CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42023/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 7716/2017 del 21/11/2019 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137/2020 convertito in I. n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; preso atto che la difesa non ha chiesto la discussione orale né ha presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla li pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa ciascuno per il reato di rapina aggravata in concorso. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto, con unico atto, ricorso per cassazione, per lamentare quanto segue. 2.1. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 429, 161, commi 1 e 4, 156 e 179 cod. proc. pen. Si evidenzia come lo stato di detenzione sopravvenuto rispetto all'elezione di domicilio ma precedente all'esercizio dell'azione penale e l'assenza della nomina di un difensore di fiducia imponevano l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen.: l'irritualità della differente procedura inficia di nullità assoluta il decreto che dispone il giudizio e travolge tutti gli atti successivi. 2.2. Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.628, comma 3 lett. b) cod. pen., 393, 530, comma 2 cod. proc. pen. Si evidenzia come le risultanze processuali hanno acclarato come l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], pur formalmente intestata alla signora Russo, fosse di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: l'esborso da parte di quest'ultimo della somma necessaria all'acquisto dell'auto ed il reiterato tentativo di restituzione allo stesso dell'autovettura, confortano l'assunto difensivo secondo il quale l'imputato ha agito nella convinzione di essere proprietario dell'auto, con conseguente configurabilità del diverso reato dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e, come tali, risultano inaccoglibili. 2. Come è noto, l'art. 161 cod. proc. pen. detta la disciplina che regola la dichiarazione, l'elezione o la determinazione del domicilio ai fini dell'effettuazione delle notifiche all'imputato. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con la necessaria presenza dell'indagato o dell'imputato, purchè non detenuto né internato (tale considerandosi anche l'imputato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione, postulando essa una condizione di libertà) è invitato a dichiarare uno dei luoghi indicati dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen. ovvero ad eleggere il domicilio per le notificazioni, al contempo venendo informato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, altrimenti dovendosi eseguire le notificazioni mediante consegna al difensore nei casi di mancanza di tale comunicazione, ovvero di rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio. Si prevede poi, che, al di fuori dei casi di realizzazione di un contatto diretto tra l'autorità giudiziaria e la persona dell'indagato, quest'ultimo è invitato, attraverso l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato su disposizione dell'autorità giudiziaria, a dichiarare o eleggere domicilio, dovendo, del pari, essere informato dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, altrimenti prevedendosi l'effettuazione delle successive notifiche nel luogo di notificazione del primo atto. La scelta del domicilio rappresenta, pertanto, l'espressione della piena volontà dell'indagato o dell'imputato, a cui la legge affida l'onere di indicare il luogo in cui gli siano inviate le comunicazioni, ovvero il luogo e la persona presso cui egli desidera che gli siano consegnati gli atti. Tale regola generale, tuttavia, viene "violata" nelle ipotesi di: rifiuto di dichiarare o eleggere il domicilio; insufficienza, inidoneità o inefficacia della dichiarazione o elezione di domicilio; mancata comunicazione del mutamento di domicilio; impossibilità della notifica. In tutti questi casi il rimedio processuale previsto è costituito dall'effettuazione della notifica mediante consegna al difensore. 2.1. Nella fattispecie, la difesa lamenta che gli imputati ricorrenti, detenuti dall'agosto 2010, non ebbero a ricevere la notifica del decreto di rinvio a giudizio e che lo stato di detenzione sopravvenuto rispetto alla elezione di domicilio, ma precedente rispetto all'esercizio dell'azione penale nonchè l'assenza della nomina di un difensore di fiducia, avrebbe imposto l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. Si osserva altresì che, in tema di notifica ad imputato detenuto, codesta Suprema Corte ha stabilito che "le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio"(Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01; in motivazione la Suprema Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa"). 2.2. Il motivo è infondato. Rileva il Collegio come, ancorchè i due imputati fossero detenuti per altra causa dal 2010, non vi è prova che il loro status detentionis fosse noto all'autorità giudiziaria procedente in primo grado, alla quale constava solo il luogo in cui costoro avevano eletto domicilio nella fase delle indagini preliminari: la contraria deduzione difensiva è rimasta, infatti, del tutto indimostrata, laddove la difesa stessa si è limitata a dimostrare la conoscenza dello stato detentivo dei due imputati da parte del giudice d'appello, senza nulla inferire in ordine al precedente grado di giudizio. Peraltro, risulta incontestato come l'impossibilità di notificare presso il domicilio eletto è dipesa dalla inidoneità dell'elezione, posto che è emerso che gli imputati "non hanno mai abitato a S. Marcellino". In giurisprudenza si è affermato (v. Sez. 3, n. 30132 del 05/04/2017, Z., Rv. 270622-01) che, quando l'elezione di domicilio viene raccolta a verbale ai sensi del comma 1 dell'art. 161 cod. proc. pen. (dunque anche l'elezione di domicilio raccolta nella fase delle indagini preliminari, come in questo caso), la notificazione dell'atto può avvenire al difensore d'ufficio allorché sussista la inidoneità dell'elezione/dichiarazione di domicilio, nel senso del venir meno del domicilio dichiarato, o in caso di allontanamento definitivo dal domicilio, o comunque tale da non rendere possibile la notifica, purché di ciò l'ufficiale giudiziario abbia dato conto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dato atto della attestazione del maresciallo [OSCURATO:PERSONA] secondo cui gli imputati non hanno mai abitato nel luogo del domicilio eletto, sicché l'elezione deve ritenersi inidonea, addirittura ab origine: se ne trae che l'applicazione dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. con la successiva notifica mediante consegna al difensore deve ritenersi corretta. 3. Manifestamente infondato è il terzo motivo. La censura appare inammissibile, non confrontandosi adeguatamente con la ratio decidendi: invero, la Corte territoriale ha affermato giustappunto che l'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, aggiungendo, ad ogni modo, che nel caso di specie difettava l'esistenza di un credito e della conseguente pretesa giuridicamente tutelabile, dal momento che l'autovettura era stata pacificamente regalata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla persona offesa, sua ex fidanzata, e da questa più volte offerta in restituzione all'imputato, che però non aveva mai accettato: trattasi di motivazione del tutto congrua e totalmente prova di vizi logico-giuridici. 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 07/10/2021.I