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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 09387/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE.

APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata 1'8 gennaio 2024 ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione posta a sostegno del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità della intercettazione registrata il 19 gennaio 2019, fondata sul rilievo che la difesa non aveva ricevuto detta registrazione e la stessa non era contenuta nel supporto fornito dalla Polizia giudiziaria, è manifestamente infondato poiché dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che tale registrazione non esiste e che il tenore del colloquio era stato riferito dalla persona offesa, le cui dichiarazioni sono pienamente attendibili e hanno trovato sicuro riscontro nel contenuto di alcune registrazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che con memoria ha fornito utile contributo alla decisione, spese che si ritiene congruo liquidare in euro 4500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4500 oltre accessori di legge.

Così deciso, il 6 febb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE. APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria depositata 1'8 gennaio 2024 ; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione posta a sostegno del rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità della intercettazione registrata il 19 gennaio 2019, fondata sul rilievo che la difesa non aveva ricevuto detta registrazione e la stessa non era contenuta nel supporto fornito dalla Polizia giudiziaria, è manifestamente infondato poiché dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che tale registrazione non esiste e che il tenore del colloquio era stato riferito dalla persona offesa, le cui dichiarazioni sono pienamente attendibili e hanno trovato sicuro riscontro nel contenuto di alcune registrazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che con memoria ha fornito utile contributo alla decisione, spese che si ritiene congruo liquidare in euro 4500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 4500 oltre accessori di legge. Così deciso, il 6 febb
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