CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10317/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procuraallegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studiodell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentato e difeso, giustaprocura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- controricorrente -Numero registro generale 9711/2020Numero sezionale 576/2025Numero di raccolta generale 10317/2026Data pubblicazione 20/04/2026avverso la sentenza n. 581/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE,sez. di TARANTO, pubblicata il 27/12/2019 e notificata in data28/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 22/9/2008, [OSCURATO:PERSONA] in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Taranto, [OSCURATO:PERSONA],chiedendo la dichiarazione di simulazione del contratto dicompravendita immobiliare con lui stipulato a rogito del notaio DeStefano di Taranto del 23 gennaio 2003, per effetto di diverso e coevoaccordo negoziale, avente data certa per timbro postale o, insubordine, l'accertamento del mancato esercizio del diritto di opzionee/o del mancato definitivo avveramento della condizione unilaterale digradimento del bene o, in via ulteriormente subordinata, la risoluzioneper grave inadempimento del convenuto, con condanna al rilasciodell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione fino allariconsegna.2. Con sentenza n. 1898/2012, il Tribunale rigettò la domanda,escludendo la idoneità della scrittura privata a provare la simulazioneassoluta della compravendita immobiliare e non riconoscendo lasussistenza di alcun grave inadempimento imputabile alla parteacquirente, per avere lo stesso [OSCURATO:PERSONA] rilasciato quietanza, nell’attopubblico, del pagamento del prezzo.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la decisione di primo grado ma,con sentenza n. 395/2015, la Corte di appello di Lecce - sezione diTaranto dichiarò inammissibile l’appello ex art 342 cod. proc. civ.4. In accoglimento del ricorso per cassazione propostodall’appellante [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n.11510/2017, questa Cortecassò la sentenza, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce.Ric. 2020 n. 9711 sez. S2 - ad. 19-2-2025 -2-Numero registro generale 9711/2020Numero sezionale 576/2025Numero di raccolta generale 10317/2026Data pubblicazione 20/04/20265. In rinvio, con sentenza n. 581/2019, la Corte d’appello diLecce, sez. di Taranto, in riforma della sentenza impugnata e inaccoglimento della domanda subordinata, ritenendo simulata laquietanza di pagamento, dichiarò la risoluzione del contratto dicompravendita dell’immobile per grave inadempimento dell’acquirenteBattista che non aveva provveduto al pagamento del prezzo,condannandolo al rilascio dell’immobile.5. Avverso questa sentenza n. 581/2019, [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, a cui CosimoDi Maggio ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 delcomma I dell’art 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto laviolazione e falsa applicazione dell’art 112 cod. proc. civ., per avere laCorte territoriale pronunciato la risoluzione del contratto dicompravendita immobiliare per grave inadempimento sul presuppostodella simulazione della sola quietanza del prezzo, in violazione delprincipio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché sarebbestata invece proposta, in via principale, soltanto una domanda disimulazione «assoluta» dell’intero negozio, evidentemente diversa perpetitum e causa petendi.2. Con il secondo motivo, pure articolato in riferimento al n. 3del comma I dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha prospettato laviolazione e falsa applicazione dell’art 1414 cod. civ., rappresentandoche, secondo la previsione di questa norma, nel caso di simulazioneassoluta le parti dichiarano di non volere affatto gli effetti del contrattoconcluso; in conseguenza, la decisione impugnata non potrebbe in ognicaso consistere nell’accoglimento della domanda di simulazione delcontratto immobiliare come proposta, atteso che nella specie è statasoltanto riconosciuta la simulazione della quietanza, ma la volontà delleRic. 2020 n. 9711 sez. S2 - ad. 19-2-2025 -3-Numero registro generale 9711/2020Numero sezionale 576/2025Numero di raccolta generale 10317/2026Data pubblicazione 20/04/2026parti era concordemente diretta a conseguire gli effetti dellacompravendita.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n.3 del commaI dell’art 360 cod. proc. civ., il ricorrente ha denunciato la violazionedegli artt. 112 cod. proc. civ. e 1453 cod. proc. civ., per avere la Corted’appello accolto la domanda subordinata di risoluzione contrattualeper inadempimento in conseguenza dell’accertamento, inultrapetizione, della simulazione relativa della quietanza del prezzo enon in conseguenza del riscontro di un comportamento inadempiente.3.1. Il primo e il terzo motivo, che devono essere esaminati perprimi per priorità logica e possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono inammissibili.Come risulta dall’ordinanza n. 11510 del 2017 di questa Corte,con cui è stata cassata la prima sentenza n. 395/2015 resa dalla Corted’appello di Lecce, sez. di Taranto nel presente giudizio, Cosimo DiMaggio aveva chiesto la dichiarazione di simulazione del contratto dicompravendita immobiliare stipulato con [OSCURATO:PERSONA] a rogito delnotaio [OSCURATO:PERSONA] di Taranto del 23 gennaio 2003, per effetto di diversoe coevo accordo negoziale, avente data certa per timbro postale o, insubordine, l'accertamento del mancato esercizio del diritto di opzionee/o del mancato definitivo avveramento della condizione unilaterale digradimento del bene o, in via ulteriormente subordinata, la risoluzioneper grave inadempimento del convenuto, con condanna al rilasciodell’immobile e al pagamento dell’indennità di occupazione fino allariconsegna; il Tribunale, con sentenza del 21/6/2012, aveva rigettatola domanda, ritenendo, per quel che qui rileva, che il pagamento delprezzo risultasse dalla quietanza contenuta nell’atto pubblico e che, afronte del vincolo negoziale definitivo, l’attore non avesse specificatoaltri profili di inadempimento incidenti sul sinallagma negoziale; DiMaggio aveva proposto appello, contestando che il giudice di primoRic. 2020 n. 9711 sez. S2 - ad. 19-2-2025 -4-Numero registro generale 9711/2020Numero sezionale 576/2025Numero di raccolta generale 10317/2026Data pubblicazione 20/04/2026grado non avesse preso in esame la scrittura privata del 16-23 gennaio2003, ritenendola superata dal contratto definitivo, quando in realtàgià nella citata scrittura si precisava che nel successivo atto pubblico ilprezzo sarebbe risultato simulatamente pagato, mentre il corrispettivosarebbe stato effettivamente corrisposto soltanto all'esito della causadi rilascio del bene, da proporre dopo l'atto notarile di trasferimento.3.2. La Corte d’appello di Lecce, sez. di Taranto, in rinvio, hainnanzitutto interpretato la domanda (pag. 4 della sentenza, primocapoverso), rimarcando che, con l’atto di citazione, l’attore avevadedotto che l’accordo intervenuto aveva avuto ad oggetto la vendita diun immobile e si era articolato in una scrittura privata «da intendersicome accordo simulatorio o controdichiarazione» e «un atto pubblicoda intendersi quale atto parzialmente simulato»: l’avvenuta deduzionedel carattere «parzialmente simulato» dell’atto pubblico (sottolineatoin sentenza addirittura dall’uso del diverso carattere in grassetto) èstata ravvisata, con il riferimento testuale alla pag. 1 della citazione ela riproduzione del contenuto della domanda, persino in alcuni branivirgolettati, nell’essere stato riportato che nella scrittura privata siaffermava chiaramente che il corrispettivo non sarebbe stato pagato insede di stipula dell’atto pubblico, ma soltanto a seguito delloscioglimento della riserva di gradimento e che il gradimento avrebbepotuto essere espresso soltanto dopo il rogito notarile, quando il beneoccupato da terzi fosse divenuto ispezionabile.Ciò stabilito, la Corte ha ulteriormente rilevato (pag. 5 primocapoverso) che non vi fosse «dubbio» che la scrittura privata del16/1/2003 contenesse una controdichiarazione con cui «si convenivache nel rogito a seguire si sarebbe simulato il pagamento dell’interoprezzo», in quanto «è univoco e letterale il significato della clausola perla quale “il promissario venditore promette di indicare comequietanzato il pagamento del manufatto oggetto del preliminare e delRic. 2020 n. 9711 sez. S2 - ad. 19-2-2025 -5-Numero registro generale 9711/2020Numero sezionale 576/2025Numero di raccolta generale 10317/2026Data pubblicazione 20/04/2026rogito notarile” che sarebbe seguito “a garanzia dell’acquisto”, sicchéla clausola “quietanzato” non avrebbe operato “realmente tra leparti”»; ha perciò concluso che, in conseguenza, (così in sentenza)«con la detta scrittura deve [doveva] ritenersi documentalmentedimostrato l’accordo preordinato alla simulazione del prezzo e che ladichiarazione ‘quietanzato’ nel rogito si sarebbe dovuta intendere comesimulata» (pag. 6 sentenza, prime righe); ha infine aggiunto che ladomanda doveva intendersi diretta «quantomeno» alla dichiarazione disimulazione assoluta della quietanza (pag. 8 ultimo capoverso relativoalla infondatezza della eccezione di nullità della citazione).Infine, (pag. 6 penultimo capoverso e ss.), acclarato che ilconvenuto acquirente non aveva fornito prova di aver effettuato ilpagamento del prezzo e (pag. 8 penultimo capoverso) che nessungradimento era intervenuto, la Corte ha rimarcato che l’omessopagamento del prezzo costituisce «ineludibile, grave e colpevoleinadempimento» fondante l’accoglimento della ulteriormentesubordinata domanda di risoluzione.3.2. Così ricostruita la motivazione della sentenza impugnata, èevidente allora, che non può essere invocata la violazione dell’art. 112cod. proc. civ. come prospettata con il primo e il terzo motivo: la Corte,infatti, provvedendo alla qualificazione giuridica dei fatti allegati, haricostruito, con i poteri propri del giudice di merito, il contenuto delladomanda e l’ha interpretata come diretta alla dichiarazione disimulazione della quietanza, decidendo in conseguenza.Ciò posto, per principio consolidato di questa Corte, la statuizionecon cui il Giudice del merito abbia espressamente ritenuto che unaspecifica domanda sia stata avanzata e fosse compresa nel themadecidendum, ancorché erronea, non può essere direttamentecensurata per ultrapetizione: l'interpretazione della domanda è, infatti,Ric. 2020 n. 9711 sez. S2 - ad. 19-2-2025 -6-Numero registro generale 9711/2020Numero sezionale 576/2025Numero di raccolta generale 10317/2026Data pubblicazione 20/04/2026punto, una motivazione per spiegare perché una questione debbaritenersi ricompresa tra quelle da decidere; in conseguenza, il difettodi ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertatoche quella motivazione sia erronea.La sentenza, pertanto, non può essere annullata perultrapetizione se preliminarmente non si annulli – e, prima ancora, nonsi censuri dalla parte – la motivazione con cui sono state spiegate leragioni che hanno stabilito i confini della trattazione della questione.In tal caso, infatti, l'asserito errore del Giudice del merito nonpuò effettivamente consistere in un error in procedendo, perché nonsegue alla diretta violazione della norma processuale, ma involgeinnanzitutto il momento logico relativo all'accertamento in concretodella volontà della parte e l’interpretazione dell’atto processuale: in talsenso, in questa ipotesi, prima ancora della violazione dell’art. 112 cod.proc. civ. può essere prospettato, in sede di legittimità, soltanto unvizio di motivazione, sindacabile nei limiti del n. 5 del comma I dell'art.360 cod. proc. civ. (Cass. Sez. L, n. 3702 del 21/02/2006; Cass. Sez.2, n. 20718 del 13/08/2018; Cass. Sez. 3, n. 27181 del 22/09/2023).3.3. Inammissibile, quindi, risulta pure il secondo motivo perchédel tutto inconferente rispetto alla motivazione della sentenzaimpugnata atteso che, come già esposto, la Corte ha ritenuto comesimulata soltanto la quietanza di pagamento del prezzo inseritanell’atto pubblico, per essere intervenuto tra le parti specifico accordodi rinviare il pagamento alla manifestazione del gradimento.3. Il ricorso è, perciò, respinto, con conseguente condanna diIgnazio Battista al rimborso delle spese processuali in favore di CosimoDi Maggio, liquidate in dispositivo in relazione al valore, con distrazionein favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deiRic. 2020 n. 9711 sez. S2 - ad. 19-2-2025 -7-Numero registro generale 9711/2020Numero sezionale 576/2025Numero di raccolta generale 10317/2026Data pubblicazione 20/04/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Roccaforte, antistatario.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 9711 sez. S2 - ad. 19-2-2025 -8-