CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13632/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentata e difesa, per mandato ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato;- Ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e OmeroNardi ed elettivamente domiciliata in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n.235/B, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 3610/13/2024 depositata dalla Corte di giustiziatributaria di II grado del Lazio, sez. 13, in data 29/5/2024 e notificata il30/5/2024;- udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;Numero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/20261. Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, la quale, in controversiasu impugnazione di diniego di aggiornamento catastale, relativoall’immobile sito in comune di Ladispoli (RM), in quanto recante propostadi rendita catastale pari a “0” euro, ha accolto l’appello della“[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova” avverso la sentenzadepositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma il25/10/2022, n. 11652/2022.2. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – cheaveva rigettato il ricorso originario – rilevando che la richiesta presentatadall’ente recasse l’indicazione di una rendita pari a zero, in tal mododovendosi escludere la violazione del D.M. n. 701/1994, con la possibilitàdell’Ufficio di intervenire con una richiesta di chiarimenti o con la rettifica.Secondo il collegio regionale “la prassi di rifiutare da partedell'Agenzia del Territorio una registrazione concernente la proceduraDOCFA non è sostenibile in quanto il D.M. n. 701 del 1994 prevede unsistema per cui va sempre accettata la richiesta DOCFA salva la successivarettifica del contenuto a mezzo della procedura di accertamento previstae, d'altra parte, il sistema normativo vigente esclude per i luoghi di cultol'attribuzione di una rendita catastale, finendo invece la DirezioneProvinciale con il rifiuto di accettazione posto in essere, per introdurre unnon previsto divieto”.3. La “[OSCURATO:PERSONA] dei Testimoni di Geova” ha resistitocon controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositatomemoria illustrativa chiedendo anche la trattazione della causa in pubblicaudienza “in considerazione del particolare rilievo e della novità dellaquestione di diritto sottesa al presente procedimento, avuto riguardoanche ai contrasti interpretativi delle corti di merito sulla normativacatastale”.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/20261. Osserva, in primo luogo, il Collegio che deve essere disattesal’istanza avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] controricorrente la quale, nellamemoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., ha chiesto, ai sensi dell’art. 375 c.p.c.,la fissazione della pubblica udienza, “in considerazione del particolarerilievo e della novità della questione di diritto sottesa al presenteprocedimento, avuto riguardo anche ai contrasti interpretativi delle corti dimerito sulla normativa catastale”, in adesione all'indirizzo espresso dalleSezioni Unite di questa Corte secondo cui il collegio giudicante ben puòescludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza deipresupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattereconsolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass.,Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437 - nello stesso senso, da ultime: Cass.,6 settembre 2024, nn. 24033, 24042 e 24050; Cass., 15 ottobre 2024, n.26807), con la precisazione che la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un pregressoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. Peraltro, nel casodi specie, come di seguito sarà evidenziato, il tema oggetto del giudizionon è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2. Con il primo motivo, rubricato “Violazione e/o falsa applicazionedell’articolo 1 del DM n. 701 del 1994, commi 1, 2, 3, 7 e 10, in relazioneall’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”, l’Agenzia censura la sentenzaevidenziandone il contrasto con l’art. 1 del D.M. n. 701/1994, essendol’atto di aggiornamento proposto dall’ente, nell’ambito della proceduradocfa, - in quanto indicante una rendita catastale pari a zero - inidoneoalla registrazione perché non conforme al modello indicato dalla citatanorma - che al secondo comma prevede che la dichiarazione contengal’indicazione della categoria e della rendita catastale.3. Con il secondo motivo, rubricato “2) Violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 10 del R.D.L. n. 652 del 1939, convertito conNumero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/2026modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successivemodificazioni e dell’articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 2 gennaio1998, n. 28, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. “, l’Agenziacensura la sentenza per aver violato l’articolo 10 del R.D.L. n. 652/1939,convertito con modificazioni nella legge n. 1249 del 1939 e successivemodificazioni e il d.m. n. 28 del 1998, ove in essa si assume che “d'altraparte, il sistema normativo vigente esclude per i luoghi di cultol'attribuzione di una rendita catastale, finendo invece la DirezioneProvinciale con il rifiuto di accettazione posto in essere, per introdurre unnon previsto divieto”.4. Le censure, da esaminare congiuntamente in ragionedell’attinenza ai medesimi profili di doglianza e alle stesse questioni, sonofondate per le ragioni appresso specificate, con la precisazione che apparepalesemente priva di pregio l’eccezione di inammissibilità del primo motivodi ricorso, formulata dalla parte controricorrente sull’assunto dellaintroduzione, per la prima volta in questa fase del giudizio, a difesa delprovvedimento di rigetto del DOCFA, delle istruzioni contenute nelVademecum Docfa redatto dalla [OSCURATO:PERSONA],Cartografici e di [OSCURATO:PERSONA] epubblicato sul proprio sito istituzionale. Deve, invero, rilevarsi che l’Ufficioha censurato la sentenza sotto il profilo della violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1 D.M. n. 701/1994, alla luce del cui contenuto hadedotto che la dichiarazione non era conforme al modello legale, in quantopriva di indicazioni di valore – diverse da zero - relative alla rendita. Ilrichiamo ad ulteriori fonti non incide dunque sulla sostanza della censura,fondata sulla violazione delle norme specificamente indicate.5. Ritiene questa Corte, nell’accogliere la prospettazione dell’Ufficioricorrente, di dover dare continuità all’indirizzo inaugurato con la sentenzaCass., 12 ottobre 2016, n. 20537 - che in relazione ad un bene di cultodella chiesa Parrocchia S.S.P.P. in Ventimiglia, ha ritenuto corretta unaNumero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/2026rendita di valore diverso da zero - e di recente confermato da Cass.,19/11/2024 n. 29823.5.1. Appare opportuno richiamare, in questa sede, i punti salientidella decisione da ultimo indicata ove è stato precisato che:- con specifico riferimento ai fabbricati adibiti al culto non sussistel’obbligo della dichiarazione in catasto, a norma dell’art. 6, comma 3, lett.c, del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 1939, n. 1249 (secondo cui: «3. Non sono soggetti adichiarazione: [...] c) i fabbricati destinati all'esercizio dei culti;»,esclusione confermata dall’art. 8, seconda parte, del regolamento per laformazione del nuovo catasto edilizio urbano di cui al d.P.R. 1° dicembre1949, n. 1142 (a tenore del quale: «Parimenti non si classificano le unitàimmobiliari che, per la singolarità delle loro caratteristiche, non sianoraggruppabili in classi, quali [...] fabbricati destinati all'esercizio pubblicodel culto [...], e simili»);- l’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, non haricompreso gli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possonoiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (essendovi elencatisoltanto «[...] i seguenti immobili: a) fabbricati o loro porzioni in corso dicostruzione o di definizione; b) costruzioni inidonee ad utilizzazioniproduttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado; c) lastricisolari; d) aree urbane»);- la nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate - Direzione CentraleServizi [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] il 25 maggio2018, prot. n. 105363, ha aggiunto che: «Pertanto, sotto il profilostrettamente catastale, si ritiene che ad ogni unità immobiliare urbana, sedichiarata, deve essere comunque associata una rendita ordinaria che, inconsiderazione della richiamata esenzione stabilita dal citato art. 36 edalle norme connesse alle attività impositive dei Comuni, non è opportunosia sottoposta a rettifica, sempreché la relativa quantificazione sia stataNumero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/2026individuata secondo criteri di ragionevolezza, sulla base delle regoledell’estimo catastale;- secondo il costante orientamento di legittimità non sussiste alcunarelazione tra rendita catastale attribuita ed esenzione dall'imposizionericonosciuta ad un edificio per la sua specifica destinazione d'uso in quantola rendita catastale non costituisce un'imposta né un presuppostod'imposta (Cass., 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., Sez., 19 febbraio 2015,n. 3354; Cass., 12 ottobre 2016, n. 20537). Per cui, l’attribuzione dellarendita non esclude che l’ente possa beneficiare dell’esenzione da untributo in relazione alla speciale destinazione dell’immobile censito incatasto. In tal senso, l’art. 36, comma 3, prima parte, del d.lgs. 22dicembre 1986, n. 917, secondo cui: «Non si considerano produttive direddito, se non sono oggetto di locazione, le unità immobiliari destinateesclusivamente all'esercizio del culto», deve essere riferito al redditocostituente il presupposto delle imposte dirette, non avendo alcunaevidenziata anche dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. 22 dicembre 1986, n.917, che definisce i redditi fondiari come «quelli inerenti ai terreni e aifabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto ediliziourbano»;- ne discende che gli edifici adibiti al culto pubblico sono esentatidalla dichiarazione in catasto, ma, nel caso di inserimento oaggiornamento del classamento, soggiacciono sempre all’attribuzione diuna rendita, sia pure a soli fini statistico–inventariali.6. Ad avviso di questo Collegio tale orientamento va in questa sederibadito non apparendo, peraltro, decisive, in senso contrario, leconsiderazioni svolte dalla parte controricorrente.6.1. Va osservato, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] assume, insintesi, richiamando il decisum dei giudici territoriali, che nel caso degliNumero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/2026edifici di culto, non essendo considerati gli stessi, di per sé, produttivi direddito in base all’art. 36 del d.P.R. n. 917 del 1986, se non sono oggettodi locazione, sarebbe preclusa la possibilità di attribuire una renditacatastale, neppure con finalità inventariali. Ciò sarebbe confermatodall’art. 5 del r.d.l. n. 652/1939, per il quale un immobile inadatto aprodurre un reddito non potrebbe essere iscritto in catasto, e dall’art. 6del medesimo r.d.l., che comprende nell’elenco di tipologie di immobili nonespressivi di reddito per loro natura, dispensati dall’iscrizione in catastoed, altresì, dalla massima 59 contenuta nella Circolare n. 134 del 1941 delMinistero delle finanze e dalla circolare dell'Agenzia del territorio n.6/2012 del 30 novembre 2012, ora assurta a legge ex art.1, comma 244,n. 190/2014, qualificandola norma di rango superiore.Secondo le norme citate, quindi, a dire della controricorrente, per lamaggior parte degli immobili ricadenti all’interno delle categorie D ed E èrichiesta l’attribuzione della rendita con metodo diretto, tuttavia, nellospecifico caso riferito ai luoghi di culto (E/7), stante la loro funzione qualiopere pubbliche a servizio della collettività e la loro oggettiva incapacità diprodurre reddito, in quanto autonomia funzionale e reddituale, ladeterminazione della rendita avviene in un solo caso, quello in cuil’immobile sia oggetto di un contratto di locazione. Evidenzia che il fulcrodell’argomentazione dell’Agenzia ricorrente risiede nell’art. 3, comma 2,del d.m. n. 28/1998, il quale elenca alcune tipologie di immobili daiscrivere in catasto senza attribuzione di rendita (es. fabbricati in corso dicostruzione, lastrici solari), tesi che non considera che il d.m. citato è unafonte normativa secondaria (regolamento) e, come tale, non puòderogare, modificare o abrogare le disposizioni contenute in fonti di rangoprimario, quali il r.d.l. n. 652/1939 e il d.P.R. n. 1142/1949.La controricorrente lamenta inoltre che sarebbe stata discriminataper effetto della decisione impugnata, anche rispetto ad altri culti presentinel territorio.Numero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/20266.2. Giova ribadire che questa Corte ha più volte chiarito che larendita catastale attribuita ad un immobile adibito all’esercizio del cultonon è un tributo né un presupposto di imposizione fiscale, ma ha unvalore tecnico-estimativo legato all’iscrizione nel catasto. Ciò implica chel’attribuzione di una rendita non incide sull’imponibilità fiscaledell’immobile ai fini dei tributi diretti e locali, nel senso che l’esenzionelegata alla specifica destinazione dell’immobile non viene meno per il solofatto che l’immobile ha una rendita catastale positiva. Sulla distinzioneontologica tra rendita catastale e presupposto d’imposta occorre ricordareche è principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che la renditacatastale costituisca un valore tecnico-patrimoniale, funzionaleall’inventariazione e classificazione del patrimonio immobiliare, e nonintegri di per sé né un tributo né un autonomo presupposto impositivo. Èstato reiteratamente affermato che non sussiste alcuna relazione tra larendita catastale attribuita e l’esenzione dall’imposizione riconosciuta a unedificio per la sua specifica destinazione d’uso, in quanto la renditacatastale non costituisce un’imposta né un presupposto d’imposta, sullascorta dei principi giurisprudenziali