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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 05397/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 13/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella cilegli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], condannato, all'esito del giudizio di primo grado, per i reati di cui agli artt. 74-73 d.

P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.2.1.

Con il primo si deduce vizio di motivazione; il Tribunale non si sarebbe pronunciato in ordine alla possibilità di concedere gli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico e neppure sulla attualità del pericolo di recidiva, essendosi limitato a richiamare l'intervenuta sentenza di condanna, senza tuttavia valutare gli elementi portati alla sua cognizione dalla difesa, quali lo stato di incensuratezza dell'imputato, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la protrazione dello stato detentivo da un anno e cinque mesi e il decorso del tempo dalla commissione dei fatti (giugno 2018- dicembre 2019).

2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.; il Tribunale avrebbe argomentato sul piano della gravità indiziaria cosi violando il principio devolutivo, atteso che, invece, l'oggetto del motivo di appello riguardava solo l'attenuazione delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.

2. Il Tribunale ha spiegato come, rispetto al giudicato cautelare formatosi- non contestato dal ricorrente - l'unico elemento sopravvenuto sia costituito, oltre al decorso del tempo, dalla condanna dell'imputato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione.

In tale contesto, al fine di evidenziare lo spessore delle esigenze cautelari da neutralizzare, il Tribunale, senza violare il principio devolutivo, ha richiamato le considerazioni compiute in sede di riesame in cui, in ragione del quadro indiziario, erano state indicate con puntualità le ragioni per cui la custodia cautelare fosse l'unica misura adeguata alle ravvisate esigenze cautelari e proporzionata al fatto.

Si è spiegato inoltre come il tempo trascorso in detenzione carceraria (un anno e quattro mesi) non sia di per sé rilevante al fine di superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del carattere neutro della condotta tenuta dall'imputato in carcere.

Rispetto a tale quadro di riferimento, i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, avendo il ricorrente chiesto, da una parte, di valutare nuovamente una serie di elementi (stato di incensuratezza, distanza temporale tra i fatti e data dell'arresto) già in precedenza correttamente considerati, e, dall'altra, di valorizzare il mero decorso del tempo, ovvero altri elementi non decisivi - quali il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o la condotta in concreto tenuta durante il periodo di detenzione.4.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, 111 novembre 2021 Il C igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente etro Silves

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 13/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Lecce ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella cilegli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], condannato, all'esito del giudizio di primo grado, per i reati di cui agli artt. 74-73 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi.2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; il Tribunale non si sarebbe pronunciato in ordine alla possibilità di concedere gli arresti domiciliari con l'uso del braccialetto elettronico e neppure sulla attualità del pericolo di recidiva, essendosi limitato a richiamare l'intervenuta sentenza di condanna, senza tuttavia valutare gli elementi portati alla sua cognizione dalla difesa, quali lo stato di incensuratezza dell'imputato, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la protrazione dello stato detentivo da un anno e cinque mesi e il decorso del tempo dalla commissione dei fatti (giugno 2018- dicembre 2019). 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen.; il Tribunale avrebbe argomentato sul piano della gravità indiziaria cosi violando il principio devolutivo, atteso che, invece, l'oggetto del motivo di appello riguardava solo l'attenuazione delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile. 2. Il Tribunale ha spiegato come, rispetto al giudicato cautelare formatosi- non contestato dal ricorrente - l'unico elemento sopravvenuto sia costituito, oltre al decorso del tempo, dalla condanna dell'imputato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione. In tale contesto, al fine di evidenziare lo spessore delle esigenze cautelari da neutralizzare, il Tribunale, senza violare il principio devolutivo, ha richiamato le considerazioni compiute in sede di riesame in cui, in ragione del quadro indiziario, erano state indicate con puntualità le ragioni per cui la custodia cautelare fosse l'unica misura adeguata alle ravvisate esigenze cautelari e proporzionata al fatto. Si è spiegato inoltre come il tempo trascorso in detenzione carceraria (un anno e quattro mesi) non sia di per sé rilevante al fine di superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto conto del carattere neutro della condotta tenuta dall'imputato in carcere. Rispetto a tale quadro di riferimento, i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità, avendo il ricorrente chiesto, da una parte, di valutare nuovamente una serie di elementi (stato di incensuratezza, distanza temporale tra i fatti e data dell'arresto) già in precedenza correttamente considerati, e, dall'altra, di valorizzare il mero decorso del tempo, ovvero altri elementi non decisivi - quali il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o la condotta in concreto tenuta durante il periodo di detenzione.4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att., cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 111 novembre 2021 Il C igliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente etro Silves
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