CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36471/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 11 ottobre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 22 marzo 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si contesta un vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e al dolo della ricettazione, risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha compiutamente motivato in ordine all'integrazione di entrambi i delitti contestati, in ragione del numero e della varietà di prodotti rinvenuti nella disponibilità del prevenuto, privi di documenti giustificativi del possesso, senza che alcuna plausibile giustificazione fosse offerta dallo Mbaye); Considerato, in ogni caso, che la doglianza inerente alla realizzazione del reato ex art.474 cod. pen. ed al concorso dello stesso con il delitto di ricettazione, risulta manifestamente infondata, in quanto la Corte d'appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (ex plurimis Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814) per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato, da un lato, che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, e, dall'altro, che si tratta di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno; Considerato, infine, che secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23427 del 9/5/2001, P.M. in proc. Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 21469 del 20/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276326), il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca