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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2025

Cassazione n. 15064/2026

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mo - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 10/06/2025;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiestodi dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 10/06/2025 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenzaemessa in data 20 marzo 2023 dal Tribunale di Trapani, di condanna dell’imputato per il reatodi usura commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] lo Capo da settembre 2012 a luglio2015.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, formulando adue motivi.2.1.

Con il primo motivo, deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.,erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 644 c.p., nonché omessamotivazione in ordine al primo motivo “specifico e certosinamente enucleato, dell’atto diappello” (p. 5 ricorso); nel dettaglio, la difesa osserva che i tassi soglia per il quarto trimestredegli anni 2012, 2013 e 2014 non sarebbero stati superati (essendo rimasti tra il 14,00% e il17,2635%) e che non rileverebbero i tassi soglia per valutare l’ipotesi di c.d.

“usura inconcreto”; sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apodittica, né è statadisposta una perizia, pur a fronte della “certezza dei dati forniti dalla difesa” e della“confusione creata dal perito del giudice di primo grado” (p.6 ricorso).2.2.

Con il secondo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.,erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione in relazione agli artt. 533 cod.e530, comma 2, proc.pen., con riferimento alla richiesta di assoluzione per ragionevole dubbio oper insufficienza di prova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi di ricorso – trattati congiuntamente per le reciproche interazioni - sonoinammissibili perché generici e non consentiti, in quanto reiterano le censure già dedotte con ilgravame e non si confrontano con le risposte formulate dalla Corte di appello, invocando unadiversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda processuale e una rivalutazione delcompendio probatorio che, in assenza di travisamenti e di manifeste illogicità, esulano dalsindacato di legittimità.2.

In via preliminare, si deve osservare che Corte di appello, con motivazione logica edesaustiva, ha condiviso la puntuale ricostruzione della condotta del primo giudice.

Al riguardo,non va trascurato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di cd.

"doppiaconforme", le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano avicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (ex multis sez. 3, n. 13926dell’1dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, Rv. 252615), con la conseguenza che le duesentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpodecisionale, a maggior ragione quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiaritenella decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218-01; Sez. 3, n.13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992,Musumeci, Rv. 191229-01).2.1.

Il ricorrente, invero, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc.pen., invoca una rilettura del materiale probatorio, preclusa alla competenza di questa Corte.Va ribadita l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza,la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentandotutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice delmerito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).D’altronde, l’omesso esame di un motivo di appello da partedel giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione, ogni qualvolta, pur inmancanza di un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con lastruttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridicheche compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (in tal senso, ex plurimis, daultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01).2.2.

La Corte di appello, richiamando la pronuncia di primo grado, ha puntualmenteevidenziato il contesto nel quale la condotta illecita contestata è maturata, gli elementi diriscontro, dichiarativi e documentali, l’esito della perizia svoltasi in primo grado, e haindividuato la natura usuraria del tasso praticato dall’imputato, emergente in modo chiaro dadette risultanze, a fronte delle quali la difesa si è limitata ad una contrapposta affermazione inmerito ai tassi soglia nei periodi in questione, facendo mero riferimento astratto alla disciplinalegale in tema di interessi usurari.

In particolare, la sentenza impugnata, esaminando edespressamente confutando le deduzioni difensive, ha condiviso le valutazioni del giudice diprimo grado con specifico riferimento al tema dell’attendibilità delle dichiarazioni della personaoffesa, riscontrate documentalmente (assegni rinvenuti in possesso dell'imputato, matrici diassegni conservate dalla persona offesa, contenuto delle conversazioni intercettate),deiparametri di valutazione nella determinazione degli interessi usurari (superiori al tasso sogliaper il quarto trimestre degli anni 2012, 2013 e 2014 e prossimi al tasso soglia in relazione alterzo trimestre 2012, ossia 17,37% a fronte di un tasso soglia del 17,48%), della sproporzionetra le prestazioni (a fronte del prestito originario di 80.000,00 euro, veniva pattuita entrol’anno successivo la somma di 95.000,00 euro, con ulteriore proroga di un anno con dazione inpiù di euro 14.900,00 con ulteriore proroga di una anno e versamento in più di euro17.500,00) e della consapevolezza in capo all’imputato della situazione di difficoltà economicadella parte offesa (pp. 2-3 sentenza impugnata).

In relazione a quest’ultimo elemento, varilevato che, ai sensi del terzo comma, secondo periodo, dell’art. 644 cod. pen., «la leggestabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

Sono altresì usurari gliinteressi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alleconcrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultanocomunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, […], quando chi liha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria».

Va precisato chequeste «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima integrano la materialitàdel reato anche a prescindere dal superamento dei tassi soglia previsti (e consistono in unasituazione meno grave dello “stato di bisogno”, pure debitamente contestato e accertato; cfr.Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962-01) e che, nella vicenda per cui siprocede, le stesse sono state adeguatamente rimarcate dalla sentenza impugnata conmotivazione logica e non apparente.

In particolare, la Corte d’appello ha puntualmentemotivato su tale situazione, ritenendo “sproporzionata” la pattuizione degli interessi nel terzotrimestre 2012, molto vicini al tasso soglia, tenuto conto che la persona offesa avevasostenuto ingenti costi per la ristrutturazione di un ristorante, non aveva più accesso almercato creditizio e in quel momento, nonostante i ricavi, non era in grado di coprire né i costiordinari (fornitori e lavoratori) né quelli straordinari (lavori di ristrutturazione della propria3.

Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la regola di giudizio invocata dalricorrente, compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», rileva in sede dilegittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nell'illogicità manifesta e decisivadella motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonomavalutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01).Nlcaso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto, sulla base di plurimi elementi, la responsabilitàdel ricorrente per i reati di usura contestati, con motivazione logica e non apparente a frontedella quale le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare violazioni di legge o vizimotivazionali effettivamente riconducibili a una delle categorie indicate nella lett. e) del comma1 dell'art. 606 cod. proc. pen., si appalesano, piuttosto, come dirette a ottenere una diversainterpretazione e valutazione del contenuto del complessivo compendio probatorio, pergiungere ad una diversa conclusione in ordine alla valenza di esso; il che, come si è detto, nonè possibile fare in sede di legittimità.4.

Per tutto quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannatoal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mo - di fiducia;avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo emessa in data 10/06/2025;preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiestodi dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 10/06/2025 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenzaemessa in data 20 marzo 2023 dal Tribunale di Trapani, di condanna dell’imputato per il reatodi usura commessa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] lo Capo da settembre 2012 a luglio2015.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, formulando adue motivi.2.1. Con il primo motivo, deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen.,erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 644 c.p., nonché omessamotivazione in ordine al primo motivo “specifico e certosinamente enucleato, dell’atto diappello” (p. 5 ricorso); nel dettaglio, la difesa osserva che i tassi soglia per il quarto trimestredegli anni 2012, 2013 e 2014 non sarebbero stati superati (essendo rimasti tra il 14,00% e il17,2635%) e che non rileverebbero i tassi soglia per valutare l’ipotesi di c.d. “usura inconcreto”; sul punto, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe apodittica, né è statadisposta una perizia, pur a fronte della “certezza dei dati forniti dalla difesa” e della“confusione creata dal perito del giudice di primo grado” (p.6 ricorso).2.2. Con il secondo motivo, il difensore deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.,erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione in relazione agli artt. 533 cod.e530, comma 2, proc.pen., con riferimento alla richiesta di assoluzione per ragionevole dubbio oper insufficienza di prova.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso – trattati congiuntamente per le reciproche interazioni - sonoinammissibili perché generici e non consentiti, in quanto reiterano le censure già dedotte con ilgravame e non si confrontano con le risposte formulate dalla Corte di appello, invocando unadiversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda processuale e una rivalutazione delcompendio probatorio che, in assenza di travisamenti e di manifeste illogicità, esulano dalsindacato di legittimità.2. In via preliminare, si deve osservare che Corte di appello, con motivazione logica edesaustiva, ha condiviso la puntuale ricostruzione della condotta del primo giudice. Al riguardo,non va trascurato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in caso di cd. "doppiaconforme", le motivazioni delle sentenze di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano avicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (ex multis sez. 3, n. 13926dell’1dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, Valerio, Rv. 252615), con la conseguenza che le duesentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpodecisionale, a maggior ragione quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementinuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiaritenella decisione impugnata (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E.,Rv. 277218-01; Sez. 3, n.13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992,Musumeci, Rv. 191229-01).2.1. Il ricorrente, invero, pur nell’alveo formale delineato dall’art. 606, comma 1, cod. proc.pen., invoca una rilettura del materiale probatorio, preclusa alla competenza di questa Corte.Va ribadita l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza,la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentandotutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice delmerito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).D’altronde, l’omesso esame di un motivo di appello da partedel giudice dell’impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione, ogni qualvolta, pur inmancanza di un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamenteassorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con lastruttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridicheche compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (in tal senso, ex plurimis, daultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593-01).2.2. La Corte di appello, richiamando la pronuncia di primo grado, ha puntualmenteevidenziato il contesto nel quale la condotta illecita contestata è maturata, gli elementi diriscontro, dichiarativi e documentali, l’esito della perizia svoltasi in primo grado, e haindividuato la natura usuraria del tasso praticato dall’imputato, emergente in modo chiaro dadette risultanze, a fronte delle quali la difesa si è limitata ad una contrapposta affermazione inmerito ai tassi soglia nei periodi in questione, facendo mero riferimento astratto alla disciplinalegale in tema di interessi usurari. In particolare, la sentenza impugnata, esaminando edespressamente confutando le deduzioni difensive, ha condiviso le valutazioni del giudice diprimo grado con specifico riferimento al tema dell’attendibilità delle dichiarazioni della personaoffesa, riscontrate documentalmente (assegni rinvenuti in possesso dell'imputato, matrici diassegni conservate dalla persona offesa, contenuto delle conversazioni intercettate),deiparametri di valutazione nella determinazione degli interessi usurari (superiori al tasso sogliaper il quarto trimestre degli anni 2012, 2013 e 2014 e prossimi al tasso soglia in relazione alterzo trimestre 2012, ossia 17,37% a fronte di un tasso soglia del 17,48%), della sproporzionetra le prestazioni (a fronte del prestito originario di 80.000,00 euro, veniva pattuita entrol’anno successivo la somma di 95.000,00 euro, con ulteriore proroga di un anno con dazione inpiù di euro 14.900,00 con ulteriore proroga di una anno e versamento in più di euro17.500,00) e della consapevolezza in capo all’imputato della situazione di difficoltà economicadella parte offesa (pp. 2-3 sentenza impugnata). In relazione a quest’ultimo elemento, varilevato che, ai sensi del terzo comma, secondo periodo, dell’art. 644 cod. pen., «la leggestabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gliinteressi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alleconcrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultanocomunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, […], quando chi liha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria». Va precisato chequeste «condizioni di difficoltà economica o finanziaria» della vittima integrano la materialitàdel reato anche a prescindere dal superamento dei tassi soglia previsti (e consistono in unasituazione meno grave dello “stato di bisogno”, pure debitamente contestato e accertato; cfr.Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014, Mussari, Rv. 259962-01) e che, nella vicenda per cui siprocede, le stesse sono state adeguatamente rimarcate dalla sentenza impugnata conmotivazione logica e non apparente. In particolare, la Corte d’appello ha puntualmentemotivato su tale situazione, ritenendo “sproporzionata” la pattuizione degli interessi nel terzotrimestre 2012, molto vicini al tasso soglia, tenuto conto che la persona offesa avevasostenuto ingenti costi per la ristrutturazione di un ristorante, non aveva più accesso almercato creditizio e in quel momento, nonostante i ricavi, non era in grado di coprire né i costiordinari (fornitori e lavoratori) né quelli straordinari (lavori di ristrutturazione della propria3. Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che la regola di giudizio invocata dalricorrente, compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio», rileva in sede dilegittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nell'illogicità manifesta e decisivadella motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonomavalutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01).Nlcaso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto, sulla base di plurimi elementi, la responsabilitàdel ricorrente per i reati di usura contestati, con motivazione logica e non apparente a frontedella quale le doglianze del ricorrente, lungi dall'evidenziare violazioni di legge o vizimotivazionali effettivamente riconducibili a una delle categorie indicate nella lett. e) del comma1 dell'art. 606 cod. proc. pen., si appalesano, piuttosto, come dirette a ottenere una diversainterpretazione e valutazione del contenuto del complessivo compendio probatorio, pergiungere ad una diversa conclusione in ordine alla valenza di esso; il che, come si è detto, nonè possibile fare in sede di legittimità.4. Per tutto quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannatoal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, il 29 gennaio 2026Il Consigliere estensore La PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]