pacifica giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già contenuti in precedenti atti processuali, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 43207 del 12/11/2010, D'Angelo, Rv. 248823 - 01Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010, R., Rv. 247741-01; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).La declaratoria di inammissibilità non pregiudica l'effetto estensivo, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., dell'annullamento per ragioni non esclusivamente personali pronunciato a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti indicati nei precedenti §§ 3 e 4. 6. Il primo motivo del ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Perché si abbia mero favoreggiamento della permanenza dello straniero sul territorio nazionale, di cui all'art. 12, comma 5, T.U. imm., il compimento di attività delittuosa, volta ad agevolare la presenza irregolare del migrante, deve collocarsi interamente in epoca successiva all'ingresso; ove quell'attività si saldi ad antecedenti condotte di concorso, materiale o ideale, nella realizzazione dell'ingresso, regolare o meno che sia (Sez. 1, n. 15531 del 05/02/2020, Gozzoli, Rv. 278979-01; Sez. 1, n. 50895 del 26/11/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258349-01; Sez. 1, n. 42985 del 10/10/2007, Turbatu, Rv. 238120-01) subentra il reato di favoreggiamento di quest'ultimo, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 T.U. E la sentenza impugnata ha ritenuto integrata la seconda fattispecie, in base ad indici fattuali non illogicamente apprezzati. Gli imputati erano infatti a conoscenza degli sbarchi, nonché della successiva allocazione dei migranti nei centri di accoglienza, agendo in evidente sintonia con gli scafisti. 7. Il secondo motivo è infondato in modo manifesto, perché le condotte incriminate nell'art. 12, comma 1, T.U. imm. sono ontologicamente monosoggettive. Il concorso di persone nel reato corrispondente si configura sempre e solo come eventuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. Necessariamente plurisoggettiva è invece l'autonoma fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., che, quand'anche il sodalizio criminoso sia diretto alla perpetrazione di condotte di trasferimento illegale di migranti, si perfeziona già con la creazione del vincolo associativo finalizzato all'attuazione del programma delinquenziale, in epoca logicamente antecedente e indipendentemente dalla concreta esecuzione dei delitti-fine (Sez. 3, n. 27989 del 15/04/2021, Delia, Rv. 282327-02). Il concorso materiale tra il reato associativo e i reati-fine è pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche nei casi in cui i secondi siano normativamente descritti attraverso il riferimento a modalità organizzate di consumazione (Sez. 3, n. 19665 del 27/04/2022, Romanello, Rv. 283172-01, in tema di traffico illecito di rifiuti e relative attività organizzate, di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), come nel caso di specie peraltro neppure avviene.8. Il terzo motivo è inammissibile, perché sostanzialmente diretto alla rilettura delle risultanze probatorie, compendiate nelle intercettazioni, attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale. Le obiezioni del ricorrente appaiono reiterative, risolvendosi nella riproposizione di tesi e argomenti (l'episodicità dei contributi delittuosi alla realizzazione dei traffici e l'estraneità alla societas sceleris) già presi in opportuna considerazione nel giudizio di gravame e, all'esito, ritenuti inconcludenti; tesi e argomenti, la cui rivisitazione ulteriore non compete alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il merito probatorio (tra le molte, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01). Secondo la sentenza impugnata, della cui tenuta argomentativa si è appena ragionato, i dialoghi intercettati dimostrano con assoluta chiarezza la natura del contributo fornito da [OSCURATO:PERSONA] all'organizzazione, consistente principalmente nel prelevare i clandestini presso i centri di accoglienza e nel condurli a Catania e nel provvedere a sistemarli presso le abitazioni in uso gli associati, secondo meccanismi ben collaudati e nel tempo consolidati, con l'assunzione così ad opera dell'imputato di un ruolo chiave rivelatore del pieno inserimento funzionale nella vita dell'organizzazione medesima. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto respinto, senza pregiudizio dell'effetto estensivo, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., conseguente all'annullamento per ragioni non esclusivamente personali pronunciato a beneficio di [OSCURATO:PERSONA] nei limiti indicati nei precedenti §§ 3 e 4. 10. L'effetto estensivo in discorso, concernente il capo B) della rubrica, deve essere altresì riferito: - al coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo e secondo grado, che non ha presentato ricorso per cassazione; - al coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado, non appellante né ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle aggravanti dell'uso di documenti contraffatti e dell'impiego di servizi internazionali di trasporto, aggravanti che esclude, e per l'effetto rinvia per rideterminazione della pena nei loro confro