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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41061/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico, rilevando, tra l'altro, che l'imputato ha omesso, all'atto del controllo di polizia, di indicare le ragioni giustificatrici della condotta; che, al riguardo, pertinente si palesa al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01); che, con il residuo motivo di ricorso, Mele lamenta che la richiesta di concessione della diminuente della lieve entità del fatto sia stata disattesa sulla base di un apparato motivazionale non adeguato; che la censura è manifestamente infondata perché non scandita da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, che — mediante un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione del comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e, in specie, del principio per cui ai fini della configurabilità del caso di lieve entità, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01; Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01) — ha motivato la reiezione in ragione dell'elevata potenzialità offensiva del coltello e della personalità negativa dell'imputato (desunta dai gravi precedenti penali); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese all'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al porto in luogo pubblico di un coltello a serramanico, rilevando, tra l'altro, che l'imputato ha omesso, all'atto del controllo di polizia, di indicare le ragioni giustificatrici della condotta; che, al riguardo, pertinente si palesa al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti» (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01; Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01); che, con il residuo motivo di ricorso, Mele lamenta che la richiesta di concessione della diminuente della lieve entità del fatto sia stata disattesa sulla base di un apparato motivazionale non adeguato; che la censura è manifestamente infondata perché non scandita da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, che — mediante un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione del comma 3 dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e, in specie, del principio per cui ai fini della configurabilità del caso di lieve entità, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 26636 del 19/03/2019, Fiandaca, Rv. 276195 - 01; Sez. 5, n. 40396 del 03/07/2012, Zanatta, Rv. 254554 - 01) — ha motivato la reiezione in ragione dell'elevata potenzialità offensiva del coltello e della personalità negativa dell'imputato (desunta dai gravi precedenti penali); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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