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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13342/2025

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ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13607/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente tra loro , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale allegata al ricorso per cassazione, con domicilio eletto in Roma, via della Balduina n. 289.

PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n.

Indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA n. 6027/2021, depositata in data 19 luglio 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione delle imposte Ires, Irap, Iva e accessori per l’annualità 2013, corrispondenti a maggiori ricavi accertati in euro 271.606,52, a conclusione di una attività di verifica condotta dalla Guardia di Finanza e compendiati nel PVC redatto in data 15 marzo 2018.

2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che il ricorso al metodo analitico-induttivo eralegittimo, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, ma la cui la contabilità era complessivamente inattendibile; né la società contribuente aveva dedotto e prodotto elementi diretti a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non era stato prodotto o era stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio; in particolare, la società contribuente, a fronte delle contestazioni elevate dall’Ufficio, non aveva prodotto elementi atti a dimostrare l’esistenza, l’inerenza, la coerenza economica dei costi che l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere per giungere a una diversa determinazione del reddito o a legittimare l’applicazione di una percentuale di ricarico in senso ad essa più favorevole. 3.La società T irrenica s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

4. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 4495 14 febbraio 2023, lacausa è stata rinviata a nuovo ruolo nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle ordinanze inte rlo cutori e nn. 33270 e 3271 dell’11 novembre 2022, sulla questione della debenza o meno del contributo unificato in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione sia stata fatta dal controricorrente. 5.Con proposta ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ., debitamente comunicatail 22 dicembre 2024, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso e la società ricorrente ha tempestivamente presentato, in data 12 dicembre 2024,rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380 bis,comma 2, cod. proc. civ.. 6.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rilevata la procedibilità del ricorso per cassazione. 1.1 Ed invero emerge dagli atti che il ricorso per cassazione è stato notificato in data 15 febbraio 2022e che in data 24 febbraio 2022 era stato effettuato l’invio telematico per l’iscrizione a ruolo del procedimento; il ricorso era stato recepito dalla Cancelleria della Corte di Cassazione ed associato (erroneamente) al n. 1452/2021 R.G., come ricorso successivo; in data 28 agosto 2023 il fascicolo veniva dissociato dal procedimento n. 1452/2021 R.G. ed associato al fascicolo n. 13607/2022, come «ricorso successivo»; la Cancelleria ha rilasciato, in data 7 dicembre 2024, formale comunicazione con la quale ha attestato la tempestività dell’iscrizione a ruolo, precisando che«l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 24 febbraio 2022 ha deposito telematicamente ricorso per Cassazione nell'interesse di “[OSCURATO:PERSONA]" per l'impugnazione della sentenza n. 6027/2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA].

Si attesta che detto ricorso è stato inizialmente iscritto come "ricorso successivo" su nr. di RG 1452/2021 errato; successivamente detto deposito è stato dissociato dal fascicolo RG 1452/2021 e in data 28 agosto 2023 è stato iscritto come "ricorso successivo" nel procedimento RG n. 13607/202, iscritto al ruolo a cura dell'Agenzia delle Entrate controricorrente» (cfr. allegati all’opposizione e specificamente: 1) invio atto per iscrizione a ruolo del 24febbraio 2022; 2) certificazione cancelleria del 7 dicembre 2024; 3) estratto fascicolo telematico; 4) attestazione conformità atti). 2.Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992.

La C TP e la CTR avevano sostituito la pubblica udienza con decisioni in camera di consiglio, non inviando, tuttavia, alle parti la comunicazione che, per l’emergenza sanitaria, la procedura sarebbe stata a trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni dall’udienza per il deposito di memorie conclusionali e 5 giorni per memorie di r eplica .

Agli atti del processo non risultava alcuna comunicazione rettificativa dell a discussione in c amera di c onsiglio e l’udienza si era tenuta in collegamento telematico con [OSCURATO:PERSONA] procedura che poteva essere estesa alle parti.

La pubblica udienza avrebbe consentito, al difensore della [OSCURATO:SOCIETA]di articolare e chiarire i motivi di appello evitando una sentenza generica e priva di alcuna logica motivazione. 3.Il secondo motivo deduce l’omessa pronuncia su due elementi della domanda principale.

In particolare, la CTR non aveva analizzato la minuziosa ricostruzione del costo del venduto come specificatamente indicata sia nel ricorso di primo grado che in quello di appello,con cui era stato evidenziando un evidente errore di calcolo nella determinazione del costo del venduto (le rimanenzefinali erano state indicate in euro 295.650,00, piuttosto che in euro136.557,00), su cui poi era stato valutato il ricarico da porre in tassazione.

Ma non solo, era stato lo stesso Ufficio a riconoscere il grossolano errore di calcolo, che, in data 6 marzo 2020, aveva notificato l’accertamento relativo all’anno 2014, (definito, poi, con accertamento con adesione) con cui il costo del venduto per l’anno 2014 era stato calcolato mettendo come base di partenza il valore delle rimanenze iniziali per euro136.557,00 (ovvero il valore delle rimanenzefinali riportate nel bilancio per l’anno 2013).

La CTR, inoltre, non si era pronunciata sulla errata applicazione della metodologia di accertamento basata sulla percentuale di ricarico.

L’Ufficio aveva calcolato i maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico pari al 6% al costo del venduto determinando i maggiori ricavi in euro 271.606,52, invece di sommare tale margine al costo del venduto in modo da determinare in maniera induttiva i ricavi dell’impresa da confrontare con quelli dichiarati. 4.Il terzo motivo deduce l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

L’Ufficio nella rideterminazione del maggiore imponibile derivante dalla applicazione della percentuale di ricaricoaveva tenuto conto esclusivamente dei ricavi e non invece dei relativi costi, da determinarsi in base alla situazione specifica dell’impresa (come peraltro aveva fatto in sede di accertamento con adesione con riferimento all’anno 2014).

5. Il primo motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento dei restanti motivi. 5.1Ed infatti, il motivo , con riferimento alla censura relativa al giudizio di primo grado,è inammissibile in quanto la società ricorrente non ha dedotto di avere rilevato la questione della trattazione del ricorso di primo grado in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, formulando uno specifico motivo di appello, con la conseguente formazione del giudicato interno. 5.2Diversamente va argomentato in relazione al giudizio di secondo grado. 5.3 Ed invero, l’art. 27 del decreto legge n. 137 del 2020 (recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19») autorizzava, per i processi tributari, «Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto...».

Il secondo comma stabiliva che «In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica.

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia é rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio». 5.4Quindi, per i processi per i quali era stata richiesta la trattazione a udienza pubblica era praticabile la decisione allo stato degli atti, salvo che una delle parti non avesse insistito per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione.

In questa evenienza, però, ove non fosse stato possibile procedere al collegamento da remoto, si doveva disporre trattazione scritta, con fissazionedi termini per memorie. 5.5 Questa Corte , di recente, ha affermato che il diniego di una richiesta di discussione orale deve trovare il suo fondamento in un bilanciamento che veda il diritto della parte a discutere la controversia oralmente, in pubblica udienza o con collegamento da remoto, con quello di assicurare l’esercizio della giurisdizione e la tempestiva definizione della controversia.

A fronte della tempestiva richiesta della parte il giudice ben può procedere comunque alla trattazione scritta ma deve esplicitare le ragioni organizzative che giustificano la scelta di negare il rinvio ad un’udienza successiva per consentire la trattazione in presenza o, ove possibile in modalità da remoto (Cass., 8 gennaio 2024, n. 594, in motivazione). 5.6La Corte ha pure rilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé, ma con affermazioni di principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (Cass., 20 novembre 2020, n. 26480; Cass., Sez.

U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 2 marzo 2017, n. 5371; Cass., 10 gennaio 2017, n. 395). 5.7 Deve, quindi , ribadirsi che la norma emergenziale, da un lato, presuppone un contesto di divieti e limitazioni che impediscono l’udienza in presenza e, d’altro lato, si fa carico della possibilità che carenze organizzative all’interno degli uffici impediscano lo svolgimento della discussione tramite collegamento da remoto e che essa non rimette la scelta del rito alla parte edappresta una articolata disciplina, il cui governo è rimesso al giudice, finalizzata ad assicurare, in una situazione eccezionale e transitoria di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dell’attività giudiziaria garantendo comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa.

Inoltre, un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica si pone in contrasto con la ratio della norma perché costringe al rinvio a nuovo ruolo, nei casi in cui non siapossibile assicurare né l’udienza in presenza né il collegamento da remoto, pregiudicando così sia l’interesse pubblico all’esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale sia l’interesse della controparte alla celere definizione del giudizio, e si presta, oltretutto, ad abusi e a facili strumentalizzazioni per scopi essenzialmente dilatori.

Né una diversa conclusione può ritenersi imposta dai « principi regolatori del giusto processo», in quanto da un lato la deduzione della violazione di quei principi deve avere carattere decisivo, nel senso che la lamentata violazione deve incidere sul contenuto della decisione e, dunque, deve arrecare un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass., 15 ottobre 2019, n. 26087; Cass., 26 settembre 2017, n. 22341) e dall’altro, la stessa Corte EDU ha rilevato che l’obbligo di svolgere un’udienza pubblica non è assoluto, in quanto le circostanze che possono giustificare la dispensa dall’udienza dipendono essenzialmente dalla natura delle questioni che devono essere esaminate ([OSCURATO:PERSONA] c Italia, sentenza 23 febbraio 2017,§ 163) e che un'udienza pubblica può non essere necessaria, in particolare quando non sono sollevate questioni di fatto o di diritto che non possono essere risolte sulla sola base del fascicolo disponibile o delle osservazioni delle parti, come avviene quando si tratta di questioni altamente tecniche (v.

Lorenzetti c.

Italia, sentenza 10 aprile 2012, § 32) (cfr. Cass., 28 febbraio 2023, n. 6033, in motivazione). 5.8 In conclusione, c ome già precisato da questa Corte, in tema di processo tributario durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale (Cass., 28 febbraio 2023, n. 6033; Cass., 18 aprile 2023, n. 11271) tuttavia, il giudice, a fronte della tempestiva richiesta della parte, non può venir meno al dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la scelta di negare il rinvio ad un’udienza successiva per consentire la trattazione in presenza o, ove possibile, in modalità da remoto, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (Cass., 8 gennaio 2024, n. 594, citata ; Cass., 23 luglio 2024, n. 20420).). 5.9 La decisione impugnata non è conforme ai principi normativi e giurisprudenziali richiamati, in quanto, come si ricava dai fascicoli di merito acquisiti da questa Corte in ragione della natura del vizio dedotto, la CTR ha fissato l’udienza di trattazione della causa in data 8 giugno 2021, rilevando che era stata presentata istanza di trattazione in pubblica udienza (cfr. avviso di trattazione dell’udienza del 5 maggio 2021) e che, all’udienza dell’8 giugno 2021, la CTR ha dato atto che entrambe le parti non erano presenti « stante la previsione dell'art. 27 D. L. 137/2020»(cfr. verbale di udienza dell’8 giugno 2021), così, da un lato, obliterando del tutto l’istanza di discussione orale in pubblica udienza, che era stata pure presentata in calce all’atto di appello (in atti) e di cui è stato dato anche atto nell’avviso di trattazione dell’udienza e, dall’altro, non concedendo i termini per la presentazione di memorie conclusionali e di memorie di replica.

6. Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivodi ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 23aprile 2025 .

IlPresidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere R .

G.N. 13000 / 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13000‒2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale allegata al ricorso per cassazione, con domicilio eletto in Roma, via della Balduina n. 289. indirizzi PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: Oggetto: correzione errore materiale [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - per correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 13342 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa da questa Corte; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’ordinanza di questa Corte n. 13342 del 19/05/2025, pronunciata nel ricorso iscritto al R.G. n. 13607/2022, nella parte motiva, al p. 6 si legge: «Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana , in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità».

Quindi così provvedeva: «accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità».

Con istanza di correzione di errore materiale la società ricorrente, evidenziando che la Corte aveva indicato sia nella parte motiva (p. 6) che nel dispositivo quale giudice del rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana anziché quella della Campania, ha chiesto disporsi la correzione materiale della predetta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorsoè fondato.

Nell’ordinanza n. 13342 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte è stato indicato, sia al p. 6 della motivazione sia nel dispositivo, quale giudice del rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana mentre il giudice d’appello che aveva emesso la sentenza impugnata era quello della Campania.

La società ricorrente ha chiesto correggersi tali indicazioniin quanto costituenti errori materiali in cui era incorsa questa Corte.

