Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21178/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza attenuante in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01).

Nel caso di specie, il valore dei beni sottratti ammonta a circa euro 2.400, certamente non riconducibile ad un'ipotesi di irrilevanza secondo il senso comune;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la concessione della circostanza attenuante in esame presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrilevante (Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 01). Nel caso di specie, il valore dei beni sottratti ammonta a circa euro 2.400, certamente non riconducibile ad un'ipotesi di irrilevanza secondo il senso comune; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 april
Sentenza Cassazione n. 21178/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris