CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31385/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13175/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Grimaldi –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilioeletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessio –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso la sentenza n. 26 3 7 /202 0 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 29 ottobre 2020. OPPOSIZIONE A [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 13175/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso la cartella di pagamento notificatale da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui, in corso di causa, è ope legis succedutaAgenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]) per il soddisfo di un credito del Comune di [OSCURATO:PERSONA], causalmente ascritto a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; a suffragio dell’impugnativa, addusse l’omessa notificazione dei verbali di accertamento prodromici alla cartella di pagamento; l’adito Giudice di pace accolse l’opposizione; sull’interposto appello dall’ente comunale, la decisione in epigrafe indicata, rilevato lo sgravio dei verbali operato dall’ente creditore in pendenza della lite di secondo grado, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e regolato le spese di lite secondo soccombenza virtuale, con condanna del Comune alla rifusione di esse; ricorre per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; non svolge difese in grado di legittimità Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA]; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato in diritto il primo motivo, per violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto (artt. 100, 276, 277 e 329 cod. proc. civ.; art. 24Cost.) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., censura la declaratoria di cessazione della materia del contendere: parte ricorrente assume che l’operato sgravio costituiva doverosa ottemperanza alla pronuncia di prime cure e non già acquiescenza alla stessa, sicché permaneva interesse alla decisione nel merito della lite; r.g. n. 13175/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo, anch’esso riferito a violazione di plurime norme di diritto (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; artt. 2697 e 2700 cod. civ.) in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., deduce il corretto perfezionamento dei verbali diaccertamento delle infrazioni al C.d.S. e contesta, quindi, la valutazione di infondatezza dell’appello compiuta dalla sentenza gravata ai fini della soccombenza virtuale; è fondato il primo motivo, con assorbimento del secondo; la formula definitoria dei giudizi civili per cessazione della materia del contendere, come individuata e definita dall’elaborazione pretoria, postula il venir meno della necessità di una pronuncia giudiziale circa l’oggetto del contendere, per sopravvenuta insussistenza di una contesa tra le parti sulla situazione giuridica sostanziale controversa e della necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto; ciò posto, lo sgravio dei verbali di accertamento presupposti alla cartella di pagamento, disposto dal Comune inossequio alla pronuncia di prime cure favorevole alla parte privata, pur realizzando l’interesse di quest’ultima a non essere destinataria della riscossione forzata minacciata con la cartella di pagamento, non realizza una condotta di acquiescenza al dictum di primo grado preclusiva dell’impugnazione, trattandosi invece di doverosa osservanza di un comando giudiziale; in particolare, siffatto sgravio, configurandosi come provvedimento in autotutela amministrativa con effetti sulla solutio e non già sulla obligatio, non elide l’ interesse dell’ente al riconoscimento de lla legittimità della pretesa creditoria, ancora concreto ed attuale (in tal senso, ex plurimis, Cass. 16/07/2019, n. 18976; Cass. 01/04/2016, n. 6334; Cass. 23/10/2015, n. 21590; Cass. 28/12/2012, n. 24064); ha dunque errato il giudice territoriale nel dichiarare cessata la materia del contendere, dovendo invece vagliare nelmerito il gravame; a tanto provvederà il Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, al quale la causa va rinviata, previa cassazione della r.g. n. 13175/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza in relazione al motivo accolto, mentre l’altra doglianza resta assorbita, in quanto relativa al merito della controversia, in modo erroneo non preso in considerazione dal giudice dell’appello; al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di