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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024

Cassazione n. 00946/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Ferrara; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 16 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Ferrara, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 1 e 2 cod. pen., ha fatto richiesta di rideterminazione della pena inflittagli con le sentenze sub 1), 2), 3) e 4) della medesima istanza; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con un unico articolato motivo si denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto, e connesso vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.; che tuttavia il ricorrente si limita a riproporre una valutazione alternativa degli elementi di fatto, già presi in considerazione dal giudice dell'esecuzione con congrua motivazione, immune da fratture logiche e aderente alla descrizione delle modalità del fatto contenute nelle rispettive sentenze passate in giudicato, e richiede un sindacato inammissibile in sede di legittimità; che il provvedimento impugnato offre una completa valutazione dei profili che avrebbe potuto giustificare - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 - la diminuzione della pena in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell'azione ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo; che il fatto di lieve entità è stato escluso in relazione alla sentenza sub 1) in ragione dell'uso dell'arma, in relazione alla sentenza sub 2) in ragione dell'azione brutalmente violenta nei confronti di un dipendente del negozio, in relazione alla sentenza sub 3) in ragione dell'uso di armi e dei danni economici significativo e in relazione alla sentenza sub 4) in ragione dell'uso dell'arma e della violanza in danno della cassiera; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Ferrara; dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 16 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Ferrara, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] con la quale, a seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 628, comma 1 e 2 cod. pen., ha fatto richiesta di rideterminazione della pena inflittagli con le sentenze sub 1), 2), 3) e 4) della medesima istanza; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che con un unico articolato motivo si denuncia violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla mancata concessione dell'attenuante della lieve entità del fatto, e connesso vizio di mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.; che tuttavia il ricorrente si limita a riproporre una valutazione alternativa degli elementi di fatto, già presi in considerazione dal giudice dell'esecuzione con congrua motivazione, immune da fratture logiche e aderente alla descrizione delle modalità del fatto contenute nelle rispettive sentenze passate in giudicato, e richiede un sindacato inammissibile in sede di legittimità; che il provvedimento impugnato offre una completa valutazione dei profili che avrebbe potuto giustificare - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 - la diminuzione della pena in relazione alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell'azione ovvero alla particolare tenuità del danno o del pericolo; che il fatto di lieve entità è stato escluso in relazione alla sentenza sub 1) in ragione dell'uso dell'arma, in relazione alla sentenza sub 2) in ragione dell'azione brutalmente violenta nei confronti di un dipendente del negozio, in relazione alla sentenza sub 3) in ragione dell'uso di armi e dei danni economici significativo e in relazione alla sentenza sub 4) in ragione dell'uso dell'arma e della violanza in danno della cassiera; Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]