CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026
Cassazione n. 08684/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on domicilio digitale ex lege;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, con domiciliodigitale ex lege;-controricorrente-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE MESSINA n. 622/2024, depositata il14/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di pace di Messina, con la sentenza n. 195/2019, rigettava ladomanda di [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere la condanna dellacompagnia aerea Eurowings GmbH al pagamento della somma di euroNumero registro generale 22188/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 8684/2026Data pubblicazione 07/04/2026731,31 a titolo di rimborso delle spese vive sostenute, e di euro 4.000,00a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, perché nell’ambito diun trasporto aereo internazionale svoltosi in data 30.8.2018 sui voliEW9815 Catania/Dusseldorf e EW9194 Dusserldorf/Copenaghen, il vettoreaereo aveva restituito il bagaglio del passeggero con un giorno di ritardo.Il giudice adito riteneva l’attore incorso nella decadenza di cui all’art. 31della Convenzione di Montreal del 1999, non avendo inoltrato il reclamoentro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio era stato messo a suadisposizione.Il Tribunale di Messina, con la sentenza n. n. 622/2024, depositata il14/03/202, ha accolto l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisionedel giudice di primo grado e, per l’effetto, ha condannato Eurowings GmbHal pagamento in suo favore della somma di euro 731,00 corrispondentealle spese documentate, ritenendo che la segnalazione di irregolarità delbagaglio (c.d. P.I.R.) presentata dal [OSCURATO:PERSONA] in aeroporto in data[OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia nel momento in cui aveva riscontrato la mancatariconsegna del proprio bagaglio, costituisse un adempimento sufficiente arendere edotto il vettore del danno subito, ottemperando ai requisitiprevisti dall’art. 31 par. 2-4 della Convezione di Montreal in tema ditrasporto aereo.Eurowings GmbH ha presentato ricorso per la cassazione di dettasentenza, affidandosi a tre motivi, cui ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] concontroricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.Entrambe le parti, in vista della odierna Camera di consiglio, hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Con il primo motivo si denunziano la violazione e falsa applicazionedell’art. 132 comma 2 n. 4 cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1°Numero registro generale 22188/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 8684/2026Data pubblicazione 07/04/2026comma, n. 4 cod.proc.civ., atteso che il giudice a quo, senza tener contodi quanto dedotto a confutazione del motivo con cui l’appellante si eradoluto del fatto che il giudice di primo grado non avesse attribuitorilevanza alla denuncia di smarrimento del bagaglio, e senza fornirechiarimenti, ha equiparato la segnalazione effettuata dal passeggero indata 30.8.2018 alla denuncia di smarrimento del bagaglio.La compagnia aerea insiste nell’affermare che il c.d. "Rapporto diIrregolarità Bagaglio" rappresenta una segnalazione che i passeggeridevono presentare presso l'ufficio "[OSCURATO:PERSONA]" dell’aeroporto qualora,una volta giunti a destinazione, riscontrino una irregolarità (ad es.smarrimento o danneggiamento) nella riconsegna del bagaglio consegnatoal momento del check-in, fornendo una serie di informazioni necessarieaffinché il vettore possa eseguire le ricerche del bagaglio e provvedere allasua riconsegna. Il reclamo previsto dall'art. 31 della Convenzione diMontreal del 1999 e dall'art. 1, Reg. (CE) n. 889/2002 costituisce, invece,un adempimento successivo, meramente eventuale, con il quale ilpasseggero, una volta rientrato in possesso del bagaglio – solo allora è ingrado di verificare se il bagaglio ha subito un danneggiamento (in tal casodalla consegna decorrerebbe il diverso termine di 7 giorni) oppure se ilbagaglio è integro - chiede al vettore il risarcimento dei danni che assumedi aver subito. Il reclamo, dunque, è una formale contestazionedell'anomalia riscontrata che non può identificarsi con la denuncia dismarrimento presentata in aeroporto, la quale ha la funzione di vincere lapresunzione semplice di cui all’art. 31, primo comma, della Convenzione diMontreal del 28 maggio 1999, a mente del quale: «il ricevimento senzariserve del bagaglio da parte della persona avente diritto alla consegnacostituisce, salvo prova contraria, presunzione che gli stessi sono staticonsegnati in buono stato e conformemente al titolo di trasporto».2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 116 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma,Numero registro generale 22188/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 8684/2026Data pubblicazione 07/04/2026n. 5 cod.proc.civ., per avere il tribunale ritenuto che la denuncia dismarrimento del bagaglio presentata in aeroporto dal passeggerocontenesse i requisiti previsti dall’art. 31 paragrafo 2-4 della [OSCURATO:PERSONA] del 1999, senza considerare le differenze sostanziali eprocedurali che i due adempimenti (denuncia di smarrimento del bagagliopresentata in aeroporto in data 30.8.2018 e reclamo scritto previstodall’art. 31 della Convenzione di Montreal inoltrato dal passeggero solocon pec del 8.10.2018 ) presentano.3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999, inriferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ., per avere iltribunale erroneamente ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] non decaduto dall’azione.4) I tre motivi di ricorso, che attengono tutti alla medesima questione epertanto possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.Su detta questione è intervenuta la Corte di Giustizia , Corte giustizia UEsez. VIII, 05/06/2025, n.292, C-292/24,che ha così statuito: « (…) risulta,anzitutto, dal testo dell'articolo 31, paragrafo 2, seconda frase, dellaConvenzione di Montreal che, in caso di ritardo nel ricevimento dei bagaglio delle merci, la persona avente diritto alla consegna è tenuta acomunicare il proprio reclamo al vettore entro 21 giorni dalla data in cui ilbagaglio o la merce di cui trattasi sono stati messi a sua disposizione. 21Se è vero che tale disposizione stabilisce un termine di decadenza di 21giorni a decorrere dalla data della messa a disposizione dei bagagli perpresentare un tale reclamo, essa stabilisce soltanto l'ultimo giorno deltermine dopo il quale non è più possibile, in linea di principio, effettuarevalidamente tale reclamo. Un'interpretazione letterale del testo di taledisposizione suggerisce che detto reclamo può essere effettuato inqualsiasi momento tra la constatazione di un ritardo nella consegna dibagagli o di merci e la scadenza di tale termine, e quindi anche prima ditale data».Numero registro generale 22188/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 8684/2026Data pubblicazione 07/04/2026Di conseguenza, anche in considerazione del fatto che «l'articolo 31,paragrafo 1, della Convenzione di Montréal prevede che il ricevimentosenza riserve del bagaglio registrato da parte della persona avente dirittoalla sua consegna costituisce, salvo prova contraria, presunzione che lostesso è stato consegnato in buono stato e conformemente al titolo ditrasporto o alle registrazioni con altri mezzi di cui all'articolo 3, paragrafo2, della convenzione stessa», la Corte unionale ha precisato che: i) loscopo del reclamo «trasmesso a un vettore aereo da un passeggero,consiste nel rendere nota a tale vettore la circostanza che i bagagliregistrati non sono stati consegnati in buono stato e/o conformemente altitolo di trasporto o alle registrazioni effettuate con altri mezzi di cuiall'articolo 3, paragrafo 2, di detta convenzione (v., in tal senso, sentenzadel 12 aprile 2018, Finnair, C-258/16, EU:C:2018:252, punto 50), inparticolare per quanto riguarda il momento in cui una siffatta consegnadoveva aver luogo»; ii) «ai sensi dell'articolo 19, prima frase,della convenzione di Montreal, “[i]l vettore è responsabile del dannoderivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci”»,di conseguenza «l'articolo 31, paragrafo 1, di tale convenzione, letto allaluce dell'articolo 19, prima frase, della stessa convenzione, deve essereinterpretato nel senso che un reclamo effettuato dal passeggerointeressato (…) è diretto a informare il vettore aereo dell'esistenza deldanno derivante da un ritardo nel trasporto aereo di bagagli o di merci (v.,per analogia, sentenza del 12 aprile 2018, Finnair, C-258/16,EU:C:2018:252, punto 52)».In altri termini, il danno derivante da ritardo nel trasporto aereo dibagagli può essere segnalato al vettore aereo «sin dal momento in cui ilpasseggero interessato viene a conoscenza di tale ritardo ed entro 21giorni dalla data in cui tali bagagli saranno stati messi a sua disposizione,senza che tale passeggero debba attendere che detti bagagli siano messi asua disposizione», come risulta confermato «dal fatto che (…) il vettoreNumero registro generale 22188/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 8684/2026Data pubblicazione 07/04/2026non è responsabile del danno causato da ritardo se dimostri che eglistesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misurenecessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il dannooppure che era loro impossibile adottarle».Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa deve ritenersi che lacomunicazione al vettore da parte del [OSCURATO:PERSONA] del reclamo relativo alritardo nel trasporto di bagagli prima della data in cui i bagagli erano statimessi a sua disposizione consentiva al vettore di raccogliere il piùrapidamente possibile gli elementi necessari per poter fornire la prova diavere adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno oppure cheera impossibile adottarle e ciò a fortiori se si considera che ai sensi delterzo Considerando della Convenzione deve essere garantito un giustoequilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e quelli dei passeggeri (v. Cortegiust. UE 6/07/2023, C-510/21, punto 25 e giurisprudenza citata) e che sesi avallasse l’interpretazione della ricorrente, escludendo la possibilità, peri passeggeri interessati, di presentare un reclamo dovuto a un ritardo neltrasporto dei bagagli prima della data in cui i bagagli sono stati messi aloro disposizione, detto equilibrio ne risulterebbe pregiudicato,assoggettando l'adempimento della formalità di reclamo a una condizioneulteriore non necessaria.5) Il ricorso va quindi rigettato.6) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delcontroricorrente nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 800,00 (dicui euro 600,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore del controricorrente.Numero registro generale 22188/2024Numero sezionale 94/2026Numero di raccolta generale 8684/2026Data pubblicazione 07/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115,come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrenteall’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026 dalla Terzasezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]