Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2023

Cassazione n. 30617/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avigliana il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4200/20 in data 14/10/2022 della Corte di appello di Torino, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecíes del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA],, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con richiesta di liquidazione delle spese processuali nella misura prevista dal D.M. 147/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Torino, in data 04/02/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 640, primo comma e 61 n. 7 cod. pen. (in Torino il 24/04/2018).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza della fattispecie contestata.

In sede di gravame si era evidenziato come le condotte in contestazione intervenivano in un momento successivo alla formazione della volontà, tanto è vero che quest'ultimo, per il primo giudice, era da rinvenirsi nella stipula del preventivo (gennaio 2018) e nessuna rilevanza aveva la circostanza che l'acconto fosse stato richiesto solo in data 20 aprile.

Il giudice di appello conferisce alla dinamica negoziale una sua rilevanza anche in sede esecutiva, sottraendosi al tema dedotto con il motivo d'impugnazione.

Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio".

La tecnica del richiamo alla ratio decidendi del primo giudice non può essere invocata pur in presenza di una doppia conforme: il Rocci (come la Raimondi) non è stato ritenuto responsabile in secondo grado per le medesime ragioni riconosciute in primo grado.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Motivo unico: riprende pedissequamente, anche nella forma grafica il primo motivo proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi inammissibili.

Rileva preliminarmente il Collegio, ai fini del controllo della procedibilità dell'azione, come vi siano agli atti sia la querela che la costituzione di parte civile da parte della persona offesa.

2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo.

2.1.1. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), va evidenziato come nella fattispecie si sia in presenza di motivo assolutamente generico e, come detto, manifestamente infondato.

2.1.2. Ci si lamenta del fatto che i due giudici di merito abbiano percorso strade differenti.

Il primo giudice ha ritenuto sussistere la truffa già nella stipulazione del contratto mentre il giudice d'appello ha ritenuto collocarsi la frode nel contegno tenuto dagli imputati nella fase esecutiva.

Lamenta, dunque, la difesa che, così operando, il giudice di appello avrebbe "sostituito" la sua lettura degli atti a quella del primo giudice.

Come correttamente rilevato dalla Procura generale, così intesa la censura, non se ne coglie il profilo critico della motivazione impugnata.

Parte ricorrente, infatti, non denuncia la violazione di legge processuale, ciò che dice di aver voluto fare con l'atto di appello.

Ed allora, se anche fosse vero che il provvedimento impugnato ha accertato il fatto ravvisando la condotta rilevante nella fase esecutiva del contratto, così facendo altro non avrebbe realizzato che allinearsi alla posizione espressa dal a difesa con l'atto d'appello: e, sotto questo aspetto, si rivela in modo manifesta la carenza d'interesse all'impugnazione.

Invero, il processo ha disvelato come il Rocci, previa nduzione in errore della persona offesa — a cui vennero volutamente consegnati in ritardo una falsa contabile di bonifico senza la quale lo stesso non avrebbe mai ottenuto la disponibilità dei locali ed assegni bancari rimasti impagati — organizzò e realizzò il lucroso concerto per poi rimanere sordo alle richieste di controparte, nonostante le condanne in primo e secondo grado, al versamento di quanto dovuto.

2.2. Apodittico e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo.

2.2.1. A dimostrazione della ricorrenza dell'elemento psicologico del reato di truffa, va evidenziato il ruolo attivo svolto dal Rocci, nell'ambito della Olga s.r.I., nel gestire i contatti e le trattative con la [OSCURATO:SOCIETA]., nell'interloquire in nome e per conto della Olga s.r.I., nel fornire false rassicurazioni sul bonifico mai accreditato e nel consegnare gli assegni successivamente protestati: condotte, tutte, "evidentemente valse a creare un indebito e fallace affidamento nella parte lesa circa la solvibilità di controparte, rassicurandola per il tempo necessario affinchè concedesse i locali e consentisse lo svolgimento dello spettacolo, senza valersi della clausola risolutiva, per poi accorgersi dell'inganno a evento ormai celebrato e incasso irrimediabilmente incamerato dagli autori della frode", come riconosciuto dalla sentenza impugnata (cfr.„ ex multis, Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Occhipinti, Rv. 230689; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801).

Inoltre, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203).

2.2.2. In relazione al secondo profilo della censura proposta, occorre fare qualche considerazione in premessa.

Il principio del "ragionevole dubbio", nel nostro ordinamento, trova il suo fondamento nella presunzione di non colpevolezza prevista dall'art. 27, comma 2, Cost.: e - pur avendo origine negli ordinamenti di common law - aveva già trovato ampia applicazione da parte della nostra giurisprudenza di legittimità che l'aveva, in più occasioni, affermato.

Dunque, può dirsi che sia stato introdotto un criterio normativo di valutazione della prova in precedenza solo di formazione giurisprudenziale.

Del resto, il legislatore, aveva già disciplinato un analogo criterio per l'assoluzione stabilendo che, al di sotto di un determinato standard probatorio il giudice deve assolvere (art. 530 cod. proc. pen.: quando la prova manca, o è insufficiente o è contraddittoria).

Adesso, invece, ha previsto il criterio per la sentenza di condanna che è subordinata all'insussistenza di un dubbio o alla sua non ragionevolezza.

È del tutto ovvio che non è possibile stabilire una netta linea di demarcazione che separi le due situazioni e che esisteranno sempre le situazioni di confine; in questi casi, i limiti di intervento del giudice di legittimità si riducono sensibilmente soprattutto se il giudice di merito abbia logicamente e ragionevolmente motivato sulla scelta operata.

Non sembra però condivisibile quell'orientamento dottrinale secondo cui il criterio del ragionevole dubbio prevarrebbe anche se la prova esiste, è sufficiente e non è contraddittoria se, in altre parole, non è idonea a superare il limite del ragionevole dubbio; in questi casi, invero, se la prova è "sufficiente" (e non ci si trova quinci in presenza di un elementi indiziari "deboli"), lo standard probatorio idoneo a superare il ragionevole dubbio dovrebbe ritenersi raggiunto.

Naturalmente, il dubbio deve essere "ragionevole"; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione (un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole").

Se, invece, l'ipotesi alternativa è plausibile, non è sufficiente che il giudice di merito l'abbia ritenuta improbabile ma occorre che siano stati individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accolta in modo da pervenire a ritenere non razionale il dubbio derivante dall'esistenza di un'ipotesi alternativa.

In questo senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Manikam, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763), secondo cui la regola legittima la condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote - pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili - ma prive di alcun riscontro nelle emergenze processuali.

Insomma, la regola dell'oltre il ragionevole dAbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre.

Ciò, non sarà più consentito perché, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma).

Anche se l'errore giudiziario non potrà mai essere del tutto eliminato, la regola introdotta vale a significare che l'ordinamento - se tollera l'assoluzione del colpevole - non tollera però la condanna dell'innocente.

È indubbio che da questo principio non deriva il superamento del principio del libero convincimento del giudice - che si è contrapposto all'arcaico sistema delle prove legali - ma sta a significare che questo principio trova un limite che si esprime all'interno di regole legali di valutazione della prova e non si identifica con un soggettivismo insindacabile che potrebbe sconfinare nell'arbitrio.

V'è da considerare un altro aspetto messo in evidenza dalla dottrina.

È stato, infatti, osservato che il ragionamento probatorio del giudice di merito, che abbia condannato l'imputato erroneamente ritenendo (anche in modo implicito) che sia stata superata la soglia del ragionevole dubbio, non necessariamente esprime una valutazione "manifestamente illogica" con la conseguenza che non sempre il vizio può essere inquadrato nel vizio di motivazione previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e).

Queste conclusioni sono tuttavia opinabili.

Infatti, indipendentemente dalla soluzione del problema se questo vizio integri la violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen., art.530 cod. proc. pen., comma 2 e art. 533 cod. proc. pen., comma 1), deve osservarsi che appare discutibile sostenere la logicità o la non contraddittorietà di una decisione fondata su regole d'inferenza incongrue o su elementi indiziari palesemente privi dei requisiti di gravità e precisione.

Occorre ancora rilevare che il problema dell'individuazione dello standard probatorio è diverso da quello riguardante il travisamento della prova.

Il ragionevole dubbio concerne l'individuazione di questo standard e riguarda esclusivamente l'individuazione del livello probatorio o indiziario richiesto perché si possa legittimamente pervenire ad una sentenza di condanna in base ai fatti accertati dal giudice di merito.

