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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 07291/2023

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sul ricorso 5517/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 962/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] T impano hanno iniziato una causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il riconoscimento dell'usucapione speciale ex articolo 1159 bis del codice civile, sul presupposto di possedere da tempo una piccola proprietà rurale formalmente intestata alla Ganini.

Inizialmente, i ricorrenti hanno ottenuto decreto di riconoscimento della usucapione da parte del giudice monocratico di Palmi. 2.-Tuttavia, a seguito di opposizione da parte della Ganini, il giudice, rilevato che la questione era di natura agraria, ha dichiarato la propria incompetenza a favore della sezione specializzata di quel Tribunale.

La causa è stata dunque riassunta dalla Ganini davanti al Tribunale specializzato con domanda di accertamento della esistenza di un contratto di colonia parziaria, e di conseguenza di rigetto della opposizione. 3.-Il Tribunale , in sezione specializzata agr aria , ha accolto l’opposizione della Ganini, rigettando la richiesta di usucapione dei coniugi Nasso-Timpano.

Nelle more, la Timpano è deceduta, e le sono subentrati i figli.

La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado. 4.-Qui ricorrono dunque [OSCURATO:PERSONA], ed i suoi figli, eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia: [OSCURATO:PERSONA] eCaterina Nasso, con otto motivi di ricorso.

Resistono a tale impugnazione gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono il rigetto delricorso e la condanna alle spese ex articolo 96 c.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato memoria, anche se quella di parte ricorrente si limita a riportarsi al contenuto del ricorso, e per errore, forse materiale, conclude nel senso di rigettare la richiesta del PM, che non è mai stata formulata.

Considerato che 5.-Con il primo motivo, con cui i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 132 c.p.c., si fanno valere due vizi di forma della sentenza di primo grado, già denunciati con l’appello e rigettati dal collegio di secondo grado, a cui si imputa però di non avere adeguatamente motivato il rigetto.

Il primo vizio consiste nel fatto che nella intestazione della sentenza di primo grado sono stati omessi i nomi dei convenuti contumaci che avevano rinunciato alla eredità.I ricorrenti avevano fatto valere questo vizio in appello, ed i giudici di secondo grado hanno risposto che l’omessa indicazione non aveva alcun rilievo proprio in quanto si trattava di eredi che, avendo rinunciato, non erano parte del giudizio e nei loro confronti la decisione non avrebbe prodotto alcun effetto.

Qui la decisione è censurata per difetto di motivazione.

Allo stesso modo è censurata per difetto di motivazione quanto al secondo vizio: vi sarebbe stata una diversa composizione del collegio tra udienza di decisione e dispositivo, ossia il collegio indicato nel dispositivo sarebbe diverso da quello che ha preso in decisione la causa, o da quello indicato in verbale.

Il motivo è infondato in entrambe le censure.

In quanto vizio di difetto di motivazione, è infondato dal momento che, in entrambi i casi, la Corte di Appello ha dato conto delle ragioni del rigetto.

Relativamente alla omessa indicazione dei nomi di alcune parti, ha datoatto che tale omissione è stata ininfluente, ossia che non ha impedito di intendere i soggetti destinatari della decisione, posto che quelli omessi avevano rinunciato.

E questo è un motivo sufficiente a reggere la decisione, ed è anche fondato in quanto fa corretta applicazione del principio di diritto secondo “ l 'omessa o inesatta indicazione delnome di una delle parti nell'intestazione della sentenza ne comporta lanullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivoca bilmente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti”. (Cass. 16195/ 2019; Cass. 17592/ 2021).

Mentre la sentenza impugnata accerta che l’omissione dei contumaci non ha ingenerato alcuna incertezza, e che peraltrocostoro erano rinuncianti e dunque non erano destinatari della decisione, per cui non v’era motivo di indicarli, i ricorrenti non dicono affatto quale è l’incertezza che si è creata, ossia in che modo quella omissioneimpedisce di capire chi sono i destinatari della sentenza, così che il motivo si dimostra inammissibile anche per difetto di specificità.Quanto alla seconda censura, oltre alla circostanza che la decisione risulta motivata, e dunque il vizio di insufficiente motivazione è infondato , ed infatti risulta la ragione del rigetto, vale a dire la coincidenza e non la difformità del collegio.

O ltre a ciò , l’accertamento fatto d ai giudici di appello circa tale coincidenza, ossia circa il fatto che il collegioche ha preso la causa in decisione è il medesimo che l’ha decisa, non è oggetto di contestazione qui: non v’è alcuna ragione addotta a dimostrazione del contrario, ed il motivo è dunque altresì inammissibile sotto il profilo della incongruenza rispetto alla ratiodella decisione impugnata. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 114 1, 1159 bis e 2164 c.c..

I ricorrenti assumono di avere eccepito in appello l’omessa pronuncia circa il loro possesso ad usucapionema decorrere dagli anni ’40.

La sentenza di appello ha replicato che la pronuncia in primo grado v’era in realtà stata,ed era di rigetto implicito, avendo il Tribunale accertato l’esistenza di un contratto di colonia incompatibile con l’usucapione, salvo il fatto che non aveva adeguatamente motivato.

La censura riguarda dunque questa affermazione: che il rigetto era implicito nell’accertamento del contratto di colonia.

Secondo i ricorrenti, invece, sin dagli anni ‘40 era intervenuta una interversione nel possesso, mediante realizzazione di un manufatto, ed era da quel momento che l’intestataria del bene doveva fare opposizione a tale interversione, che invece è stata fatta tardivamente, nel 2013, ed inmodo inefficace, ossia con una lettera, anziché con un atto di materiale ri-apprensione del bene.

Questo motivo è inammissibile.

Esso propone una versione dei fatti- quando si è verificata l’interversione, quando e come è stata fatta opposizione a tale interversione, ecc.- che è difforme da quella accertata nei giudizi di merito, e non contiene alcuna censura di violazione di legge, bensì solo della ricostruzione di tali fatti, qui inammissibile. 7.-Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 38 c .p.c.

Secondo i ricorrenti la controversia non appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria in quanto non è stato dedotto, neanche in via di eccezione, un rapporto agrario, bensì l’usucapione di un fondo rustico.

Il motivo è infondato.

Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno correttamente rilevato che la Ganini aveva eccepito ed allegato l’esistenza di un contratto di colonia, con la conseguenza che l’accertamento della usucapione non poteva che passare attraverso l’accertamento di un rapporto agrario, quale quello allegato dalla proprietaria del fondo. 8.-Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 11 l. 150 del 2011.

Sostengono di avere sin dal primo grado eccepito l’improcedibilità della domanda per non avere la Ganini dimostrato di aver notificato la conciliazione ad entrambe le parti.

In particolare, la prova di tale conciliazione sarebbe stata depositata tardivamente con la nota spese.

A questa eccezione la Corte di Appello ha replicatoche nel fascicolo di parte , al documento 3, risulta invece la prova della raccomandatainviata alle parti, che dimostra la tempestività della notifica del tentativo di conciliazione.

Ora i ricorrenti contestano questa affermazione, sostenendo che erroneamente si afferma che i documenti 3 e 4 (ossia la prova della tempestività della conciliazione) sono stai depositati in termini: in realtà sarebbero stati aggiunti dopo la formazione delfascicolo ed il relativo deposita to , attesta to dal timbro a secco della Cancelleria, come risulta altresì dalla circostanza che il verbale negativo di conciliazioneè successivo alla data di deposito del fascicolo.

Il motivoè inammissibile.

Intanto esso postula una falsità nell’accertamento della tempestività del deposito, che qui è inammissibile.

Ma soprattutto, non tiene conto del fatto che la procedibilità della causa agraria è salva solo che la conciliazione sia fatta in termini: circostanza questa accertata dalla corte di merito, che ha fatto riferimento alla raccomandata inviata dalla Ganini.Infine, la conciliazione andava rivolta verso le controparti di quel momento, e non già di coloro che, per decesso di una di esse, sono subentrate successivamente alla instaurazione del giudizio. 9.-Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 163 c.p.c., e sostengono che erroneamenteil giudice di primo grado ha ritenuto l’atto della Ganini, che altro non era se non una semplice memor ia, alla stregua di un autonomo atto introduttivo, ed anche tempestivo.

Si lamentano del fatto che il giudice di appello abbia confermato tale ratio decidendi e sostengono che invece l’atto di controparte non conteneva una autonoma domanda, poiché era rivolta a chiedere solo il rigetto della domanda avversa e l’ammissione delle prove.

Il motivo è inammissibile.

Intanto,dalla sentenza impugnata risulta che la questione posta in appello era quella della mera tempestività della domanda avversa, ed i ricorren ti non illustrano adeguatamente questo punto, dimostrando di avere invece posto una questione diversa o più ampia: mentre qui si fa questione non tanto della tempestività o non solo di essa, quanto della natura di autonoma domanda dell’atto di controparte.Ed è dunque questione che risulta nuova rispetto a quella della qualificazione di tale domanda e della sua tempestività.

Ad ogni modo, la ratio della decisione impugnata è che i ricorrenti non hanno colto quella di primo grado, la quale consisteva nell’ac certamento della tempestivitàdel ricorso, al di là della qualificazione della domanda: questa ratio decidendi, di appello, ossia che gli appellanti non avevano colto quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è impugnata qui, dove si propone invece la diversa questione della idoneità dell’atto di controparte a valere come autonoma domanda. 10.-Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 2165 c.c.

Riproducono qui il motivo di appello già rigettato.

Avevano eccepito che non avendo laconcedente provato la durata del contratto e soprattutto la sua rinnovazione nel tempo, loro non avevano alcun onere di eccepirne l’avvenutaestinzione (verificatasi prima dell’azione della concedente).La Corte di Appello avrebbe disatteso questa circostanzanel momento in cui ha ritenuto che alcunchéavevano eccepito i ricorrenti sulla durata del contratto.

Il motivo è inammissibile.

Intanto non coglie la ratio.

La Corte d’Appello ha ribadito l’accertamento di primo grado, che era nel senso di ritenere prorogato per fatti concludenti il contratto originario e sostiene che, a fronte di tale accertamento, i conduttori affittuari non avevano dimostrato il contrario.

Questa rationon è qui contestata.

Ove lo fosse, introdurrebbe una questione di fatto: che il contratto non si è prorogato per fatti concludenti, come invece accertato dai giudici di merito.

Né si comprendono le osservazioni fatte sulla necessità della forma scritta, ove peraltro è citata norma (articolo 1967 c.c.) relativa alla transazione: non v’è alcuna allegazione, ed il motivo si dimostra del tutto carente dunque di specificità,circa la pattuizione ultranovennale, che solo avrebbe potuto giustificare la forma scritta.

In sostanza, il motivo mira a contestare un accertamento in fatto- l ’ avv e nuta proroga tacita del contratto-contestazione già di per sé qui inammissibile, senza neanche indicare le ragioni su cui è fondata. 11.-Con il settimo motivo si deduce violazione dell’articolo 246 c.p.c.

I ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale ha ammesso la testimonianza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur essendo costui incompatibile, in quanto procuratore della parte.

Questa doglianza, già fatta al Tribunale è stata ripropostain appello, ed i giudici di secondo grado hanno osservato che il Valensise era procuratore sostanziale, ossia aveva una procura a curare gli interessi della Ganini.

Il motivo è inammissibile.

Esso ripropone la censura fatta in appello, ma non censura la ratiodella decisione di secondo grado.

Quest’ultima è nel senso che l’ammissibilità della testimonianza deriva dal fatto che il Valensise era procuratore della Ganini e dunque non aveva alcun interesse proprio, che poteva legittimare la partecipazione al giudizio, e che semmai la circostanza che egli faceva gli interessi della parte poteva costituire motivo di una più rigorosa valutazione della testimonianza.

I ricorrenti ripropongono qui le censure fatte con il motivo di appello, ma non contestano con specifici argomenti la tesi di secondo grado secondo cui il procuratore della parte è capace di testimoniare, proprio perché non è portatore di un interesse che potrebbe farlo partecipare al giudizio.

Né infine (e sono le censure sub. 7.1.) si possono qui ammettere rilievi sulla attendibilità del teste e sulla contraddizione delle sue dichiarazioni con quanto affermato da altri, attenendo queste valutazioni all’ambito dell’accertamento in fatto. 12.-Infine, l’ottavo motivo denuncia violazione degli articoli 132 e 91 c.p.c.

Secondo i ricorrenti v’erano i presupposti di una soccombenza reciproca che avrebbe dovuto indurre a compensare le spese, che è stata esclusa immotivatamente.

Il motivo è inammissibile.

Non v’è stata nel giudizio di appello soccombenza reciproca, e dunque le spese sono state liquidate (e non v’era allora bisogno di motivare) in conseguenza della soccombenza integrale di una delle parti.

I ricorrenti adducono come illegittima questa decisione sulla base di quello che, secondo quanto da loro sperato, avrebbe dovuto essere l’esito del giudizio, ma le spese si liquidano in ragione dell’esito effettivo.

Il ricorso va dunque rigettato.

Quanto alla richiesta di risarcimento ex articolo96 c.p.c., non è dimostrato un danno derivante dalla lite, né le questioni poste possono comunque dirsi pretestuose.

La natura agraria della controversia esclude il pagamento del doppio del contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso 5517/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 58 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 962/2019 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 da [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] T impano hanno iniziato una causa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il riconoscimento dell'usucapione speciale ex articolo 1159 bis del codice civile, sul presupposto di possedere da tempo una piccola proprietà rurale formalmente intestata alla Ganini. Inizialmente, i ricorrenti hanno ottenuto decreto di riconoscimento della usucapione da parte del giudice monocratico di Palmi. 2.-Tuttavia, a seguito di opposizione da parte della Ganini, il giudice, rilevato che la questione era di natura agraria, ha dichiarato la propria incompetenza a favore della sezione specializzata di quel Tribunale. La causa è stata dunque riassunta dalla Ganini davanti al Tribunale specializzato con domanda di accertamento della esistenza di un contratto di colonia parziaria, e di conseguenza di rigetto della opposizione. 3.-Il Tribunale , in sezione specializzata agr aria , ha accolto l’opposizione della Ganini, rigettando la richiesta di usucapione dei coniugi Nasso-Timpano. Nelle more, la Timpano è deceduta, e le sono subentrati i figli. La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di primo grado. 4.-Qui ricorrono dunque [OSCURATO:PERSONA], ed i suoi figli, eredi di [OSCURATO:PERSONA], ossia: [OSCURATO:PERSONA] eCaterina Nasso, con otto motivi di ricorso. Resistono a tale impugnazione gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], che chiedono il rigetto delricorso e la condanna alle spese ex articolo 96 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria, anche se quella di parte ricorrente si limita a riportarsi al contenuto del ricorso, e per errore, forse materiale, conclude nel senso di rigettare la richiesta del PM, che non è mai stata formulata. Considerato che 5.-Con il primo motivo, con cui i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 132 c.p.c., si fanno valere due vizi di forma della sentenza di primo grado, già denunciati con l’appello e rigettati dal collegio di secondo grado, a cui si imputa però di non avere adeguatamente motivato il rigetto. Il primo vizio consiste nel fatto che nella intestazione della sentenza di primo grado sono stati omessi i nomi dei convenuti contumaci che avevano rinunciato alla eredità.I ricorrenti avevano fatto valere questo vizio in appello, ed i giudici di secondo grado hanno risposto che l’omessa indicazione non aveva alcun rilievo proprio in quanto si trattava di eredi che, avendo rinunciato, non erano parte del giudizio e nei loro confronti la decisione non avrebbe prodotto alcun effetto. Qui la decisione è censurata per difetto di motivazione. Allo stesso modo è censurata per difetto di motivazione quanto al secondo vizio: vi sarebbe stata una diversa composizione del collegio tra udienza di decisione e dispositivo, ossia il collegio indicato nel dispositivo sarebbe diverso da quello che ha preso in decisione la causa, o da quello indicato in verbale. Il motivo è infondato in entrambe le censure. In quanto vizio di difetto di motivazione, è infondato dal momento che, in entrambi i casi, la Corte di Appello ha dato conto delle ragioni del rigetto. Relativamente alla omessa indicazione dei nomi di alcune parti, ha datoatto che tale omissione è stata ininfluente, ossia che non ha impedito di intendere i soggetti destinatari della decisione, posto che quelli omessi avevano rinunciato. E questo è un motivo sufficiente a reggere la decisione, ed è anche fondato in quanto fa corretta applicazione del principio di diritto secondo “ l 'omessa o inesatta indicazione delnome di una delle parti nell'intestazione della sentenza ne comporta lanullità, se riveli l'irregolarità del contraddittorio o generi incertezza circa i soggetti ai quali si riferisce la decisione, e mero errore materiale, se dal contesto della decisione e dagli atti processuali e dai provvedimenti da essa richiamati o, comunque, compiuti o intervenuti nel corso del processo sia inequivoca bilmente individuabile la parte pretermessa o inesattamente indicata e sia, pertanto, possibile stabilire che la pronuncia è stata emessa anche nei suoi confronti”. (Cass. 16195/ 2019; Cass. 17592/ 2021). Mentre la sentenza impugnata accerta che l’omissione dei contumaci non ha ingenerato alcuna incertezza, e che peraltrocostoro erano rinuncianti e dunque non erano destinatari della decisione, per cui non v’era motivo di indicarli, i ricorrenti non dicono affatto quale è l’incertezza che si è creata, ossia in che modo quella omissioneimpedisce di capire chi sono i destinatari della sentenza, così che il motivo si dimostra inammissibile anche per difetto di specificità.Quanto alla seconda censura, oltre alla circostanza che la decisione risulta motivata, e dunque il vizio di insufficiente motivazione è infondato , ed infatti risulta la ragione del rigetto, vale a dire la coincidenza e non la difformità del collegio. O ltre a ciò , l’accertamento fatto d ai giudici di appello circa tale coincidenza, ossia circa il fatto che il collegioche ha preso la causa in decisione è il medesimo che l’ha decisa, non è oggetto di contestazione qui: non v’è alcuna ragione addotta a dimostrazione del contrario, ed il motivo è dunque altresì inammissibile sotto il profilo della incongruenza rispetto alla ratiodella decisione impugnata. 6.-Il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 114 1, 1159 bis e 2164 c.c.. I ricorrenti assumono di avere eccepito in appello l’omessa pronuncia circa il loro possesso ad usucapionema decorrere dagli anni ’40. La sentenza di appello ha replicato che la pronuncia in primo grado v’era in realtà stata,ed era di rigetto implicito, avendo il Tribunale accertato l’esistenza di un contratto di colonia incompatibile con l’usucapione, salvo il fatto che non aveva adeguatamente motivato. La censura riguarda dunque questa affermazione: che il rigetto era implicito nell’accertamento del contratto di colonia. Secondo i ricorrenti, invece, sin dagli anni ‘40 era intervenuta una interversione nel possesso, mediante realizzazione di un manufatto, ed era da quel momento che l’intestataria del bene doveva fare opposizione a tale interversione, che invece è stata fatta tardivamente, nel 2013, ed inmodo inefficace, ossia con una lettera, anziché con un atto di materiale ri-apprensione del bene. Questo motivo è inammissibile. Esso propone una versione dei fatti- quando si è verificata l’interversione, quando e come è stata fatta opposizione a tale interversione, ecc.- che è difforme da quella accertata nei giudizi di merito, e non contiene alcuna censura di violazione di legge, bensì solo della ricostruzione di tali fatti, qui inammissibile. 7.-Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 38 c .p.c. Secondo i ricorrenti la controversia non appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria in quanto non è stato dedotto, neanche in via di eccezione, un rapporto agrario, bensì l’usucapione di un fondo rustico. Il motivo è infondato. Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno correttamente rilevato che la Ganini aveva eccepito ed allegato l’esistenza di un contratto di colonia, con la conseguenza che l’accertamento della usucapione non poteva che passare attraverso l’accertamento di un rapporto agrario, quale quello allegato dalla proprietaria del fondo. 8.-Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’articolo 11 l. 150 del 2011. Sostengono di avere sin dal primo grado eccepito l’improcedibilità della domanda per non avere la Ganini dimostrato di aver notificato la conciliazione ad entrambe le parti. In particolare, la prova di tale conciliazione sarebbe stata depositata tardivamente con la nota spese. A questa eccezione la Corte di Appello ha replicatoche nel fascicolo di parte , al documento 3, risulta invece la prova della raccomandatainviata alle parti, che dimostra la tempestività della notifica del tentativo di conciliazione. Ora i ricorrenti contestano questa affermazione, sostenendo che erroneamente si afferma che i documenti 3 e 4 (ossia la prova della tempestività della conciliazione) sono stai depositati in termini: in realtà sarebbero stati aggiunti dopo la formazione delfascicolo ed il relativo deposita to , attesta to dal timbro a secco della Cancelleria, come risulta altresì dalla circostanza che il verbale negativo di conciliazioneè successivo alla data di deposito del fascicolo. Il motivoè inammissibile. Intanto esso postula una falsità nell’accertamento della tempestività del deposito, che qui è inammissibile. Ma soprattutto, non tiene conto del fatto che la procedibilità della causa agraria è salva solo che la conciliazione sia fatta in termini: circostanza questa accertata dalla corte di merito, che ha fatto riferimento alla raccomandata inviata dalla Ganini.Infine, la conciliazione andava rivolta verso le controparti di quel momento, e non già di coloro che, per decesso di una di esse, sono subentrate successivamente alla instaurazione del giudizio. 9.-Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’articolo 163 c.p.c., e sostengono che erroneamenteil giudice di primo grado ha ritenuto l’atto della Ganini, che altro non era se non una semplice memor ia, alla stregua di un autonomo atto introduttivo, ed anche tempestivo. Si lamentano del fatto che il giudice di appello abbia confermato tale ratio decidendi e sostengono che invece l’atto di controparte non conteneva una autonoma domanda, poiché era rivolta a chiedere solo il rigetto della domanda avversa e l’ammissione delle prove. Il motivo è inammissibile. Intanto,dalla sentenza impugnata risulta che la questione posta in appello era quella della mera tempestività della domanda avversa, ed i ricorren ti non illustrano adeguatamente questo punto, dimostrando di avere invece posto una questione diversa o più ampia: mentre qui si fa questione non tanto della tempestività o non solo di essa, quanto della natura di autonoma domanda dell’atto di controparte.Ed è dunque questione che risulta nuova rispetto a quella della qualificazione di tale domanda e della sua tempestività. Ad ogni modo, la ratio della decisione impugnata è che i ricorrenti non hanno colto quella di primo grado, la quale consisteva nell’ac certamento della tempestivitàdel ricorso, al di là della qualificazione della domanda: questa ratio decidendi, di appello, ossia che gli appellanti non avevano colto quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non è impugnata qui, dove si propone invece la diversa questione della idoneità dell’atto di controparte a valere come autonoma domanda. 10.-Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’articolo 2165 c.c. Riproducono qui il motivo di appello già rigettato. Avevano eccepito che non avendo laconcedente provato la durata del contratto e soprattutto la sua rinnovazione nel tempo, loro non avevano alcun onere di eccepirne l’avvenutaestinzione (verificatasi prima dell’azione della concedente).La Corte di Appello avrebbe disatteso questa circostanzanel momento in cui ha ritenuto che alcunchéavevano eccepito i ricorrenti sulla durata del contratto. Il motivo è inammissibile. Intanto non coglie la ratio. La Corte d’Appello ha ribadito l’accertamento di primo grado, che era nel senso di ritenere prorogato per fatti concludenti il contratto originario e sostiene che, a fronte di tale accertamento, i conduttori affittuari non avevano dimostrato il contrario. Questa rationon è qui contestata. Ove lo fosse, introdurrebbe una questione di fatto: che il contratto non si è prorogato per fatti concludenti, come invece accertato dai giudici di merito. Né si comprendono le osservazioni fatte sulla necessità della forma scritta, ove peraltro è citata norma (articolo 1967 c.c.) relativa alla transazione: non v’è alcuna allegazione, ed il motivo si dimostra del tutto carente dunque di specificità,circa la pattuizione ultranovennale, che solo avrebbe potuto giustificare la forma scritta. In sostanza, il motivo mira a contestare un accertamento in fatto- l ’ avv e nuta proroga tacita del contratto-contestazione già di per sé qui inammissibile, senza neanche indicare le ragioni su cui è fondata. 11.-Con il settimo motivo si deduce violazione dell’articolo 246 c.p.c. I ricorrenti si dolgono del fatto che il Tribunale ha ammesso la testimonianza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur essendo costui incompatibile, in quanto procuratore della parte. Questa doglianza, già fatta al Tribunale è stata ripropostain appello, ed i giudici di secondo grado hanno osservato che il Valensise era procuratore sostanziale, ossia aveva una procura a curare gli interessi della Ganini. Il motivo è inammissibile. Esso ripropone la censura fatta in appello, ma non censura la ratiodella decisione di secondo grado. Quest’ultima è nel senso che l’ammissibilità della testimonianza deriva dal fatto che il Valensise era procuratore della Ganini e dunque non aveva alcun interesse proprio, che poteva legittimare la partecipazione al giudizio, e che semmai la circostanza che egli faceva gli interessi della parte poteva costituire motivo di una più rigorosa valutazione della testimonianza. I ricorrenti ripropongono qui le censure fatte con il motivo di appello, ma non contestano con specifici argomenti la tesi di secondo grado secondo cui il procuratore della parte è capace di testimoniare, proprio perché non è portatore di un interesse che potrebbe farlo partecipare al giudizio. Né infine (e sono le censure sub. 7.1.) si possono qui ammettere rilievi sulla attendibilità del teste e sulla contraddizione delle sue dichiarazioni con quanto affermato da altri, attenendo queste valutazioni all’ambito dell’accertamento in fatto. 12.-Infine, l’ottavo motivo denuncia violazione degli articoli 132 e 91 c.p.c. Secondo i ricorrenti v’erano i presupposti di una soccombenza reciproca che avrebbe dovuto indurre a compensare le spese, che è stata esclusa immotivatamente. Il motivo è inammissibile. Non v’è stata nel giudizio di appello soccombenza reciproca, e dunque le spese sono state liquidate (e non v’era allora bisogno di motivare) in conseguenza della soccombenza integrale di una delle parti. I ricorrenti adducono come illegittima questa decisione sulla base di quello che, secondo quanto da loro sperato, avrebbe dovuto essere l’esito del giudizio, ma le spese si liquidano in ragione dell’esito effettivo. Il ricorso va dunque rigettato. Quanto alla richiesta di risarcimento ex articolo96 c.p.c., non è dimostrato un danno derivante dalla lite, né le questioni poste possono comunque dirsi pretestuose. La natura agraria della controversia esclude il pagamento del doppio del contribu
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