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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39592/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 4 /2, Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 04/ , con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e dell'art. 24 d.lgs.n. 161/2010, in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Letta l'articolata memoria difensiva in data 28/10/2025, nella quale si illustrano ulteriormente le censure avverso il provvedimento impugnato e si insiste nell'ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico esteso motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non aveva valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi fattuali rivelatori dell'unicità del disegno criminoso: in particolare l'esistenza di una struttura piramidale all'interno della pubblica di cui il condannato era protagonista con altri soggetti, sebbene non concorrenti nel reato, l'omogeneità dei titoli di reato, l'utilizzo di una medesima metodica, l'accavallarsi degli intervalli temporali in cui le condotte sono state commesse; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non sia stata riportata e apprezzata; che il ricorrente lamenta che la menzione degli argomenti sarebbe puramente retorica ma non dimostrerebbe che le prove siano state prese specificamente in esame, ma in realtà propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, che tiene conto della prospettazione della difesa e degli indicatori evocati nell'istanza come collante di tutte le condotte; tuttavia li apprezza diversamente, secondo un plausibile percorso logico, e conclude che gli illeciti risultano disomogenei per modalità, epoca, soggetti compartecipi e talvolta anche per i titoli di reato; che il giudice a quo ha così sottolineato l'assenza di altri elementi decisivi per delineare una specifica previa programmazione delle condotte, infine concludendo per la separata pianificazione delle condotte, seppure con l'avvalimento delle medesime competenze delinquenziali, rete societarie e coperture, piuttosto che per la continuazione tra esse; che doveva quindi ritenersi indinnostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 4 /2, Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 04/ , con la quale la Corte di appello di Venezia rigettava la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. e dell'art. 24 d.lgs.n. 161/2010, in relazione ai reati di cui alle sentenze irrevocabili sub 1) e 2) del provvedimento impugnato; Letta l'articolata memoria difensiva in data 28/10/2025, nella quale si illustrano ulteriormente le censure avverso il provvedimento impugnato e si insiste nell'ammissibilità del ricorso e per il suo accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] che, con unico esteso motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, perché la Corte territoriale non aveva valorizzato né compiutamente analizzato nella loro connessione elementi fattuali rivelatori dell'unicità del disegno criminoso: in particolare l'esistenza di una struttura piramidale all'interno della pubblica di cui il condannato era protagonista con altri soggetti, sebbene non concorrenti nel reato, l'omogeneità dei titoli di reato, l'utilizzo di una medesima metodica, l'accavallarsi degli intervalli temporali in cui le condotte sono state commesse; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non sia stata riportata e apprezzata; che il ricorrente lamenta che la menzione degli argomenti sarebbe puramente retorica ma non dimostrerebbe che le prove siano state prese specificamente in esame, ma in realtà propone un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione con adeguata motivazione, che tiene conto della prospettazione della difesa e degli indicatori evocati nell'istanza come collante di tutte le condotte; tuttavia li apprezza diversamente, secondo un plausibile percorso logico, e conclude che gli illeciti risultano disomogenei per modalità, epoca, soggetti compartecipi e talvolta anche per i titoli di reato; che il giudice a quo ha così sottolineato l'assenza di altri elementi decisivi per delineare una specifica previa programmazione delle condotte, infine concludendo per la separata pianificazione delle condotte, seppure con l'avvalimento delle medesime competenze delinquenziali, rete societarie e coperture, piuttosto che per la continuazione tra esse; che doveva quindi ritenersi indinnostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal dubbio sulla sua esistenza, in ossequio al principio del "favor rei", in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
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