In questo caso, la Corte di cassazione si limita a prendere atto di quanto accertato dal giudice di merito e valuta se appaia logicamente motivato nella sentenza il raggiungimento dello standard ricordato.

Quando si deduce il vizio di travisamento della prova, il compito del giudice di legittimità è diverso (e richiede l'esame di specifici atti) perché la censura riguarda l'affermazione dell'esistenza di una prova che non esiste o di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito.

Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la concludenza e l'efficacia probatoria degli elementi raccolti, con motivazione del tutto congrua e priva di illogicità, è stata ritenuta dalla Corte territoriale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa.

Invero, il mero apparente - peraltro solo parziale - contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che - come detto trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785).

3. Ricorso nell'interesse di Simonetta R.aimondi.

3.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo.

Come detto in premessa, la censura riprende pedissequamente, anche nella forma grafica il primo motivo proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]: da qui il rimando alle considerazioni e alle conclusioni assunte nel precedente paragrafo

2.1. del considerato in diritto.

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, altresì, gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avigliana il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 4200/20 in data 14/10/2022 della Corte di appello di Torino, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la discussione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176, prorogato da ultimo in forza dell'art. 5-duodecíes del d.l. 162/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199; letta la memoria difensiva della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA],, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con richiesta di liquidazione delle spese processuali nella misura prevista dal D.M. 147/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale di Torino, in data 04/02/2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110, 640, primo comma e 61 n. 7 cod. pen. (in Torino il 24/04/2018). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza della fattispecie contestata. In sede di gravame si era evidenziato come le condotte in contestazione intervenivano in un momento successivo alla formazione della volontà, tanto è vero che quest'ultimo, per il primo giudice, era da rinvenirsi nella stipula del preventivo (gennaio 2018) e nessuna rilevanza aveva la circostanza che l'acconto fosse stato richiesto solo in data 20 aprile. Il giudice di appello conferisce alla dinamica negoziale una sua rilevanza anche in sede esecutiva, sottraendosi al tema dedotto con il motivo d'impugnazione. Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio". La tecnica del richiamo alla ratio decidendi del primo giudice non può essere invocata pur in presenza di una doppia conforme: il Rocci (come la Raimondi) non è stato ritenuto responsabile in secondo grado per le medesime ragioni riconosciute in primo grado. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Motivo unico: riprende pedissequamente, anche nella forma grafica il primo motivo proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi inammissibili. Rileva preliminarmente il Collegio, ai fini del controllo della procedibilità dell'azione, come vi siano agli atti sia la querela che la costituzione di parte civile da parte della persona offesa. 2. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Manifestamente infondato è il primo motivo. 2.1.1. Invero, pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, non massimata sul punto, secondo cui il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica), va evidenziato come nella fattispecie si sia in presenza di motivo assolutamente generico e, come detto, manifestamente infondato. 2.1.2. Ci si lamenta del fatto che i due giudici di merito abbiano percorso strade differenti. Il primo giudice ha ritenuto sussistere la truffa già nella stipulazione del contratto mentre il giudice d'appello ha ritenuto collocarsi la frode nel contegno tenuto dagli imputati nella fase esecutiva. Lamenta, dunque, la difesa che, così operando, il giudice di appello avrebbe "sostituito" la sua lettura degli atti a quella del primo giudice. Come correttamente rilevato dalla Procura generale, così intesa la censura, non se ne coglie il profilo critico della motivazione impugnata. Parte ricorrente, infatti, non denuncia la violazione di legge processuale, ciò che dice di aver voluto fare con l'atto di appello. Ed allora, se anche fosse vero che il provvedimento impugnato ha accertato il fatto ravvisando la condotta rilevante nella fase esecutiva del contratto, così facendo altro non avrebbe realizzato che allinearsi alla posizione espressa dal a difesa con l'atto d'appello: e, sotto questo aspetto, si rivela in modo manifesta la carenza d'interesse all'impugnazione. Invero, il processo ha disvelato come il Rocci, previa nduzione in errore della persona offesa — a cui vennero volutamente consegnati in ritardo una falsa contabile di bonifico senza la quale lo stesso non avrebbe mai ottenuto la disponibilità dei locali ed assegni bancari rimasti impagati — organizzò e realizzò il lucroso concerto per poi rimanere sordo alle richieste di controparte, nonostante le condanne in primo e secondo grado, al versamento di quanto dovuto. 2.2. Apodittico e comunque manifestamente infondato è anche il secondo motivo. 2.2.1. A dimostrazione della ricorrenza dell'elemento psicologico del reato di truffa, va evidenziato il ruolo attivo svolto dal Rocci, nell'ambito della Olga s.r.I., nel gestire i contatti e le trattative con la [OSCURATO:SOCIETA]., nell'interloquire in nome e per conto della Olga s.r.I., nel fornire false rassicurazioni sul bonifico mai accreditato e nel consegnare gli assegni successivamente protestati: condotte, tutte, "evidentemente valse a creare un indebito e fallace affidamento nella parte lesa circa la solvibilità di controparte, rassicurandola per il tempo necessario affinchè concedesse i locali e consentisse lo svolgimento dello spettacolo, senza valersi della clausola risolutiva, per poi accorgersi dell'inganno a evento ormai celebrato e incasso irrimediabilmente incamerato dagli autori della frode", come riconosciuto dalla sentenza impugnata (cfr.„ ex multis, Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Occhipinti, Rv. 230689; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801). Inoltre, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (Sez. 2, n. 5801 del 08/11/2013, dep. 2014, Montalti, Rv. 258203). 2.2.2. In relazione al secondo profilo della censura proposta, occorre fare qualche considerazione in premessa. Il principio del "ragionevole dubbio", nel nostro ordinamento, trova il suo fondamento nella presunzione di non colpevolezza prevista dall'art. 27, comma 2, Cost.: e - pur avendo origine negli ordinamenti di common law - aveva già trovato ampia applicazione da parte della nostra giurisprudenza di legittimità che l'aveva, in più occasioni, affermato. Dunque, può dirsi che sia stato introdotto un criterio normativo di valutazione della prova in precedenza solo di formazione giurisprudenziale. Del resto, il legislatore, aveva già disciplinato un analogo criterio per l'assoluzione stabilendo che, al di sotto di un determinato standard probatorio il giudice deve assolvere (art. 530 cod. proc. pen.: quando la prova manca, o è insufficiente o è contraddittoria). Adesso, invece, ha previsto il criterio per la sentenza di condanna che è subordinata all'insussistenza di un dubbio o alla sua non ragionevolezza. È del tutto ovvio che non è possibile stabilire una netta linea di demarcazione che separi le due situazioni e che esisteranno sempre le situazioni di confine; in questi casi, i limiti di intervento del giudice di legittimità si riducono sensibilmente soprattutto se il giudice di merito abbia logicamente e ragionevolmente motivato sulla scelta operata. Non sembra però condivisibile quell'orientamento dottrinale secondo cui il criterio del ragionevole dubbio prevarrebbe anche se la prova esiste, è sufficiente e non è contraddittoria se, in altre parole, non è idonea a superare il limite del ragionevole dubbio; in questi casi, invero, se la prova è "sufficiente" (e non ci si trova quinci in presenza di un elementi indiziari "deboli"), lo standard probatorio idoneo a superare il ragionevole dubbio dovrebbe ritenersi raggiunto. Naturalmente, il dubbio deve essere "ragionevole"; tale non è quello che si fonda su un'ipotesi alternativa del tutto congetturale e priva di qualsiasi conferma e la ragionevolezza non può che risultare dalla motivazione (un dubbio non motivato è già di per sè "non ragionevole"). Se, invece, l'ipotesi alternativa è plausibile, non è sufficiente che il giudice di merito l'abbia ritenuta improbabile ma occorre che siano stati individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accolta in modo da pervenire a ritenere non razionale il dubbio derivante dall'esistenza di un'ipotesi alternativa. In questo senso, si è espressa la giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. 1, n. 23813 del 08/05/2009, Manikam, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 240763), secondo cui la regola legittima la condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote - pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili - ma prive di alcun riscontro nelle emergenze processuali. Insomma, la regola dell'oltre il ragionevole dAbio ha messo definitivamente in crisi quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di più ipotesi ricostruttive del fatto, era consentito al giudice di merito di adottarne una che conduceva alla condanna sol perché la riteneva più probabile rispetto alle altre. Ciò, non sarà più consentito perché, per pervenire alla condanna, il giudice non solo deve ritenere non probabile l'eventuale diversa ricostruzione del fatto che conduce all'assoluzione dell'imputato ma deve altresì ritenere che il dubbio su questa ipotesi alternativa non sia ragionevole (deve cioè trattarsi di ipotesi non plausibile o comunque priva di qualsiasi conferma). Anche se l'errore giudiziario non potrà mai essere del tutto eliminato, la regola introdotta vale a significare che l'ordinamento - se tollera l'assoluzione del colpevole - non tollera però la condanna dell'innocente. È indubbio che da questo principio non deriva il superamento del principio del libero convincimento del giudice - che si è contrapposto all'arcaico sistema delle prove legali - ma sta a significare che questo principio trova un limite che si esprime all'interno di regole legali di valutazione della prova e non si identifica con un soggettivismo insindacabile che potrebbe sconfinare nell'arbitrio. V'è da considerare un altro aspetto messo in evidenza dalla dottrina. È stato, infatti, osservato che il ragionamento probatorio del giudice di merito, che abbia condannato l'imputato erroneamente ritenendo (anche in modo implicito) che sia stata superata la soglia del ragionevole dubbio, non necessariamente esprime una valutazione "manifestamente illogica" con la conseguenza che non sempre il vizio può essere inquadrato nel vizio di motivazione previsto dall'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e). Queste conclusioni sono tuttavia opinabili. Infatti, indipendentemente dalla soluzione del problema se questo vizio integri la violazione delle regole di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen., art.530 cod. proc. pen., comma 2 e art. 533 cod. proc. pen., comma 1), deve osservarsi che appare discutibile sostenere la logicità o la non contraddittorietà di una decisione fondata su regole d'inferenza incongrue o su elementi indiziari palesemente privi dei requisiti di gravità e precisione. Occorre ancora rilevare che il problema dell'individuazione dello standard probatorio è diverso da quello riguardante il travisamento della prova. Il ragionevole dubbio concerne l'individuazione di questo standard e riguarda esclusivamente l'individuazione del livello probatorio o indiziario richiesto perché si possa legittimamente pervenire ad una sentenza di condanna in base ai fatti accertati dal giudice di merito. In questo caso, la Corte di cassazione si limita a prendere atto di quanto accertato dal giudice di merito e valuta se appaia logicamente motivato nella sentenza il raggiungimento dello standard ricordato. Quando si deduce il vizio di travisamento della prova, il compito del giudice di legittimità è diverso (e richiede l'esame di specifici atti) perché la censura riguarda l'affermazione dell'esistenza di una prova che non esiste o di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio come la concludenza e l'efficacia probatoria degli elementi raccolti, con motivazione del tutto congrua e priva di illogicità, è stata ritenuta dalla Corte territoriale come ampiamente idonea a resistere e superare gli elementi a discarico introdotti dalla difesa. Invero, il mero apparente - peraltro solo parziale - contrasto tra elementi di prova a carico ed elementi a discarico (tanto più se, come nella fattispecie, ritenuti privi di reale efficacia "scriminante" e di non particolare e decisiva significatività) non può essere invocato per addurre inesistenti illogicità del provvedimento impugnato, nemmeno ancorandosi a pronunce isolate di questa Suprema Corte: giova ricordare che la giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità ha evidenziato che la previsione normativa della regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio", che - come detto trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova, ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254025; Sez. 1, n. 20371 del 11/05/2006, Ganci, Rv. 234111; Sez. 1, n. 30402 del 28/06/2006, Volpon, Rv. 234374; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino, Rv. 233785). 3. Ricorso nell'interesse di Simonetta R.aimondi. 3.1. Manifestamente infondato è l'unico motivo. Come detto in premessa, la censura riprende pedissequamente, anche nella forma grafica il primo motivo proposto nell'interesse del coimputato [OSCURATO:PERSONA]: da qui il rimando alle considerazioni e alle conclusioni assunte nel precedente paragrafo 2.1. del considerato in diritto. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, altresì, gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. che liquida in euro 3.686,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla pa
Sentenza Cassazione n. 30617/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris