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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33511/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2709-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]; V - controricorrente - avverso la sentenza n. 5360/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st . di SALERNO, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C. impugnò innanzi alla C.T.P. di Avellino il diniego oppostole dall'AGENZIA DELLE ENTRATE l'istanza di rimborso I.V.A. presentata da essa contribuente per l'anno di imposta 2009; che l'adita C.T.P., con sentenza n. 285/2019, rigettò il ricorso; che l'[OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C. propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, la quale, con sentenza n. 5360/2020, depositata il 12/11/2020 accolse l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, (a) dovendosi considerare la domanda di rimborso I.V.A. del contribuente già presentata al momento della compilazione del corrispondente quadro (RX4) nella dichiarazione annuale, senza (a.1) la necessità di una specifica istanza in tal senso e (b) essendo stato detto quadro "di fatto compilato [dal]/a ricorrente nel caso in esame" (cfr. sentenza impugnata p. 4, penultimo cpv.), non solo doveva escludersi qualsivoglia decadenza biennale a carico della contribuente, ma neppure poteva l'Ufficio disconoscere, nel merito, il diritto di quella ad ottenere il chiesto rimborso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 2709 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c." (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. reso una "motivazione meramente apparente ed in alcuni punti contraddittoria" (cfr. ivi, p. 8, cpv.), non essendo chiaro quale rigo della dichiarazione (RX1 ovvero RX4) i giudici di appello abbiano ritenuto correttamente compilato dalla contribuente, sì da determinare, quale conseguenza, l'affermazione di illegittimità dell'operato dell'Ufficio; che il motivo è manifestamente infondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez.

U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far Ric. 2021 n. 2709 sez.

Sesto civile - T - ud. 13-10-2022 -3- conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01) , che è da escludere la ricorrenza, nella specie, del lamentato vizio, avendo la C.T.R. ben spiegato le ragioni sottese alla propria decisione, per avere essa ritenuto che la contribuente abbia diritto al rimborso, avendo "di fatto compilato" il quadro RX4 e, cioè, il quadro donde è possibile trarre, dalla dichiarazione annuale, l'esistenza di un credito I.V.A. rimborsabile (altra e diversa questione - comunque non veicolata innanzi a questa Corte, a prescindere dalla sua ammissibilità o meno.

Cfr., per un approfondito esame della tematica, Cass., Sez. 6-5, 17.5.2022, n. 15733, non massimata - è se tale accertamento in fatto risulti poi corretto o meno); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'art. 21 dlgs 546/92" (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'operatività della decadenza ex art. 21 cit. rispetto all'istanza di rimborso in commento, non potendo evincersi una inequivocabile volontà del contribuente in tal senso dalla compilazione del quadro RX, "in cui il credito risulta iscritto come credito da compensare e/o detrarre" (cfr. ivi, p. 11); che il motivo è manifestamente inammissibile; che esso non si confronta, infatti, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha accertato, in fatto (cfr. supra), che la contribuente ebbe a correttamente compilare il Ric. 2021 n. 2709 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -4- quadro RX4 (sufficiente a denotare in maniera inequivocabile la volontà di ottenere il rimborso del credito I.V.A.

Arg. da Cass., Sez. 3, 22.11.2018, n. 30168, Rv. 651846-01; Cass., Sez. 6-5, 11.12.2019, n. 32424, Rv. 656120-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore dell'ENorEcA 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2709-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA]; V - controricorrente - avverso la sentenza n. 5360/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, sez. st . di SALERNO, depositata il 12/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C. impugnò innanzi alla C.T.P. di Avellino il diniego oppostole dall'AGENZIA DELLE ENTRATE l'istanza di rimborso I.V.A. presentata da essa contribuente per l'anno di imposta 2009; che l'adita C.T.P., con sentenza n. 285/2019, rigettò il ricorso; che l'[OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C. propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, la quale, con sentenza n. 5360/2020, depositata il 12/11/2020 accolse l'appello osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come, (a) dovendosi considerare la domanda di rimborso I.V.A. del contribuente già presentata al momento della compilazione del corrispondente quadro (RX4) nella dichiarazione annuale, senza (a.1) la necessità di una specifica istanza in tal senso e (b) essendo stato detto quadro "di fatto compilato [dal]/a ricorrente nel caso in esame" (cfr. sentenza impugnata p. 4, penultimo cpv.), non solo doveva escludersi qualsivoglia decadenza biennale a carico della contribuente, ma neppure poteva l'Ufficio disconoscere, nel merito, il diritto di quella ad ottenere il chiesto rimborso; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C.; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 2709 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della "violazione art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c." (cfr. ricorso, p. 5), per avere la C.T.R. reso una "motivazione meramente apparente ed in alcuni punti contraddittoria" (cfr. ivi, p. 8, cpv.), non essendo chiaro quale rigo della dichiarazione (RX1 ovvero RX4) i giudici di appello abbiano ritenuto correttamente compilato dalla contribuente, sì da determinare, quale conseguenza, l'affermazione di illegittimità dell'operato dell'Ufficio; che il motivo è manifestamente infondato; che è noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01); che, in particolare, ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far Ric. 2021 n. 2709 sez. Sesto civile - T - ud. 13-10-2022 -3- conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061-01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088- 01) , che è da escludere la ricorrenza, nella specie, del lamentato vizio, avendo la C.T.R. ben spiegato le ragioni sottese alla propria decisione, per avere essa ritenuto che la contribuente abbia diritto al rimborso, avendo "di fatto compilato" il quadro RX4 e, cioè, il quadro donde è possibile trarre, dalla dichiarazione annuale, l'esistenza di un credito I.V.A. rimborsabile (altra e diversa questione - comunque non veicolata innanzi a questa Corte, a prescindere dalla sua ammissibilità o meno. Cfr., per un approfondito esame della tematica, Cass., Sez. 6-5, 17.5.2022, n. 15733, non massimata - è se tale accertamento in fatto risulti poi corretto o meno); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione dell'art. 21 dlgs 546/92" (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l'operatività della decadenza ex art. 21 cit. rispetto all'istanza di rimborso in commento, non potendo evincersi una inequivocabile volontà del contribuente in tal senso dalla compilazione del quadro RX, "in cui il credito risulta iscritto come credito da compensare e/o detrarre" (cfr. ivi, p. 11); che il motivo è manifestamente inammissibile; che esso non si confronta, infatti, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha accertato, in fatto (cfr. supra), che la contribuente ebbe a correttamente compilare il Ric. 2021 n. 2709 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -4- quadro RX4 (sufficiente a denotare in maniera inequivocabile la volontà di ottenere il rimborso del credito I.V.A. Arg. da Cass., Sez. 3, 22.11.2018, n. 30168, Rv. 651846-01; Cass., Sez. 6-5, 11.12.2019, n. 32424, Rv. 656120-01); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore dell'ENorEcA 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] 3 BICCHIERI S.N.0 [OSCURATO:PERSONA] C. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in C 200,00 (duecento/00) per esborsi ed C 2.300,00 (duemilatrecento/00) per compenso professionale, oltre al 15% su tale ultimo importo per rimborso forfettario spese generali ed agli accessori di le
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