sopra richiamati. Ne deriva chel’attribuzione di una rendita catastale non determina né può determinarela trasformazione di un immobile esente in immobile imponibile.L’esenzione fiscale degli edifici destinati esclusivamente al culto deriva,quindi, dalla loro destinazione oggettiva e funzionale, non dalla loroiscrizione o meno in catasto, né dall’ammontare della renditaeventualmente attribuita. Pertanto, l’eventuale presenza di renditacatastale non incide l’esenzione, non costituisce elemento idoneo adimostrare l’esistenza di capacità contributiva e non integra un autonomofatto generatore di imposta.6.3. Fatta tale necessaria premessa, occorre evidenziare che, adavviso di questo Collegio, non appare condivisibile la lettura delledisposizioni normative in questione fatta propria dai giudici d’appello eNumero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/2026sulla quale la [OSCURATO:PERSONA] ha insistito sulla base delle considerazionisopra formulate. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di II gradoha ritenuto che fosse stata comunque indicata una rendita, ancorché paria zero, e ciò in palese violazione del D.M. n. 701/1994; inoltre hainterpretato il medesimo decreto nel senso della necessaria accettazionedella richiesta, salva successiva rettifica del contenuto, in contrasto conl’art. 1 del D.M. n. 701/1994, che indica gli elementi specifici – tra i qualila rendita catastale – della dichiarazione del contribuente, e con l'art. 3,comma 2, D.M. n. 28/1998 che, come innanzi rilevato, non ha ricompresogli edifici destinati al culto pubblico tra le unità che si possono iscrivere incatasto senza attribuzione di rendita. Deve quindi ritenersi, anche alla lucedel richiamato indirizzo giurisprudenziale, che la dichiarazione devesempre indicare una rendita catastale con valore diverso da zero.Va pertanto ribadito che in base alla normativa catastale soprarichiamata se è vero che l’art. 6 del r.d.l. n. 652/ 1939, comma 3, e l’art.36 del d.P.R. n. 917/1986 esentino gli edifici di culto sia dall’imposizione,in ragione della loro specifica destinazione d’uso, sia dall’iscrizione incatasto in ragione della mancanza di produttività in assenza di locazione,tali esenzioni non implicano l’esclusione della facoltà dell’ente religioso diprocedere a dichiarazione al catasto ai fini civilistici e gestionali ed, inquesta diversa ipotesi, subentra l’applicazione delle norme appositamentecontemplate volte a realizzare il coordinamento con i principi vigenti inmateria di attribuzione della rendita catastale nelle ipotesi di esenzionepreviste in relazione a particolari tipologie di beni.6.4. Qualora, quindi, il proprietario proceda alla dichiarazione ovenga effettuata la variazione catastale – così come avvenuto nellafattispecie - l’immobile deve necessariamente essere censito secondo leregole generali, sulla scorta delle norme catastali di riferimento, fra cui ild.m. 28/1998, con attribuzione di rendita.Numero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/20266.5. Occorre, quindi, muovere dalle citate norme integrative di cui ald.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994, che disciplinano talecoordinamento nel caso specifico dell’iscrizione in catasto di un beneesentato, ammesso dall’ordinamento su iniziativa del proprietario e ai finicivilistici, con indicazione da parte dello stesso di quella che ritenga esserela rendita attribuibile.Nella fattispecie in esame, sulla scorta delle norme integrative soprarichiamate, emerge chiaramente che per gli edifici di culto non locati,l’eventuale iscrizione in catasto ai fini civili non prescinde dall’attribuzionedi una rendita, non essendo individuata la relativa fattispecie nell’appositoelenco dei beni ritenuti suscettibili di iscrizione senza rendita (art. 3, d.m.n. 28 del 1998), disposizione speciale non suscettibile di applicazioneanalogica.Ciò risulta, peraltro, logico e comprensibile tenuto conto dellaformulazione dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 da cui emerge cheper la sussistenza del reddito di fabbricati non è necessaria l’effettivaproduttività del bene, essendo soltanto richiesta la “suscettibilità del benea produrla”.Nel caso degli edifici di culto tale suscettibilità è pacificamentesussistente e connessa alla (potenziale) locazione dell’immobile,condizione che ancorché possa non essere concreta e attuale, non di menopotrebbe realizzarsi in futuro, consentendo la valorizzazione di unarendita.6.6. Nemmeno le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia delterritorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, citata dalla partecontroricorrente, relative alle modalità di determinazione della renditacatastale degli immobili delle categorie speciali (D) e particolari (E),possono, per loro natura e contenuti, ritenersi preminenti né configurareun mezzo per orientare l’interpretazione della disciplina catastale dei benidi culto.Numero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/2026Come è dato desumere dal contenuto di detta circolare, la stessadetta istruzioni finalizzate a fornire genericamente, sul piano pratico-applicativo, le modalità di redazione delle dichiarazioni, e non a fissare ladisciplina dei casi specifici che è, invece, riservata, nel caso dei beni diculto, al complesso delle norme sopra richiamate, rispetto alle quali lemodalità di redazione risultano meramente strumentali.In particolare, non è corretto ragionare in termini di gerarchia dellefonti normative, posto che le disposizioni ricomprese nella categoria E/7 –beni destinati al culto di cui al d.m. n. 28 del 1998 e al d.m. n. 701 del1994, che prevedono l’attribuzione di un valore ai beni iscritti in catastoanche in assenza di rendita catastale non si pongono né in un rapporto disubordinazione né di prevalenza rispetto alla circolare n. 6/2012dell’Agenzia delle Entrate.Le due fonti operano, infatti, su piani differenti della disciplina: dauna parte, le norme relative alla categoria E/7 si limitano a stabilire che,ai fini dell’imposizione fiscale, anche i beni censiti in catasto ma privi direndita catastale debbano, comunque, essere valorizzati, introducendo,dunque, un criterio di rilevanza fiscale del bene sia pure a fini inventariali;sotto altro profilo, la circolare n. 6/2012 interviene esclusivamente suldiverso e successivo versante tecnico-estimativo, fornendo indicazionioperative circa le metodologie da adottare per l’attribuzione della renditacatastale nei casi in cui essa debba essere determinata. Ne discende chele due normative non interferiscono fra di loro, atteso che le stessedisciplinano profili differenti e tra loro complementari della medesimamateria: le prime attengono al presupposto di rilevanza fiscale del bene econcernono l’an della valorizzazione fiscale del bene, mentre la circolaresuddetta si limita a dettare criteri tecnico-estimativi per la determinazionedella rendita catastale e, quindi, attiene al quomodo della determinazionedella rendita.Numero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/20267. Sotto altro profilo deve rilevarsi che, come condivisibilmentededotto dall’Ufficio ricorrente, l’art. 10 r.d.l. 652/1939, in vigore dal 9giugno 1948, per effetto delle modifiche di cui all’art. 2 d.lgs. 514/1948così dispone: “La rendita catastale delle unità immobiliari costituite daopifici ed in genere dai fabbricati di cui all' art. 28 della legge 8 giugno1936, n. 1231 costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale ocommerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenzesuddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta perogni singola unità. 2. Egualmente si procede per la determinazione dellarendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili incategorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.L’art. 8 d.P.R. 1142/1949 in tema di “Accertamento di immobili adestinazione speciale o particolare” in vigore dal 19 marzo 1950, a suavolta, prevede: “La classificazione non si esegue nei riguardi dellecategorie comprendenti unità immobiliari costituite da opifici ed in generedai fabbricati previsti nell' art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231,costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale enon suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senzaradicali trasformazioni. Parimenti non si classificano le unità immobiliariche, per la singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili inclassi, quali stazioni per servizi di trasporto terrestri e di navigazioneinterna, marittimi ed aerei, fortificazioni, fari, fabbricati destinatiall'esercizio pubblico del culto, costruzioni mortuarie, e simili” ed ilsuccessivo art. 30 avente ad oggetto “Determinazione della renditacatastale di immobili a destinazione speciale o particolare” precisa: “Letariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art.8.Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a talicategorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.Con riferimento agli edifici in questione la rendita va, dunque,sempre attribuita risultando, “in parte qua” superate, per effetto dellaNumero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/2026normativa sopravvenuta citata, le richiamate “Istruzioni” del 1941,ritenute decisive ai fini che occupano da parte controricorrente.8. Quindi risulta palese che, nel caso di specie, l’attribuzione di unarendita diversa da zero sia dovuta alla corretta interpretazione del quadronormativo di riferimento valevole nella generalità dei casi in relazione aibeni di culto e tale orientamento non contrasta con i principi costituzionalidi capacità contributiva (art. 53 Cost.), di ragionevolezza e proporzionalitàdell’imposizione e di tutela costituzionale della libertà religiosa e del culto(artt. 8 e 19 Cost.).9. Né vengono in rilievo questioni relative alla violazione dellanormativa sovranazionale di cui agli artt. 9, 11, 14 [OSCURATO:PERSONA] diritti dell’uomo, art.1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea edart. 10 [OSCURATO:PERSONA] in ragione di condottediscriminatorie e non imparziali dell’Agenzia rispetto agli altri edifici diculto accettati dall’ Ufficio.9.1. Come già rilevato da questa Corte, con la pronunzia n.20396/2025 relativa ad un giudizio in cui era parte la CongregazioneCristiana dei Testimoni di Geova, non sono chiare le ragioni per cuidovrebbe venire in rilievo, nel caso di specie, la Convenzione EDU, attesoche si verte in materia fiscale, che è, in linea generale, sottratta dallanozione di diritti civili (cfr. Corte EDU, Ferrazzini c Italia).Si citano, peraltro, talune decisioni della Corte di Strasburgo, masenza spiegare quale rilievo, in concreto, possano avere nel caso di specie.Invero se da un verso non è dato comprendere sotto quale profilo lanormativa in esame, per come interpretata, si porrebbe quale ostacolo alperseguimento di scopi religiosi, la parte controricorrente evoca profili didiscriminazione religiosa che non appaiono in discussione nel caso dispecie atteso che, nel presente giudizio, si tratta semplicemente di unavviso di rettifica del valore dichiarato rispetto ad ud edificio adibito alculto rientrante nella categoria E/7, questione di applicazione generale neiNumero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/2026confronti di tutti i potenziali contribuenti, e del tutto avulsa dalla religioneprofessata dell’ente interessato.10. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado non si èstata comunque indicata una rendita, ancorché pari a zero, e ciò in paleseviolazione del D.M. n. 701/1994. Parimenti non condivisibile, anche allaluce del richiamato orientamento giurisprudenziale, è l’interpretazione delmedesimo decreto nel senso della necessaria accettazione della richiesta,salva successiva rettifica del contenuto, atteso che l’art. 1 del D.M. n.701/1994 indica gli elementi specifici – tra i quali la rendita catastale –della dichiarazione del contribuente, e che l'art. 3, comma 2, D.M. n.28/1998, come innanzi rilevato, non ha ricompreso gli edifici destinati alculto pubblico tra le unità che si possono iscrivere in catasto senzasistema vigente - per i luoghi di culto - dell'attribuzione di una renditacatastale, alla luce della vigente normativa e dell’indirizzogiurisprudenziale richiamato.10.1. In conclusione il ricorso va accolto dovendosi ribadire ilseguente principio di diritto: «In ipotesi di dichiarazione o variazionecatastale di edifici adibiti al culto pubblico, l’immobile devenecessariamente essere censito secondo le regole generali sulla scortadelle norme catastali di riferimento ed atteso che i predetti edifici nonrientrano tra gli immobili iscrivibili in catasto senza attribuzione di renditadi cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, la dichiarazioneper l'accertamento di immobili urbani di nuova costruzione (ex art. 56 delregolamento di cui al d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142), ovvero ladichiarazione di variazione (ex art. 20 del r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, comesostituito dall'art. 2 del d.lgs. 8 aprile 1948, n. 514), devono contenere laproposta di attribuzione della categoria e della rendita che non può essereNumero registro generale 16869/2024Numero sezionale 2817/2026Numero di raccolta generale 13632/2026Data pubblicazione 11/05/2026pari a zero (in quanto unità a “destinazione particolare”) e sono soggetteal controllo dell’amministrazione finanziaria anche in vista delladeterminazione, seppure a soli fini statistico–inventariali, della renditadefinitiva, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del d.m. 19 aprile 1994, n.701».10.2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso ela cassazione della sentenza impugnata; inoltre, non richiedendosi, per larisoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ex art. 384, primo comma, ultima parte,c.p.c., con il rigetto del ricorso originario della Congregazionecontribuente.10.3. La peculiarità della questione controversa, prima d’oggi nonancora oggetto di un orientamento consolidato, giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta il ricorso originario della contribuente.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data26.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]