Ciò posto, rileva il Collegio che nel caso di specie l’ordinanza di questa Corte, di cui si chiede la correzione, haindividuato nel giudice del rinvio una Corte di giustizia tributaria di secondo grado diversa da quella che aveva pronunciato la sentenza impugnata, correttamente individuata nel frontespizio dell’ordinanza in esame nella «Commissione tributaria regionale della CAMPANIA», incorrendo in evidente errore materiale per come deve desumersi dal fatto che, sia nella motivazione che nel dispositivo, ha disposto che il giudice del rinvio pronunci «in diversa composizione», che è indicazione chiaramente superflua ove la Corte avesse voluto indicare quale giudice del rinvio un ufficio giudiziario diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza impugnata.

Da quanto detto discende l’accoglimento del ricorso in quanto quelli indicati in ricorso costituiscono, all’evidenza, errori materiali che possono essere emendati con la procedura attivata dalla ricorrente.

Va pertanto disposta, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., la correzione degli errori materiali sostituendo alla pagina n. 10 dell’ordinanza di questa Corte n. 13342 del 19/05/2025, la parola “Campania” in luogo di «Toscana», quale Corte di giustizia tributaria di secondo grado individuata come giudice del rinvio.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez.

U, n. 9438/2002; conf., Cass., Sez.

U, n. 29432/2024).

P.Q.M. disponela correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza di questa Corte n. 13342 del 19/05/2025, sostituendo la parola “Toscana” con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13607/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,congiuntamente e disgiuntamente tra loro , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale allegata al ricorso per cassazione, con domicilio eletto in Roma, via della Balduina n. 289. PEC: [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. Indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA n. 6027/2021, depositata in data 19 luglio 2021, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento per il recupero a tassazione delle imposte Ires, Irap, Iva e accessori per l’annualità 2013, corrispondenti a maggiori ricavi accertati in euro 271.606,52, a conclusione di una attività di verifica condotta dalla Guardia di Finanza e compendiati nel PVC redatto in data 15 marzo 2018. 2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto che il ricorso al metodo analitico-induttivo eralegittimo, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, ma la cui la contabilità era complessivamente inattendibile; né la società contribuente aveva dedotto e prodotto elementi diretti a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non era stato prodotto o era stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall’Ufficio; in particolare, la società contribuente, a fronte delle contestazioni elevate dall’Ufficio, non aveva prodotto elementi atti a dimostrare l’esistenza, l’inerenza, la coerenza economica dei costi che l’Ufficio avrebbe dovuto riconoscere per giungere a una diversa determinazione del reddito o a legittimare l’applicazione di una percentuale di ricarico in senso ad essa più favorevole. 3.La società T irrenica s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 4. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 4495 14 febbraio 2023, lacausa è stata rinviata a nuovo ruolo nell’attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle ordinanze inte rlo cutori e nn. 33270 e 3271 dell’11 novembre 2022, sulla questione della debenza o meno del contributo unificato in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione sia stata fatta dal controricorrente. 5.Con proposta ex art. 380 bis, comma 1, cod. proc. civ., debitamente comunicatail 22 dicembre 2024, il consigliere delegato ha concluso per la manifesta inammissibilità del ricorso e la società ricorrente ha tempestivamente presentato, in data 12 dicembre 2024,rituale istanza di decisione del ricorso corredata da nuova procura speciale, ex art. 380 bis,comma 2, cod. proc. civ.. 6.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevata la procedibilità del ricorso per cassazione. 1.1 Ed invero emerge dagli atti che il ricorso per cassazione è stato notificato in data 15 febbraio 2022e che in data 24 febbraio 2022 era stato effettuato l’invio telematico per l’iscrizione a ruolo del procedimento; il ricorso era stato recepito dalla Cancelleria della Corte di Cassazione ed associato (erroneamente) al n. 1452/2021 R.G., come ricorso successivo; in data 28 agosto 2023 il fascicolo veniva dissociato dal procedimento n. 1452/2021 R.G. ed associato al fascicolo n. 13607/2022, come «ricorso successivo»; la Cancelleria ha rilasciato, in data 7 dicembre 2024, formale comunicazione con la quale ha attestato la tempestività dell’iscrizione a ruolo, precisando che«l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data 24 febbraio 2022 ha deposito telematicamente ricorso per Cassazione nell'interesse di “[OSCURATO:PERSONA]" per l'impugnazione della sentenza n. 6027/2021 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA]. Si attesta che detto ricorso è stato inizialmente iscritto come "ricorso successivo" su nr. di RG 1452/2021 errato; successivamente detto deposito è stato dissociato dal fascicolo RG 1452/2021 e in data 28 agosto 2023 è stato iscritto come "ricorso successivo" nel procedimento RG n. 13607/202, iscritto al ruolo a cura dell'Agenzia delle Entrate controricorrente» (cfr. allegati all’opposizione e specificamente: 1) invio atto per iscrizione a ruolo del 24febbraio 2022; 2) certificazione cancelleria del 7 dicembre 2024; 3) estratto fascicolo telematico; 4) attestazione conformità atti). 2.Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33 e 34 del d.lgs. n. 546 del 1992. La C TP e la CTR avevano sostituito la pubblica udienza con decisioni in camera di consiglio, non inviando, tuttavia, alle parti la comunicazione che, per l’emergenza sanitaria, la procedura sarebbe stata a trattazione scritta con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni dall’udienza per il deposito di memorie conclusionali e 5 giorni per memorie di r eplica . Agli atti del processo non risultava alcuna comunicazione rettificativa dell a discussione in c amera di c onsiglio e l’udienza si era tenuta in collegamento telematico con [OSCURATO:PERSONA] procedura che poteva essere estesa alle parti. La pubblica udienza avrebbe consentito, al difensore della [OSCURATO:SOCIETA]di articolare e chiarire i motivi di appello evitando una sentenza generica e priva di alcuna logica motivazione. 3.Il secondo motivo deduce l’omessa pronuncia su due elementi della domanda principale. In particolare, la CTR non aveva analizzato la minuziosa ricostruzione del costo del venduto come specificatamente indicata sia nel ricorso di primo grado che in quello di appello,con cui era stato evidenziando un evidente errore di calcolo nella determinazione del costo del venduto (le rimanenzefinali erano state indicate in euro 295.650,00, piuttosto che in euro136.557,00), su cui poi era stato valutato il ricarico da porre in tassazione. Ma non solo, era stato lo stesso Ufficio a riconoscere il grossolano errore di calcolo, che, in data 6 marzo 2020, aveva notificato l’accertamento relativo all’anno 2014, (definito, poi, con accertamento con adesione) con cui il costo del venduto per l’anno 2014 era stato calcolato mettendo come base di partenza il valore delle rimanenze iniziali per euro136.557,00 (ovvero il valore delle rimanenzefinali riportate nel bilancio per l’anno 2013). La CTR, inoltre, non si era pronunciata sulla errata applicazione della metodologia di accertamento basata sulla percentuale di ricarico. L’Ufficio aveva calcolato i maggiori ricavi applicando una percentuale di ricarico pari al 6% al costo del venduto determinando i maggiori ricavi in euro 271.606,52, invece di sommare tale margine al costo del venduto in modo da determinare in maniera induttiva i ricavi dell’impresa da confrontare con quelli dichiarati. 4.Il terzo motivo deduce l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. L’Ufficio nella rideterminazione del maggiore imponibile derivante dalla applicazione della percentuale di ricaricoaveva tenuto conto esclusivamente dei ricavi e non invece dei relativi costi, da determinarsi in base alla situazione specifica dell’impresa (come peraltro aveva fatto in sede di accertamento con adesione con riferimento all’anno 2014). 5. Il primo motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione, con assorbimento dei restanti motivi. 5.1Ed infatti, il motivo , con riferimento alla censura relativa al giudizio di primo grado,è inammissibile in quanto la società ricorrente non ha dedotto di avere rilevato la questione della trattazione del ricorso di primo grado in camera di consiglio invece che alla pubblica udienza, formulando uno specifico motivo di appello, con la conseguente formazione del giudicato interno. 5.2Diversamente va argomentato in relazione al giudizio di secondo grado. 5.3 Ed invero, l’art. 27 del decreto legge n. 137 del 2020 (recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19») autorizzava, per i processi tributari, «Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto...». Il secondo comma stabiliva che «In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia é rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio». 5.4Quindi, per i processi per i quali era stata richiesta la trattazione a udienza pubblica era praticabile la decisione allo stato degli atti, salvo che una delle parti non avesse insistito per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. In questa evenienza, però, ove non fosse stato possibile procedere al collegamento da remoto, si doveva disporre trattazione scritta, con fissazionedi termini per memorie. 5.5 Questa Corte , di recente, ha affermato che il diniego di una richiesta di discussione orale deve trovare il suo fondamento in un bilanciamento che veda il diritto della parte a discutere la controversia oralmente, in pubblica udienza o con collegamento da remoto, con quello di assicurare l’esercizio della giurisdizione e la tempestiva definizione della controversia. A fronte della tempestiva richiesta della parte il giudice ben può procedere comunque alla trattazione scritta ma deve esplicitare le ragioni organizzative che giustificano la scelta di negare il rinvio ad un’udienza successiva per consentire la trattazione in presenza o, ove possibile in modalità da remoto (Cass., 8 gennaio 2024, n. 594, in motivazione). 5.6La Corte ha pure rilevato, in relazione al giudizio camerale davanti a sé, ma con affermazioni di principio di portata generale, che la garanzia del contraddittorio, costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa costituzionalmente tutelato, è assicurata anche dalla trattazione scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (Cass., 20 novembre 2020, n. 26480; Cass., Sez. U., 5 giugno 2018, n. 14437; Cass., 2 marzo 2017, n. 5371; Cass., 10 gennaio 2017, n. 395). 5.7 Deve, quindi , ribadirsi che la norma emergenziale, da un lato, presuppone un contesto di divieti e limitazioni che impediscono l’udienza in presenza e, d’altro lato, si fa carico della possibilità che carenze organizzative all’interno degli uffici impediscano lo svolgimento della discussione tramite collegamento da remoto e che essa non rimette la scelta del rito alla parte edappresta una articolata disciplina, il cui governo è rimesso al giudice, finalizzata ad assicurare, in una situazione eccezionale e transitoria di emergenza epidemiologica, lo svolgimento dell’attività giudiziaria garantendo comunque le essenziali prerogative del diritto di difesa. Inoltre, un diritto pieno e incondizionato all’udienza pubblica si pone in contrasto con la ratio della norma perché costringe al rinvio a nuovo ruolo, nei casi in cui non siapossibile assicurare né l’udienza in presenza né il collegamento da remoto, pregiudicando così sia l’interesse pubblico all’esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale sia l’interesse della controparte alla celere definizione del giudizio, e si presta, oltretutto, ad abusi e a facili strumentalizzazioni per scopi essenzialmente dilatori. Né una diversa conclusione può ritenersi imposta dai « principi regolatori del giusto processo», in quanto da un lato la deduzione della violazione di quei principi deve avere carattere decisivo, nel senso che la lamentata violazione deve incidere sul contenuto della decisione e, dunque, deve arrecare un effettivo pregiudizio a chi la denuncia (Cass., 15 ottobre 2019, n. 26087; Cass., 26 settembre 2017, n. 22341) e dall’altro, la stessa Corte EDU ha rilevato che l’obbligo di svolgere un’udienza pubblica non è assoluto, in quanto le circostanze che possono giustificare la dispensa dall’udienza dipendono essenzialmente dalla natura delle questioni che devono essere esaminate ([OSCURATO:PERSONA] c Italia, sentenza 23 febbraio 2017,§ 163) e che un'udienza pubblica può non essere necessaria, in particolare quando non sono sollevate questioni di fatto o di diritto che non possono essere risolte sulla sola base del fascicolo disponibile o delle osservazioni delle parti, come avviene quando si tratta di questioni altamente tecniche (v. Lorenzetti c. Italia, sentenza 10 aprile 2012, § 32) (cfr. Cass., 28 febbraio 2023, n. 6033, in motivazione). 5.8 In conclusione, c ome già precisato da questa Corte, in tema di processo tributario durante l'emergenza da Covid-19, la decisione del giudice di disporre, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto legge n. 137 del 2020, la trattazione scritta, nonostante la richiesta della parte di discussione in pubblica udienza o con collegamento a distanza, è legittima, ove carenze organizzative all'interno dell'ufficio impediscano il collegamento da remoto, poiché le parti non hanno un diritto pieno e incondizionato all'udienza pubblica e la trattazione scritta garantisce le essenziali prerogative del diritto di difesa, assicurando l'interesse pubblico all'esercizio della giurisdizione anche in periodo emergenziale (Cass., 28 febbraio 2023, n. 6033; Cass., 18 aprile 2023, n. 11271) tuttavia, il giudice, a fronte della tempestiva richiesta della parte, non può venir meno al dovere di esplicitare le ragioni che giustificano la scelta di negare il rinvio ad un’udienza successiva per consentire la trattazione in presenza o, ove possibile, in modalità da remoto, con facoltà delle parti di presentare memorie per illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (Cass., 8 gennaio 2024, n. 594, citata ; Cass., 23 luglio 2024, n. 20420).). 5.9 La decisione impugnata non è conforme ai principi normativi e giurisprudenziali richiamati, in quanto, come si ricava dai fascicoli di merito acquisiti da questa Corte in ragione della natura del vizio dedotto, la CTR ha fissato l’udienza di trattazione della causa in data 8 giugno 2021, rilevando che era stata presentata istanza di trattazione in pubblica udienza (cfr. avviso di trattazione dell’udienza del 5 maggio 2021) e che, all’udienza dell’8 giugno 2021, la CTR ha dato atto che entrambe le parti non erano presenti « stante la previsione dell'art. 27 D. L. 137/2020»(cfr. verbale di udienza dell’8 giugno 2021), così, da un lato, obliterando del tutto l’istanza di discussione orale in pubblica udienza, che era stata pure presentata in calce all’atto di appello (in atti) e di cui è stato dato anche atto nell’avviso di trattazione dell’udienza e, dall’altro, non concedendo i termini per la presentazione di memorie conclusionali e di memorie di replica. 6. Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivodi ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 23aprile 2025 . IlPresidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere R . G.N. 13000 / 20 2 5 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13000‒2025R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale allegata al ricorso per cassazione, con domicilio eletto in Roma, via della Balduina n. 289. indirizzi PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec: Oggetto: correzione errore materiale [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - per correzione dell’errore materiale dell’ordinanza n. 13342 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa da questa Corte; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’ordinanza di questa Corte n. 13342 del 19/05/2025, pronunciata nel ricorso iscritto al R.G. n. 13607/2022, nella parte motiva, al p. 6 si legge: «Per le ragioni di cui sopra, va accolto il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana , in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità». Quindi così provvedeva: «accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità». Con istanza di correzione di errore materiale la società ricorrente, evidenziando che la Corte aveva indicato sia nella parte motiva (p. 6) che nel dispositivo quale giudice del rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana anziché quella della Campania, ha chiesto disporsi la correzione materiale della predetta ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorsoè fondato. Nell’ordinanza n. 13342 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte è stato indicato, sia al p. 6 della motivazione sia nel dispositivo, quale giudice del rinvio la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana mentre il giudice d’appello che aveva emesso la sentenza impugnata era quello della Campania. La società ricorrente ha chiesto correggersi tali indicazioniin quanto costituenti errori materiali in cui era incorsa questa Corte. Ciò posto, rileva il Collegio che nel caso di specie l’ordinanza di questa Corte, di cui si chiede la correzione, haindividuato nel giudice del rinvio una Corte di giustizia tributaria di secondo grado diversa da quella che aveva pronunciato la sentenza impugnata, correttamente individuata nel frontespizio dell’ordinanza in esame nella «Commissione tributaria regionale della CAMPANIA», incorrendo in evidente errore materiale per come deve desumersi dal fatto che, sia nella motivazione che nel dispositivo, ha disposto che il giudice del rinvio pronunci «in diversa composizione», che è indicazione chiaramente superflua ove la Corte avesse voluto indicare quale giudice del rinvio un ufficio giudiziario diverso da quello che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Da quanto detto discende l’accoglimento del ricorso in quanto quelli indicati in ricorso costituiscono, all’evidenza, errori materiali che possono essere emendati con la procedura attivata dalla ricorrente. Va pertanto disposta, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., la correzione degli errori materiali sostituendo alla pagina n. 10 dell’ordinanza di questa Corte n. 13342 del 19/05/2025, la parola “Campania” in luogo di «Toscana», quale Corte di giustizia tributaria di secondo grado individuata come giudice del rinvio. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U, n. 9438/2002; conf., Cass., Sez. U, n. 29432/2024). P.Q.M. disponela correzione degli errori materiali contenuti nell’ordinanza di questa Corte n. 13342 del 19/05/2025, sostituendo la parola “Toscana” con
Sentenza Cassazione n. 13342/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris