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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 05706/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con decreto del 21 giugno 2013 il Tribunale di Salerno ha disposto la confisca di prevenzione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in quanto nella effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Con decreto del 20 dicembre 2013 la Corte di appello di Salerno ha confermato la misura emessa in primo grado.

Con sentenza 27 gennaio 2015, n. 21582, la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli.

Con decreto del 12 ottobre 2017, irrevocabile il 23 gennaio 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato nuovamente la misura emessa in primo grado.

Con istanza del 10 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revocazione ex art. 28 d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, perché nel frattempo era intervenuta e passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Salerno di assoluzione dalle contestazioni per i reati degli artt. 644 e 629 cod. pen. aggravati ex art. 416- bis.1 cod. pen.

Con decreto del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza per tardività.

In motivazione la Corte ha precisato che l'istanza è stata presentata oltre il termine semestrale previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 e che l'interessato non aveva dimostrato che il mancato rispetto del termine era dovuto a causa a lui non imputabile.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso Arpaia, per il tramite del difensore, con tre motivi.

Con il primo denuncia la illegittimità costituzionale dell'articolo 2i\lakddove, prevedendo un limite alla proponibilità dell'istanza, consentirebbe la sopravvivenza di una misura sostanzialmente punitiva anche nel caso in cui il presupposto di fatto su cui è fondata sia medio tempore venuto meno.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, contraddittoria o manifestamente illogica, per avere il giudice di merito ritenuto che l'Arpaia fosse a conoscenza della sentenza assolutoria già al momento in cui dava mandato al suo difensore di presentare istanza di revoca della misura personale, in quanto l'istanza di revoca della misura personale era antecedente al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria.

Sempre con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta che la condizione di latitanza non integra un ritardo imputabile all'istante a titolo di colpa.

Con il terzo motivo la difesa lamenta l'incompatibilità con l'art. 6 CEDU del processo in assenza.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo, in cui si propone alla Corte di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede un termine di proposizione della istanza di revocazione, non è fondato.

La questione di costituzionalità è proposta sulla base di un affermato parallelismo tra la revocazione di cui all'art. 28 e l'istituto della revisione che è già stato ritenuto non corretto dalla giurisprudenza di legittimità.

Nella sentenza Sez.

U, Sentenza n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 si legge che "la particolare disciplina delle deduzioni e l'intero assetto normativo del procedimento di prevenzione non consentono, quindi, di ritenere l'istituto della revocazione sovrapponibile - quanto all'ampiezza degli elementi di prova deducibili - alla ipotesi della revisione del giudicato penale prevista, in caso di nuove prove, dall'art. 630, comma 1, lett. c), cit.

Diversamente dalla prima, infatti, la revisione è esperibile al di fuori di limiti di ordine temporale, potendo rilevare per tale ultimo rimedio non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo, come già affermato nella sentenza Pisano, sia imputabile ad un comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (da ultimo v.

Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068).

La previsione di uno stretto termine decadenziale è strutturalmente incompatibile con il caso di una prova introdotta nel procedimento, ma, in ipotesi, neppure implicitamente valutata, dal momento che, in siffatta •evenienza, sarebbe impossibile individuare il "dies ad quenn" da cui far scattare l'operatività del termine (Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], cit.).

La scelta del legislatore - come emerge anche dalla relazione illustrativa del codice antimafia - trova la sua ratio giustificativa nell'intento di realizzare lo scopo di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile.

All'interno di tale impostazione ricostruttiva, la previsione della perentorietà del termine costituisce, come osservato dalla dottrina, una reazione del legislatore al pericolo di una "potenziale eternità dell'actio restitutoria", con la conseguente esigenza di sottrarre la certezza dei rapporti giuridici alla precarietà derivante dal rischio di una "inesauribile" rimessa in discussione delle statuizioni di confisca definitiva attraverso il meccanismo di reiterate richiese di revoca.

Nel disegno emergente dalla riforma del 2011, pertanto, la revocazione della confisca si discosta sia dall'istituto, pur affine, della revisione della condanna penale, sia dall'antecedente storico rappresentato dall'introduzione per via giurisprudenziale della revoca in funzione di revisione, in forza del decisivo profilo inerente alla tassativa previsione di un limite di ordine temporale ai fini della rivedibilità di una decisione che, in tesi, potrebbe parimenti costituire il frutto di un errore giudiziario, in ragione della preminenza discrezionalmente accordata dal legislatore al valore della certezza dei rapporti giudici insorgenti dal provvedimento definitivo di confisca".

La diversità tra la revisione del processo penale e la revocazione di quello di prevenzione e la esigenza di "tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile", che lo sottrae alla proponibilità di un giudizio restitutorio sine die, hanno, pertanto, ricevuto l'avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite, le cui argomentazioni sopra riportate rendono manifestamente infondata la istanza di incidente di costituzionalità sottoposta all'attenzione della Corte.

2. Il secondo motivo deduce la illogicità della motivazione in punto di individuazione del termine per proporre l'istanza di revocazione.

In esso si sostiene che non può farsi dedurre la conoscenza della irrevocabilità della sentenza di assoluzione della Corte di appello di Salerno dalla istanza di revoca della misura personale, perché essa era stata presentata quando la pronuncia non era ancora irrevocabile.

Si sostiene anche l'essersi reso latitante all'estero non integrerebbe un ritardo imputabile all'istante a titolo di colpa.

Il motivo è infondato.

La norma dell'art. 28, comma 3, d.

Igs. n. 159 del 2011 dispone che "la richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile".

Nella ordinanza impugnata si sostiene che Arpaia il 22 gennaio 2020 aveva avuto sicuramente conoscenza della sentenza assolutoria, perché aveva depositato istanza di revoca della misura personale.Nel ricorso si sostiene che la circostanza citata nel provvedimento impugnato dimostra soltanto che l'imputato a quella data aveva conoscenza della sentenza assolutoria, ma non che aveva conoscenza della irrevocabilità della stessa, come si desumerebbe dalla circostanza che la istanza di revoca della misura personale era stata presentata prima della irrevocabilità della sentenza.

Si ritiene che la deduzione contenuta in ricorso non sia idonea a viziare il ragionamento del giudice della prevenzione, perché, anche a voler ammettere che l'aver presentato istanza di revoca della misura personale motivata dall'intervento della sentenza di assoluzione in grado di appello non provi la conoscenza della irrevocabilità della sentenza, però dimostra che a quel punto di certo non esisteva più una "causa a lui non imputabile" di mancata conoscenza delle vicenda processuale.

La "causa a lui non imputabile" di cui alla previsione dell'art. 28, comma 3, si attaglia, infatti, alla situazione del soggetto che sia processato senza sapere di esserlo, ed è incompatibile, quindi, con quella del soggetto che sappia di essere stato condannato in primo grado, ed assolto in secondo, ed asseritamente non si informi sull'eventuale passaggio in giudicato di tale seconda sentenza.

3. Il terzo motivo, in cui si deduce l'incompatibilità con l'art. 6 CEDU del processo in assenza, e l'aver dedotto la conoscenza del processo dal mero atto del conferimento di incarico al difensore di fiducia per la revoca della misura, è inammissibile.

Esso, infatti, non è conferente con il caso in esame.

La esposizione del motivo, infatti, è tarata sulla disciplina del processo in assenza, mentre qui il soggetto aveva pacifica conoscenza del procedimento di prevenzione a suo carico, in cui aveva proposto, oltre che ricorso in appello, finanche ricorso per cassazione.

Nel caso in esame non è in discussione, infatti, né la conoscenza del giudizio di prevenzione, né la conoscenza del processo penale a monte, ma solo la eventuale mancata conoscenza, imputabile o meno all'interessato, di uno degli atti del processo penale a monte, ovvero la sentenza di secondo grado.

I parametri di riferimento invocati nel motivo di ricorso, in cui si deduce la necessità che l'interessato conosca non un qualsiasi atto del processo ma proprio l'atto di imputazione, non sono, pertanto, pertinenti al caso in esame, ed il motivo di ricorso è inammissibile.

4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 21 giugno 2013 il Tribunale di Salerno ha disposto la confisca di prevenzione dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in quanto nella effettiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Con decreto del 20 dicembre 2013 la Corte di appello di Salerno ha confermato la misura emessa in primo grado. Con sentenza 27 gennaio 2015, n. 21582, la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli. Con decreto del 12 ottobre 2017, irrevocabile il 23 gennaio 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato nuovamente la misura emessa in primo grado. Con istanza del 10 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la revocazione ex art. 28 d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, perché nel frattempo era intervenuta e passata in giudicato la sentenza della Corte di appello di Salerno di assoluzione dalle contestazioni per i reati degli artt. 644 e 629 cod. pen. aggravati ex art. 416- bis.1 cod. pen. Con decreto del 26 maggio 2022 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'istanza per tardività. In motivazione la Corte ha precisato che l'istanza è stata presentata oltre il termine semestrale previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011 e che l'interessato non aveva dimostrato che il mancato rispetto del termine era dovuto a causa a lui non imputabile. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso Arpaia, per il tramite del difensore, con tre motivi. Con il primo denuncia la illegittimità costituzionale dell'articolo 2i\lakddove, prevedendo un limite alla proponibilità dell'istanza, consentirebbe la sopravvivenza di una misura sostanzialmente punitiva anche nel caso in cui il presupposto di fatto su cui è fondata sia medio tempore venuto meno. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, contraddittoria o manifestamente illogica, per avere il giudice di merito ritenuto che l'Arpaia fosse a conoscenza della sentenza assolutoria già al momento in cui dava mandato al suo difensore di presentare istanza di revoca della misura personale, in quanto l'istanza di revoca della misura personale era antecedente al passaggio in giudicato della sentenza assolutoria. Sempre con il secondo motivo di ricorso la difesa lamenta che la condizione di latitanza non integra un ritardo imputabile all'istante a titolo di colpa. Con il terzo motivo la difesa lamenta l'incompatibilità con l'art. 6 CEDU del processo in assenza. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo, in cui si propone alla Corte di sollevare questione di costituzionalità dell'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 nella parte in cui prevede un termine di proposizione della istanza di revocazione, non è fondato. La questione di costituzionalità è proposta sulla base di un affermato parallelismo tra la revocazione di cui all'art. 28 e l'istituto della revisione che è già stato ritenuto non corretto dalla giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza Sez. U, Sentenza n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707 si legge che "la particolare disciplina delle deduzioni e l'intero assetto normativo del procedimento di prevenzione non consentono, quindi, di ritenere l'istituto della revocazione sovrapponibile - quanto all'ampiezza degli elementi di prova deducibili - alla ipotesi della revisione del giudicato penale prevista, in caso di nuove prove, dall'art. 630, comma 1, lett. c), cit. Diversamente dalla prima, infatti, la revisione è esperibile al di fuori di limiti di ordine temporale, potendo rilevare per tale ultimo rimedio non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo, come già affermato nella sentenza Pisano, sia imputabile ad un comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario (da ultimo v. Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068). La previsione di uno stretto termine decadenziale è strutturalmente incompatibile con il caso di una prova introdotta nel procedimento, ma, in ipotesi, neppure implicitamente valutata, dal momento che, in siffatta •evenienza, sarebbe impossibile individuare il "dies ad quenn" da cui far scattare l'operatività del termine (Sez. 6, n. 26341 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], cit.). La scelta del legislatore - come emerge anche dalla relazione illustrativa del codice antimafia - trova la sua ratio giustificativa nell'intento di realizzare lo scopo di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile. All'interno di tale impostazione ricostruttiva, la previsione della perentorietà del termine costituisce, come osservato dalla dottrina, una reazione del legislatore al pericolo di una "potenziale eternità dell'actio restitutoria", con la conseguente esigenza di sottrarre la certezza dei rapporti giuridici alla precarietà derivante dal rischio di una "inesauribile" rimessa in discussione delle statuizioni di confisca definitiva attraverso il meccanismo di reiterate richiese di revoca. Nel disegno emergente dalla riforma del 2011, pertanto, la revocazione della confisca si discosta sia dall'istituto, pur affine, della revisione della condanna penale, sia dall'antecedente storico rappresentato dall'introduzione per via giurisprudenziale della revoca in funzione di revisione, in forza del decisivo profilo inerente alla tassativa previsione di un limite di ordine temporale ai fini della rivedibilità di una decisione che, in tesi, potrebbe parimenti costituire il frutto di un errore giudiziario, in ragione della preminenza discrezionalmente accordata dal legislatore al valore della certezza dei rapporti giudici insorgenti dal provvedimento definitivo di confisca". La diversità tra la revisione del processo penale e la revocazione di quello di prevenzione e la esigenza di "tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile", che lo sottrae alla proponibilità di un giudizio restitutorio sine die, hanno, pertanto, ricevuto l'avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite, le cui argomentazioni sopra riportate rendono manifestamente infondata la istanza di incidente di costituzionalità sottoposta all'attenzione della Corte. 2. Il secondo motivo deduce la illogicità della motivazione in punto di individuazione del termine per proporre l'istanza di revocazione. In esso si sostiene che non può farsi dedurre la conoscenza della irrevocabilità della sentenza di assoluzione della Corte di appello di Salerno dalla istanza di revoca della misura personale, perché essa era stata presentata quando la pronuncia non era ancora irrevocabile. Si sostiene anche l'essersi reso latitante all'estero non integrerebbe un ritardo imputabile all'istante a titolo di colpa. Il motivo è infondato. La norma dell'art. 28, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011 dispone che "la richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile". Nella ordinanza impugnata si sostiene che Arpaia il 22 gennaio 2020 aveva avuto sicuramente conoscenza della sentenza assolutoria, perché aveva depositato istanza di revoca della misura personale.Nel ricorso si sostiene che la circostanza citata nel provvedimento impugnato dimostra soltanto che l'imputato a quella data aveva conoscenza della sentenza assolutoria, ma non che aveva conoscenza della irrevocabilità della stessa, come si desumerebbe dalla circostanza che la istanza di revoca della misura personale era stata presentata prima della irrevocabilità della sentenza. Si ritiene che la deduzione contenuta in ricorso non sia idonea a viziare il ragionamento del giudice della prevenzione, perché, anche a voler ammettere che l'aver presentato istanza di revoca della misura personale motivata dall'intervento della sentenza di assoluzione in grado di appello non provi la conoscenza della irrevocabilità della sentenza, però dimostra che a quel punto di certo non esisteva più una "causa a lui non imputabile" di mancata conoscenza delle vicenda processuale. La "causa a lui non imputabile" di cui alla previsione dell'art. 28, comma 3, si attaglia, infatti, alla situazione del soggetto che sia processato senza sapere di esserlo, ed è incompatibile, quindi, con quella del soggetto che sappia di essere stato condannato in primo grado, ed assolto in secondo, ed asseritamente non si informi sull'eventuale passaggio in giudicato di tale seconda sentenza. 3. Il terzo motivo, in cui si deduce l'incompatibilità con l'art. 6 CEDU del processo in assenza, e l'aver dedotto la conoscenza del processo dal mero atto del conferimento di incarico al difensore di fiducia per la revoca della misura, è inammissibile. Esso, infatti, non è conferente con il caso in esame. La esposizione del motivo, infatti, è tarata sulla disciplina del processo in assenza, mentre qui il soggetto aveva pacifica conoscenza del procedimento di prevenzione a suo carico, in cui aveva proposto, oltre che ricorso in appello, finanche ricorso per cassazione. Nel caso in esame non è in discussione, infatti, né la conoscenza del giudizio di prevenzione, né la conoscenza del processo penale a monte, ma solo la eventuale mancata conoscenza, imputabile o meno all'interessato, di uno degli atti del processo penale a monte, ovvero la sentenza di secondo grado. I parametri di riferimento invocati nel motivo di ricorso, in cui si deduce la necessità che l'interessato conosca non un qualsiasi atto del processo ma proprio l'atto di imputazione, non sono, pertanto, pertinenti al caso in esame, ed il motivo di ricorso è inammissibile. 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i
Decreto Cassazione n. 05706/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris