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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10446/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica.

Considerato che il primo motivo (che, così come il secondo, erroneamente nella rubrica fa riferimento al tentativo), che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto deduce questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, a fronte delle valutazioni dei giudici di merito (che hanno valorizzato, in particolare, la disponibilità in capo all'imputato dell'appartamento rifornito dall'energia abusivamente captata) in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici, laddove del tutto assertive e, comunque, aspecifiche risultano le doglianze del ricorrente.

Considerato che il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è inammissibile in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Considerato che il terzo motivo, che censura l'applicazione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento e, di conseguenza, la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, poiché, quanto all'aggravante la sua sussistenza si ricollega al fatto, rimarcato dalla sentenza di primo grado, che l'allaccio abusivo aveva comportato la modifica dell'impianto elettrico, mentre, per quanto riguarda la causa di non punibilità, la Corte distrettuale ha congruamente motivato la conferma del diniego rimarcando che l'indebita appropriazione di energia si è prolungata nel tempo, senza soluzione di continuità, rilievo, questo, non scalfito dalle generiche deduzioni del ricorso.

Considerato che il quarto motivo, afferente al giudizio di equivalenza ex art.69 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere, peraltro, quella che (come, nel caso di specie) per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, adeguatezza pure richiamata dal giudice di appello (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Considerato che il primo motivo (che, così come il secondo, erroneamente nella rubrica fa riferimento al tentativo), che denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto deduce questioni di merito, volte a sollecitare a questa Corte un'inammissibile rivalutazione del compendio probatorio, a fronte delle valutazioni dei giudici di merito (che hanno valorizzato, in particolare, la disponibilità in capo all'imputato dell'appartamento rifornito dall'energia abusivamente captata) in linea con i dati probatori richiamati ed esenti da vizi logici, laddove del tutto assertive e, comunque, aspecifiche risultano le doglianze del ricorrente. Considerato che il secondo motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, è inammissibile in quanto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). Considerato che il terzo motivo, che censura l'applicazione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento e, di conseguenza, la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, poiché, quanto all'aggravante la sua sussistenza si ricollega al fatto, rimarcato dalla sentenza di primo grado, che l'allaccio abusivo aveva comportato la modifica dell'impianto elettrico, mentre, per quanto riguarda la causa di non punibilità, la Corte distrettuale ha congruamente motivato la conferma del diniego rimarcando che l'indebita appropriazione di energia si è prolungata nel tempo, senza soluzione di continuità, rilievo, questo, non scalfito dalle generiche deduzioni del ricorso. Considerato che il quarto motivo, afferente al giudizio di equivalenza ex art.69 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendosi ritenere, peraltro, quella che (come, nel caso di specie) per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto, adeguatezza pure richiamata dal giudice di appello (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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