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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42872/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, primo comma, n. 5, cod. pen., condannandola alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa, «per essersi impossessata, al fine di trarne ingiusto profitto, di euro 22.000, diversi monili in oro» e di altri oggetti, sottraendoli dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo, con motivo unico, violazione di legge in relazione all'art. 624-bis, terzo comma, cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca del reato (ovvero in data 7 giugno 2017).

A parere del ricorrente, il Tribunale avrebbe inflitto all'imputata una pena detentiva inferiore al minimo edittale di anni tre di reclusione.

Dall'erronea commisurazione della pena, sarebbe derivata l'irrogazione di una pena illegale.

3. Con conclusioni scritte, la difesa dell'imputata ha chiesto a questo Collegio di «accogliere la richiesta formulata dal P.G. (annullamento con rinvio) e, contestualmente, ordinare al Tribunale del rinvio di verificare l'irregolarità della celebrazione del processo del primo grado in contumacia, oltreché alla violazione del diritto di presenziare al processo di cui all'art. 47 CDFUE.

Ciò, alla luce del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto regolarmente identificato presso l'Agenzia delle Entrate e possiede un codice fiscale.

Tali informazioni, unitamente ad altri dati indicati, dimostrerebbero la irregolarità dello svolgimento del processo di primo grado e delle notifiche relative al presente giudizio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. La pena inflitta è infatti inferiore al minimo edittale, posto che, al momento della commissione del reato (7 giugno 2017), il terzo comma dell'art. 624-bis cod. pen. prevedeva, per la fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 625, primo comma, cod. pen., la pena detentiva dai tre ai dieci anni di reclusione e la multa da euro 206, 00 a euro 1.549, 00.

3. Quanto alla richiesta contenuta nelle conclusioni scritte, il Collegio osserva che essa andava formulata non già a questa Corte, bensì, attraverso l'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 4 del codice di rito, al giudice competente sull'impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata vada annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brescia ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624-bis e 625, primo comma, n. 5, cod. pen., condannandola alla pena di anni due di reclusione ed euro 1000 di multa, «per essersi impossessata, al fine di trarne ingiusto profitto, di euro 22.000, diversi monili in oro» e di altri oggetti, sottraendoli dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Brescia, deducendo, con motivo unico, violazione di legge in relazione all'art. 624-bis, terzo comma, cod. pen. nella formulazione vigente all'epoca del reato (ovvero in data 7 giugno 2017). A parere del ricorrente, il Tribunale avrebbe inflitto all'imputata una pena detentiva inferiore al minimo edittale di anni tre di reclusione. Dall'erronea commisurazione della pena, sarebbe derivata l'irrogazione di una pena illegale. 3. Con conclusioni scritte, la difesa dell'imputata ha chiesto a questo Collegio di «accogliere la richiesta formulata dal P.G. (annullamento con rinvio) e, contestualmente, ordinare al Tribunale del rinvio di verificare l'irregolarità della celebrazione del processo del primo grado in contumacia, oltreché alla violazione del diritto di presenziare al processo di cui all'art. 47 CDFUE. Ciò, alla luce del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto regolarmente identificato presso l'Agenzia delle Entrate e possiede un codice fiscale. Tali informazioni, unitamente ad altri dati indicati, dimostrerebbero la irregolarità dello svolgimento del processo di primo grado e delle notifiche relative al presente giudizio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La pena inflitta è infatti inferiore al minimo edittale, posto che, al momento della commissione del reato (7 giugno 2017), il terzo comma dell'art. 624-bis cod. pen. prevedeva, per la fattispecie aggravata ai sensi dell'art. 625, primo comma, cod. pen., la pena detentiva dai tre ai dieci anni di reclusione e la multa da euro 206, 00 a euro 1.549, 00. 3. Quanto alla richiesta contenuta nelle conclusioni scritte, il Collegio osserva che essa andava formulata non già a questa Corte, bensì, attraverso l'istituto della restituzione nel termine di cui all'art. 175, comma 4 del codice di rito, al giudice competente sull'impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che la sentenza impugnata vada annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Brescia. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 42872/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris