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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021

Cassazione n. 03388/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso contiene una apodittica contestazione inerente l'asserita pretermissione dei motivi di appello, senza precisare a quali profili del gravame di merito si riferisce la censura ( contraddittoriamente prospettata, peraltro, in termini di manifesta illogicità della motivazione) mentre, per altro verso, lamenta la mancata concessione di un differimento dell'udienza ( finalizzato a concordare con la Procura generale la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.) senza tuttavia documentare l'assunto ( che non trova riscontro negli atti trasmessi alla Corte); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/9/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per un verso contiene una apodittica contestazione inerente l'asserita pretermissione dei motivi di appello, senza precisare a quali profili del gravame di merito si riferisce la censura ( contraddittoriamente prospettata, peraltro, in termini di manifesta illogicità della motivazione) mentre, per altro verso, lamenta la mancata concessione di un differimento dell'udienza ( finalizzato a concordare con la Procura generale la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.) senza tuttavia documentare l'assunto ( che non trova riscontro negli atti trasmessi alla Corte); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/9/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 03388/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris