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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 28860/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17120/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, oggi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 522/2023 depositata il 24/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 522 del 24 marzo 2023 con cui la Corte d’Appello di Ancona, haaccolto il gravame in relazione al fondo patrimoniale per violazione del litisconsorzio necessario, mentre lo ha rigettato in relazione agli altri atti dispositivi, così pronunziando: “- dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 22 settembre 2008, trascritto in data 26 settembre 2008; - rimette la causa, previa separazione dalle altre cause connesse, al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; - compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi; -respinge l’appello con riferimento alle altre cause aventi ad oggetto la revocatoria dei seguenti atti: a) atto di compravendita a rogito dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Modena del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trascritto il 23/02/2009, repertorio n. 29245/14228, concluso tra parte acquirente [OSCURATO:SOCIETA]., corrente a Modena (MO) alla [OSCURATO:PERSONA] 320 e parte venditrice sig. [OSCURATO:PERSONA] b) atto di compravendita a rogito dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Loreto (AN), del 24.03.2009, trascritto il 30.03.2009, rep nr 243/151, concluso tra parte acquirente sig. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e parte venditrice sig. [OSCURATO:PERSONA], c) atto di compravendita a rogito dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Loreto (AN), del 24/03/2009, trascritto il 30/03/2009, repertorio n.243/151, concluso tra parte acquirente Madonna delle Api società agricola, corrente a Osimo alla via Montefanese nr 72, e parte venditrice sig. [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per essa, quale sua procuratrice mandataria, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per essa, quale sua procuratrice mandataria, la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., e per essa la procuratrice mandataria la società [OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, oggi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] intimate le altre parti indicate in epigrafe.

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato rispettiva memoria.

La controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato atto che non può considerarsi memoria, stante il difetto dei relativi requisiti di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-nn. 3 e 4, c.p.c., dell’art. 2901, comma 1-n. 2, c.c., in tema di sussistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio in capo ai terzi (scientia et partecipatio fraudis) e conseguente omessa motivazione su fatto decisivo con violazione dell’art. 112 c.p.c.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità delle prove e relativa valutazione”.

Lamenta che la corte di merito non ha congruamente motivato i presupposti soggettivi della revocatoria e censura, in quanto ha reso la seguente motivazione, eccessivamente sintetica ed apodittica: “In buona sostanza si tratta di atti negoziali conclusi con soggetti direttamente riconducibili al disponente i quali non potevano non avere la consapevolezza della qualità di garante dell’odierno appellante e del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale di quest’ultimo avrebbe arrecato ai creditori (ex multis cfr. Cass. 13447/2013).

Nessun dubbio, quindi, anche sulla partecipatio fraudis”.

Lamenta inoltre: “Non v’è infatti chi non veda come nella suddetta ricostruzione manchi completamente il trait d’union tra gli atti di alienazione/acquisto e la asserita cognizione, da parte dei parenti dell’odierno ricorrente, dello stato di difficoltà dell’azienda del genero, circostanza che dalla Corte dorica viene data praticamente per scontata - mediante evidente preconcetto derivante da una inammissibile rilettura ex post degli accadimenti - ad onta della completa assenza di anche un minimo riscontro oggettivo a supporto”.

Conclude affermando che nel sopra delineato contesto di apodittico pregiudizio, la corte dorica avrebbe svolto un ragionamento presuntivo in violazione dei canoni di gravità, precisione, concordanza.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-n. 4, c.p.c., degli artt. 112, 244 e 345 c.p.c. in tema di omessa ammissione dell’interpello dell’attrice, della CTU o ispezione dei luoghi con conseguente omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Lamenta che “Considerato che le presunzioni semplici ammettono sempre la prova contraria, la quale può essere anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta (v.

Cass. Civ., Sez.

III, 31.03.2022, n. 9010), la denegata ammissione di alcune prove motivatamente articolate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (interpello e, CTU e/o ispezione dei luoghi) risulta censurabile viepiù in quanto tanto il Tribunale quanto il Giudice dell’appello non hanno preso alcuna posizione sui ridetti mezzi istruttori, con ciò concretando vizio di motivazione”.

3. Con il terzo motivo denunzia “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-n. 4, c.p.c., degli artt. 112, 132, comma II-n. 4, c.p.c. in tema di omessa motivazione in ordine alle ragioni di gravame contenute nell'atto di appello con riferimento alla condotta delle Banche e alla valutazione/non ammissione dei mezzi istruttori”.

Lamenta che la corte di merito non ha preso espressa posizione sulla mancata ammissione, in prime cure, di mezzi istruttori invero decisivi, che se ammessi, avrebbero condotto ad una decisione diversa.

4. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.

4.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato (a partire da Cass., n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 - 01, sino a Cass., n. 7074 del 20/03/2017) che il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito: (a) qualè stata la decisione di merito; (b) quale avrebbe dovutoessere; (c) quale regola o principio sia stato asseritamente violato.

Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa intuisca qualetipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura ovvero aspecifica e priva di decisività, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Cass., n. 21861 del 30/08/2019; Cass., n. 11255 del 10/05/2018; Cass., n. 10586 del 04/05/2018; Cass., 28/02/2017 n. 5036).

4.2. Orbene, nella specie il ricorrente : sotto la formale invocazione della violazione di legge, svolge in realtà enunciazioni ampiamente discorsive senza ( quantomeno idoneamente ) censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza, che neppure individua; omette di evidenziare in modo specifico il vizio denunciato e di enunziare in modo analitico e specifico le ragioni della relativa decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

Il ricorrente, al fine di corroborare le proprie affermazioni, si dilunga in una ampia ricostruzione delle vicende sottese agli atti di disposizione impugnati con l’azione revocatoria, che invero sono state già ampiamente scrutinate nei pregressi gradi di merito, e finisce sostanzialmente per proporre una sua diversa lettura del fatto e della prova, sollecitando a questa Corte un riesame che è invece estraneo al giudizio di legittimità.

Va infatti ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, a una valutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987).

4.3. Anche l’invocazione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è correttamente dedotta, non solo perché svolta in maniera generica ed assertiva, ma anche e soprattutto perché il ricorrente trascura gli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (v.

Cass., 13/10/2017, n. 24155; Cass, 09/08/2023, n. 24292; Cass., 26/09/2024, n. 25710).

Inoltre, là dove, nel secondo e nel terzo motivo, lamenta la omessa ammissione dei mezzi istruttori, il ricorrente, in disparte il pur non marginale rilievo per cui non prospetta specificatamente se il vizio denunciato sia di omessa pronuncia ovvero di omessa motivazione (sulla distinzione, v.

Cass., 23/10/2024, n. 27551; Cass., n. 6150/2021), non tiene conto dell’orientamento di legittimità secondo cui la motivazione del rigetto delle istanze istruttorie può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., 13/01/2020, n. 326; Cass., 04/07/2024, n. 18299).

4.4. Neppure, infine, le omissioni lamentate dal ricorrente, avuto riguardo al contenuto dei motivi, possono essere ricondotte, secondo gli insegnamenti svolti da Cass., Sez.

Un., 24/07/2013, n. 17931, al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ.

Da un lato, come detto, i motivi non risultano formulati mediante la chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui al citato art.360 cod. proc. civ.

D’altro lato, essendosi nella specie in presenza di c.d. doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non può essere invero nemmeno denunziato, stante il chiaro disposto dell’art. 348-bis, ora art. 360, quartocomma, cod. proc. civ.

5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.200,00 ( di cui euro 11.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; in complessivi euro 10.200,00 (di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 1 0.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17120/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la procuratrice mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, oggi [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 522/2023 depositata il 24/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 522 del 24 marzo 2023 con cui la Corte d’Appello di Ancona, haaccolto il gravame in relazione al fondo patrimoniale per violazione del litisconsorzio necessario, mentre lo ha rigettato in relazione agli altri atti dispositivi, così pronunziando: “- dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara l’inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data 22 settembre 2008, trascritto in data 26 settembre 2008; - rimette la causa, previa separazione dalle altre cause connesse, al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 c.p.c.; - compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi; -respinge l’appello con riferimento alle altre cause aventi ad oggetto la revocatoria dei seguenti atti: a) atto di compravendita a rogito dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Modena del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trascritto il 23/02/2009, repertorio n. 29245/14228, concluso tra parte acquirente [OSCURATO:SOCIETA]., corrente a Modena (MO) alla [OSCURATO:PERSONA] 320 e parte venditrice sig. [OSCURATO:PERSONA] b) atto di compravendita a rogito dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Loreto (AN), del 24.03.2009, trascritto il 30.03.2009, rep nr 243/151, concluso tra parte acquirente sig. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e parte venditrice sig. [OSCURATO:PERSONA], c) atto di compravendita a rogito dott. [OSCURATO:PERSONA], Notaio in Loreto (AN), del 24/03/2009, trascritto il 30/03/2009, repertorio n.243/151, concluso tra parte acquirente Madonna delle Api società agricola, corrente a Osimo alla via Montefanese nr 72, e parte venditrice sig. [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per essa, quale sua procuratrice mandataria, la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per essa, quale sua procuratrice mandataria, la società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., e per essa la procuratrice mandataria la società [OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, oggi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] intimate le altre parti indicate in epigrafe. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente e le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno depositato rispettiva memoria. La controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato atto che non può considerarsi memoria, stante il difetto dei relativi requisiti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-nn. 3 e 4, c.p.c., dell’art. 2901, comma 1-n. 2, c.c., in tema di sussistenza del requisito della consapevolezza del pregiudizio in capo ai terzi (scientia et partecipatio fraudis) e conseguente omessa motivazione su fatto decisivo con violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. in tema di presunzioni semplici e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di disponibilità delle prove e relativa valutazione”. Lamenta che la corte di merito non ha congruamente motivato i presupposti soggettivi della revocatoria e censura, in quanto ha reso la seguente motivazione, eccessivamente sintetica ed apodittica: “In buona sostanza si tratta di atti negoziali conclusi con soggetti direttamente riconducibili al disponente i quali non potevano non avere la consapevolezza della qualità di garante dell’odierno appellante e del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale di quest’ultimo avrebbe arrecato ai creditori (ex multis cfr. Cass. 13447/2013). Nessun dubbio, quindi, anche sulla partecipatio fraudis”. Lamenta inoltre: “Non v’è infatti chi non veda come nella suddetta ricostruzione manchi completamente il trait d’union tra gli atti di alienazione/acquisto e la asserita cognizione, da parte dei parenti dell’odierno ricorrente, dello stato di difficoltà dell’azienda del genero, circostanza che dalla Corte dorica viene data praticamente per scontata - mediante evidente preconcetto derivante da una inammissibile rilettura ex post degli accadimenti - ad onta della completa assenza di anche un minimo riscontro oggettivo a supporto”. Conclude affermando che nel sopra delineato contesto di apodittico pregiudizio, la corte dorica avrebbe svolto un ragionamento presuntivo in violazione dei canoni di gravità, precisione, concordanza. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-n. 4, c.p.c., degli artt. 112, 244 e 345 c.p.c. in tema di omessa ammissione dell’interpello dell’attrice, della CTU o ispezione dei luoghi con conseguente omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 112 c.p.c.”. Lamenta che “Considerato che le presunzioni semplici ammettono sempre la prova contraria, la quale può essere anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta (v. Cass. Civ., Sez. III, 31.03.2022, n. 9010), la denegata ammissione di alcune prove motivatamente articolate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (interpello e, CTU e/o ispezione dei luoghi) risulta censurabile viepiù in quanto tanto il Tribunale quanto il Giudice dell’appello non hanno preso alcuna posizione sui ridetti mezzi istruttori, con ciò concretando vizio di motivazione”. 3. Con il terzo motivo denunzia “Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma I-n. 4, c.p.c., degli artt. 112, 132, comma II-n. 4, c.p.c. in tema di omessa motivazione in ordine alle ragioni di gravame contenute nell'atto di appello con riferimento alla condotta delle Banche e alla valutazione/non ammissione dei mezzi istruttori”. Lamenta che la corte di merito non ha preso espressa posizione sulla mancata ammissione, in prime cure, di mezzi istruttori invero decisivi, che se ammessi, avrebbero condotto ad una decisione diversa. 4. I motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 4.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato (a partire da Cass., n. 4741 del 04/03/2005, Rv. 581594 - 01, sino a Cass., n. 7074 del 20/03/2017) che il ricorso per cassazione è un atto nel quale si richiede al ricorrente di articolare un ragionamento sillogistico così scandito: (a) qualè stata la decisione di merito; (b) quale avrebbe dovutoessere; (c) quale regola o principio sia stato asseritamente violato. Questa Corte, infatti, può conoscere solo degli errori correttamente censurati, ma non può rilevarne d’ufficio, né può pretendersi che essa intuisca qualetipo di censura abbia inteso proporre il ricorrente, quando questi esponga le sue doglianze con tecnica scrittoria oscura ovvero aspecifica e priva di decisività, come si è già ripetutamente affermato (da ultimo, in tal senso, Cass., n. 21861 del 30/08/2019; Cass., n. 11255 del 10/05/2018; Cass., n. 10586 del 04/05/2018; Cass., 28/02/2017 n. 5036). 4.2. Orbene, nella specie il ricorrente : sotto la formale invocazione della violazione di legge, svolge in realtà enunciazioni ampiamente discorsive senza ( quantomeno idoneamente ) censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza, che neppure individua; omette di evidenziare in modo specifico il vizio denunciato e di enunziare in modo analitico e specifico le ragioni della relativa decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Il ricorrente, al fine di corroborare le proprie affermazioni, si dilunga in una ampia ricostruzione delle vicende sottese agli atti di disposizione impugnati con l’azione revocatoria, che invero sono state già ampiamente scrutinate nei pregressi gradi di merito, e finisce sostanzialmente per proporre una sua diversa lettura del fatto e della prova, sollecitando a questa Corte un riesame che è invece estraneo al giudizio di legittimità. Va infatti ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, dietro l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, miri, in realtà, a una valutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, atteso che il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. n. 34476; Cass., 4 marzo 2021, n. 5987). 4.3. Anche l’invocazione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non è correttamente dedotta, non solo perché svolta in maniera generica ed assertiva, ma anche e soprattutto perché il ricorrente trascura gli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico - giuridica della pronuncia (v. Cass., 13/10/2017, n. 24155; Cass, 09/08/2023, n. 24292; Cass., 26/09/2024, n. 25710). Inoltre, là dove, nel secondo e nel terzo motivo, lamenta la omessa ammissione dei mezzi istruttori, il ricorrente, in disparte il pur non marginale rilievo per cui non prospetta specificatamente se il vizio denunciato sia di omessa pronuncia ovvero di omessa motivazione (sulla distinzione, v. Cass., 23/10/2024, n. 27551; Cass., n. 6150/2021), non tiene conto dell’orientamento di legittimità secondo cui la motivazione del rigetto delle istanze istruttorie può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass., 13/01/2020, n. 326; Cass., 04/07/2024, n. 18299). 4.4. Neppure, infine, le omissioni lamentate dal ricorrente, avuto riguardo al contenuto dei motivi, possono essere ricondotte, secondo gli insegnamenti svolti da Cass., Sez. Un., 24/07/2013, n. 17931, al vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Da un lato, come detto, i motivi non risultano formulati mediante la chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consentano al giudice di legittimità di individuare la volontà dell’impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzo d’impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente, ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi di cui al citato art.360 cod. proc. civ. D’altro lato, essendosi nella specie in presenza di c.d. doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non può essere invero nemmeno denunziato, stante il chiaro disposto dell’art. 348-bis, ora art. 360, quartocomma, cod. proc. civ. 5. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso. 6. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 11.200,00 ( di cui euro 11.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; in complessivi euro 10.200,00 (di cui euro 10.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in complessivi euro 10.200,00 ( di cui euro 1 0.000,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
Sentenza Cassazione n. 28860/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris