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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18681/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO D Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e di conseguente revoca di una sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto avente ad oggetto un fatto per cui [OSCURATO:PERSONA] era stato già condannato; Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788 - 01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272138 - 01); Considerato, dunque, che, in ossequio a tale principio, il giudice ha appropriatamente affermato che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo presuppone la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO D Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui il g.i.p. del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una richiesta di applicazione dell'art. 669 cod. proc. pen. e di conseguente revoca di una sentenza di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in quanto avente ad oggetto un fatto per cui [OSCURATO:PERSONA] era stato già condannato; Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto il giudice dell'esecuzione ha fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui, in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi (Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788 - 01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272138 - 01); Considerato, dunque, che, in ossequio a tale principio, il giudice ha appropriatamente affermato che la preclusione derivante dal giudicato con riferimento ad un reato associativo presuppone la sovrapponibilità dei periodi rispetto ai quali è contestata la partecipazione dell'associato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto propone una questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi; Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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